Sindaco per un voto.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 giugno – 19 agosto 2015, n. 3949
Presidente Pajno – Estensore Caringella
Fatto e diritto
1. Con il ricorso di primo grado la sig.ra P.A., candidata alla carica di Sindaco del Comune di G. alle elezioni amministrative del 25.05.2014, ha chiesto al Tribunale di annullare a) il “verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale, mod. 300 AR, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale … con il quale è stata proclamata l'elezione del Sindaco di G. nella persona del sig. P.M. e dei Consiglieri del Comune di G. nelle persone dei sig.ri A.R., A.A., A.R., C.M., C.B., D.N.M., F.F.F., G.R., L.F., M.L., M.L. e P.A.”; b) i verbali della Sez. n. 2, con riguardo all'annullamento della scheda relativa al voto di preferenza per il candidato C.Z.della lista civica per G. “Cambia con A.P.”, recante una cancellatura; c) i verbali della Sez. n. 3, con riguardo alla convalida di una scheda contenente un voto di preferenza per la lista n. 3 (candidato sindaco P.M.), che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla perché recante un simbolo di riconoscimento.
A sostegno della sua domanda originaria, la ricorrente, che ha ottenuto 674 voti contro i 675 del candidato P.M., eletto Sindaco, ha lamentato: violazione degli artt. 1, 48 e 51 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 71 d.lgs.n. 267/2000, nonché degli artt. 54, 63 e 64 DPR n. 570/1960.
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso.
L'appellante censura le argomentazioni poste a fondamento del decisum.
Resiste l'amministrazione comunale intimata.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All'udienza pubblica del 4 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'appello non merita accoglimento.
2.1. Non è fondata, in primo luogo, la doglianza con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'annullamento, nella sezione 2, di una scheda in cui la preferenza espressa per il candidato consigliere Z.della lista n. 1, collegata alla sua candidatura a Sindaco, era stata apposta erroneamente dall'elettore nello spazio della lista n. 4 e poi sbarrata e riscritta in quello riservato alla lista n. 1.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rimarcato che, a norma dell'art. 64, comma 2, n. 2), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono nulli i voti contenuti in schede, “che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto", e che, “nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l'errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto”. Alla luci di tali premesse la Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dal più recente indirizzo interpretativo a tenore del quale “la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell'elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3210).
2.2. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta l'erroneità del giudizio di validità della scheda nella quale compariva, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista n. 3 riservato all'espressione della preferenza, una specie di ellisse.
Si deve infatti convenire con il Primo Giudice che il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta icti oculi idoneo a rivelare “in modo inoppugnabile” ( art. 69 comma II, del D.P.R. n.570/1960) la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto.
E' infatti plausibile ritenere che si tratti di un segno riferibile a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, in guisa da escludere l'operatività della sanzione della nullità, legislativamente limitata a casi eccezionali onde garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale anche con riguardo a elettori che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni per l'espressione del voto (Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2001, n. 1020).
3. Alla stregua della argomentazioni svolte il ricorso va in definitiva respinto.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
30-08-2015 13:02
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