Manuale di istruzioni per la redazione del ricorso amministrativo.
Decreto Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 25 maggio 2015; G.U. 5 giugno 2015, n. 128
Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi
nel rito appalti. (15A04272)
IL PRESIDENTE
del Consiglio di Stato
Visto l'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella
parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti
difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di
sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo allegato I al
decreto legislativo n. 104 del 2010;
Ravvisata la necessita' di emanare tale decreto;
Sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello
Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli
avvocati amministrativisti;
Decreta:
1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli
altri atti difensivi nei giudizi di cui all'art. 120 dell'allegato I
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato
dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell'atto
introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi
aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della
pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di
terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di
costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non
espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per
ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in
conformita' alle specifiche indicate al numero 12.
3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta
successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice
del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali
atti, nel numero massimo di 10 pagine.
4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero
massimo di 10 pagine.
5. L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del
giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10
pagine.
6. La dimensione dell'atto di motivi aggiunti e' autonomamente
computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o
fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella
degli atti impugnati con il ricorso cui accede.
7. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti,
in particolare:
- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative
formalita';
- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due
pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
- le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali
l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e la
relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11;
- le conclusioni dell'atto;
- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre
dichiarazioni richieste dalla legge;
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei
difensori;
- l'indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e
dichiarazioni.
8. Con il decreto di cui al numero 11 sono autorizzati limiti
dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti
indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri
3, 4 e 5, qualora la controversia presenti questioni tecniche,
giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad
interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche
economico; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il
valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro,
determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il
numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente
impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l'esigenza di
riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od
eccezioni non esaminate, la necessita' di dedurre distintamente
motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento
della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente
grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo
stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa a taluna delle
opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.
9. Con il decreto di cui al numero 11 puo' essere consentito un
numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i
presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario
rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei
limiti dimensionali da esso previsti.
10. Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, e' sempre redatto il riassunto
preliminare dei motivi proposti.
11. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di
cui ai numeri 8 e 9 e' effettuata dal Presidente della Sezione
competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente
formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il
Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i
tre giorni successivi. In caso di mancanza o di tardivita' della
pronuncia l'istanza si intende accolta. Il decreto favorevole ovvero
l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore
circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del
decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. I
successivi atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo
regime dimensionale
12. Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere
redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es.
Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno
12 pt nel testo e 10 pt nelle note a pie' di pagina, con
un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm.
2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).
13. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi
da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la
conversione in conformita' alle specifiche tecniche sopra indicate.
14. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine
di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a
decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.
15. Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente ai
giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto
antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 14,
in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si
pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche le dimensioni del
ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.
16. Le disposizioni del presente decreto sono applicate in via
sperimentale, ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
E' fatta riserva di loro modifica o integrazione ad esito del
monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa previsto dalla medesima norma.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2015
Il Presidente: Giovannini
09-06-2015 14:36
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