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Sentenza

Pubblicità sulle strade: spetta al consiglio comunale approvare il regolamento s...
Pubblicità sulle strade: spetta al consiglio comunale approvare il regolamento sulla disciplina degli impianti pubblicitari e non alla giunta.
Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 18 novembre – 15 dicembre 2015, n. 556
Presidente Zuballi – Estensore - Tagliasacchi

Fatto e diritto

1.1. La società ricorrente, Publimarkacommunication S.r.l., opera nel settore della comunicazione, offrendo, fra i vari servizi, quello della realizzazione e installazione di cartellonistica stradale a fini pubblicitari.
1.2. Nell'ambito della propria attività la ricorrente nel 2012 otteneva dal Comune di Tavagnacco l'autorizzazione di durata triennale a installare lungo la strada provinciale n. 4 un cartellone pubblicitario stradale.
1.3. Con l'atto in epigrafe identificato l'Amministrazione comunale denegava il rinnovo della suddetta autorizzazione, in ragione del contrasto del cartellone in questione con la sopravvenuta deliberazione giuntale n. 78/2013, la quale, nel fissare le linee guida per l'installazione di cartelloni e mezzi pubblicitari su suolo demaniale, ne vieta espressamente la posa al di fuori degli impianti specificamente adibiti alle pubbliche affissioni.
2.1. Avverso tale atto di diniego, nonché avverso la presupposta deliberazione di Giunta comunale, insorge la società Publimarkacommunication S.r.l., chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i motivi di illegittimità di seguito sintetizzati.
2.2. “Violazione di legge per violazione dell'art. 3 e dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 per insufficienza di motivazione e violazione della procedura; eccesso di potere”: con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, non avendo l'Amministrazione comunale tenuto conto che non si tratta di un nuovo impianto pubblicitario, ma del rinnovo di uno già esistente, di talché a esso non si applicherebbe la nuova, più restrittiva, disciplina fissata con la deliberazione giuntale impugnata.
2.3. “Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, dell'art. 23 commi 4, 6 e 13 e dell'art. 26 comma 3 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 (vigente Codice della Strada) e degli artt. 51 e 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada) nonché dell'art. 3 del D.Lvo n. 507 del 15.11.1993; Eccesso di potere per sviamento di potere e/o incompetenza; Violazione di legge per violazione dell'art. 41 della Costituzione”: con il secondo articolato motivo di impugnazione la deducente rileva in prima battuta come il divieto di installare impianti pubblicitari su suolo demaniale non faccia distinzione fra aree all'interno del centro abitato e aree all'esterno dello stesso, per le quali la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta all'Ente proprietario della strada, che non necessariamente coincide con il Comune stesso. In secondo luogo, lamenta uno sviamento di potere dato il carattere generico e assoluto del divieto posto dalla deliberazione giuntale di installare cartelloni pubblicitari su suolo demaniale, il quale finisce poi per comprimere il diritto, costituzionalmente tutelato, alla libertà di impresa privata.
2.4. “Violazione di legge per violazione del Regolamento Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità approvato con D.C.C. n. 101 del 17.10.1994 e s.m., del Regolamento per le affissioni dirette degli enti non commerciali approvato con D.C.C. n. 25 del 25.05.2005 e del Regolamento comunale per il controllo estetico delle forme pubblicitarie e delle tende quale allegato 10 del Reg. Edilizio adottato a marzo 2013; eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti”: con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la contraddittorietà del diniego con i citati atti normativi comunali che ben ammettono l'installazione di cartelloni pubblicitari su suolo demaniale, financo in centro storico.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, contestando la prospettazione avversaria, insistendo particolarmente sull'argomento per cui l'Amministrazione avrebbe esercitato i poteri che gli competono ex articoli 823 e 824 Cod. civ. quale Ente proprietario, e concludendo per la reiezione del ricorso.
4. Le parti poi hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi in successivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle formulate conclusioni.
5.1. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 35/2015.
5.2. All'udienza del 18 novembre 2015 la causa era trattenuta in decisione.
6.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Il rinnovo dell'autorizzazione è stato correttamente assoggettato alle linee guida assunte dalla deliberazione di Giunta medio tempore approvata.
Invero, il rinnovo è pur sempre un nuovo provvedimento autorizzatorio e non un atto meramente conformativo, conseguentemente esso è adottato all'esito di una aggiornata ponderazione degli interessi coinvolti e di un nuovo apprezzamento della situazione fattuale, nonché sulla scorta della normativa vigente in quel momento, secondo il principio del tempus regit actum (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 2356/2015).
Diversamente, infatti, si finirebbe, da un lato, per attribuire ultravigenza a una disciplina oramai abrogata, e, dall'altro lato, per limitare fortemente la potestà normativa del Comune, consentendogli di incidere esclusivamente sugli impianti pubblicitari di nuova installazione, e non anche su quelli in passato già autorizzati.
6.2.1. Conformemente al criterio ermeneutico di conservazione, le linee guida contenute nella richiamata deliberazione giuntale devono intendersi come applicabili alle sole ipotesi in cui la competenza al rilascio dell'autorizzazione sia comunale, con esclusione, quindi, delle ipotesi in cui tale competenza spetti ad altra Autorità.
6.2.2. Di contro, come già osservato da questo Tribunale in sede cautelare, la deliberazione giuntale impugnata è illegittima per aver fissato un divieto generico e assoluto di installazione di cartelli pubblicitari su suolo demaniale (cfr., T.A.R. Veneto, Sez. III^, sentenza n. 339/2006; T.A.R. Toscana, Sez. I^, sentenza n. 404/1998): è pertanto fondato, in parte qua, il secondo motivo di impugnazione.
Invero, a fronte di un'attività imprenditoriale lecita, quale quella in esame, l'Amministrazione deve valutare caso per caso, nella comparazione dei diversi interessi coinvolti, ivi compreso quello alla sicurezza e fluidità della circolazione stradale, e quello al decoro urbano e all'armonico utilizzo del territorio, se rilasciare o meno il richiesto provvedimento ampliativo .
Ben può l'organo di governo dell'Ente fornire delle linee guida alla struttura burocratica, purché si tratti di indirizzi di massima e che comunque non impediscano totalmente il rilascio delle autorizzazioni in questione.
6.3. Di contro, non è meritevole di accoglimento il terzo motivo di ricorso.
La società ricorrente, in realtà, non specifica in cosa consisterebbe la lamentata contraddittorietà fra atti regolamentari comunali. E, infatti, è da ritenersi che comunque la pregressa disciplina, che riguarda singoli aspetti, continuerebbe a trovare applicazione alle affissioni all'interno degli impianti a tanto destinati dal Comune.
In ogni caso, ove contraddizione vi fosse, questa verrebbe risolta, in forza del criterio cronologico, a favore dell'atto posteriore.
7.1. In definitiva, il ricorso viene accolto con riferimento al profilo analizzato al punto 6.2.2., e per l'effetto viene annullata la deliberazione di Giunta comunale n. 78/2013 e il conseguente atto applicativo, ovverosia il diniego di autorizzazione all'installazione di cartellone pubblicitario stradale del 19.01.2015, che su tale deliberazione si fonda.
7.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 3.000, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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