L’autista che incorre nella revoca della patente per guida in stato ebbrezza potrà chiedere di guidare nuovamente solo dopo un triennio. Ministero e Tar sono di opinioni diverse. Per il primo la decorrenza è dal passaggio in giudicato delle sentenza penale, per il Tar che decorre dal momento dell’accertamento dell'infrazione.
Tar Veneto, sez. III, sentenza 4 – 9 marzo 2015, n. 288
Presidente Settesoldi – Estensore Farina
Fatto e diritto
Premesso che il ricorrente è stato destinatario dell'ordinanza di revoca della patente di giuda quale esecuzione della sentenza penale del Gip di Verona n. 984/13 del 6.5.2013, con riguardo al contesto contravvenzionale di cui all'art. 186, comma 2 lettera c) del Codice della Strada per aver condotto un autoarticolato in stato di ebbrezza, episodio accertato nel 2011;
che, con il medesimo provvedimento, è stato precisato che il conseguimento di un nuovo documento di abilitazione alla guida sarebbe stato possibile solo una volta decorsi almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, così come previsto ai sensi dell'art. 219, comma 3-ter del D.lgs. 285/92;
che a tale specifico riguardo nel medesimo atto veniva ulteriormente precisato che il termine di tre anni doveva computarsi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
visti i motivi di ricorso;
attese le eccezioni preliminari di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, nonché le ulteriori argomentazioni difensive dedotte da parte resistente;
ritenuta la propria competenza territoriale, in quanto ai sensi dell'art. 13, comma 1 c.p.a., la competenza è determinata dalla sede territoriale dell'amministrazione che ha assunto il provvedimento impugnato;
considerato che nella fattispecie il provvedimento, di cui si chiede l'annullamento in parte qua, è stato assunto dal Dirigente della Prefettura di Verona, non risultando influenti ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice adito le circolari interpretative del Ministero, ad uso interno degli uffici, circa l'applicazione della normativa dettata dal Codice della Strada;
ciò premesso, confermata quindi la propria competenza territoriale, valutato il disposto normativo di cui al richiamato art. 219, comma 3 ter, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Invero, come rilevato dalla difesa istante ed avallato dalla stessa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sul punto (cfr doc. n. 5 p. ric.), il termine di riferimento deve essere individuato nella data in cui il reato è stato accertato e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nell'evidente difficoltà di assicurare un termine ragionevole e valido per ogni situazione, che, diversamente interpretando, risulterebbe di volta in volta soggetto ai tempi nei quali si addiviene alla sentenza definitiva di condanna;
peraltro, va evidenziato come lo stesso provvedimento di sospensione consegue all'accertamento del fatto, con riferimento al dato temporale della materiale rilevazione della fattispecie delittuosa, mentre la sentenza definitiva è riferibile all'attribuzione della responsabilità per i fatti accertati ed alla irrogazione per i medesimi della sanzione penale;
per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alla precisazione relativa al termine per conseguire, previo esame, un nuovo documento di guida e degli atti ad esso conseguenti, assunti in applicazione della prescrizione annullata.
Considerata l'incertezza della questione, a fronte degli indirizzi forniti dalle circolari del Ministero, le spese possono essere compensate, fatta eccezione per quanto riguarda la refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alla precisazione relativa al termine per conseguire, previo esame, un nuovo documento di guida e degli atti ad esso conseguenti, assunti in applicazione della prescrizione annullata.
Spese compensate, fatta eccezione per il contributo unificato della cui refusione in favore del ricorrente parte resistente è onerata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
10-05-2015 22:29
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