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Sentenza

Irregolare il conto giudiziale dell'Agente contabile del Comune di Acquaformosa....
Irregolare il conto giudiziale dell'Agente contabile del Comune di Acquaformosa.
R E P U BB L I C A  I T A L I A N A   247/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Mario Condemi                                                    Presidente

Domenico Guzzi                                                Giudice relatore

Ida Contino                                                          Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N 247/2015

nel giudizio di conto iscritto al numero 20565 del registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile C.D. incaricato per la riscossione del Comune di Acquaformosa – conto giudiziale anno 2009.

Visti gli artt. 27 e segg. del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, 45 e segg. del R.D. 12 luglio 1934.

Uditi all'udienza dell'11 novembre 2015 il Consigliere relatore, dott. Domenico Guzzi, e il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Sabrina D'Alesio.      

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

FATTO

Il magistrato addetto ai conti giudiziali del Comune di Acquaformosa, con relazione n. 712/2015 depositata il 26 marzo 2015, ha evidenziato che nonostante formali e reiterate richieste volte ad acquisire la documentazione istruttoria necessaria alla verifica del conto e a procurare la parifica dello stesso, in data 10 febbraio 2015, il sindaco del predetto Comune faceva pervenire la nota n. 281 del 3 febbraio 2015 con la quale portava a conoscenza che:

L'attività dell'agente contabile in epigrafe era consistita nella riscossione di diritti di occupazione del suolo pubblico e nella riscossione della tariffa per i parcheggi pubblici;

Il competente organo comunale aveva verificato la regolarità e la congruenza delle scritture contabili, accertando la corrispondenza tra quanto incassato e quanto versato;

per mancata conoscenza della normativa e della prassi l'ente non ha provveduto ad alcuna parifica del conto, ma solo alla verifica contabile tra il riscosso da parte dell'agente e il versato nella tesoreria comunale;

la verifica a suo tempo effettuata non ha rivelato anomalie di sorta.

Stando così le cose, per “la irritualità della parificazione così come formulata dall'ente e data la non esaustività degli atti di contabilità depositati in riscontro alle richieste istruttorie”, il magistrato relatore concludeva per la non regolarità del conto e per la sua conseguente rimessione al Collegio.

Si è presentato all'odierna udienza il sindaco del Comune di Acquaformosa per far presente che l'agente contabile sottoposto a giudizio, sig. Capparelli Domenico, ha denunciato lo smarrimento della documentazione contabile relativa al conto oggi oggetto di causa.

Nel far presente tale fatto, il sindaco ha chiesto di depositare copia delle denuncia e a tal fine il Presidente lo ha autorizzato a farlo presso la segreteria della Sezione, non essendo il sindaco stesso parte del giudizio.

Al dibattimento che ne è seguito, il Pubblico Ministero dichiarava di aderire ai rilievi formulati dal relatore.

Esaurita la fase orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

Non rilevando questioni pregiudiziali, il Collegio può da subito affrontare il merito del giudizio di conto, dal cui esame senz'altro emerge l'irregolarità della gestione.

A questo riguardo occorre, infatti, sottolineare le gravi inosservanze degli obblighi di servizio che connotano il conto reso dal C., doveri dettati dalle fondamentali norme in materia di contabilità pubblica sancite dal R.D. n. 824/1927 e pacificamente applicabili, data la loro portata generale, anche agli enti locali.

Il primo e più importante di tali doveri è notoriamente ispirato al principio a tenore del quale ogni agente che abbia avuto maneggio di denaro pubblico debba fornire dimostrazione di come lo abbia custodito e/o eventualmente impiegato.

Ebbene, non si può dire che nel caso in esame tale dimostrazione sia stata data, giacché a fronte di un conto che, per incassi dovuti alla riscossione TOSAP e ai tikets dei parcheggi pubblici, “espone” un maneggio di euro 2.995,00 per l'anno 2009, il C. non fornisce alcun documento in grado di comprovare che la cifra riportata nel conto sia quella effettivamente da lui “maneggiata”, giacché per quanto sia vero che in atti vi sono le reversali di versamento delle somme precedentemente  incassate dal contabile, e sebbene il totale di dette reversali sia  pari ad euro 2.995,00, ossia uguale all'importo totale indicato nel conto stesso, va nondimeno evidenziato che il conto, per come reso privo  di ogni più utile indicazione circa l'effettivo carico di gestione, non può di per sé fornire prova circa il quantum riscosso da parte dell'agente contabile.

Detto in altri termini, nessun dubbio che all'ente sono state riversate 2.995,00 euro, ma non essendo allegati al conto, come invece sarebbe dovuto avvenire, le matrici delle bollette di pagamento per la TOSAP e il registro della contabilità degli incassi dei parcheggi, risulta evidente che nessuna prova può dirsi fornita da parte dell'agente circa la veridicità del suo conto di gestione.

A ciò va aggiunta l'assenza di una formale parificazione, non potendosi ritenere tale l'attestazione fatta dal sindaco e non dal responsabile del servizio finanziario, soprattutto alla luce della denuncia di smarrimento di tutti gli atti della contabilità, una denuncia che il C. ha presentato al Comando Stazione Carabinieri di Lungro l'8 settembre 2015, per cui è ragionevole chiedersi come abbia potuto il sindaco verificare la correttezza dei versamenti da parte dell'agente contabile se, poi, dalla sua non aveva la possibilità di effettuare alcun riscontro con la contabilità dell'agente medesimo, visto che erano andati, appunto, smarriti, almeno secondo la denuncia, i registri e le matrici delle bollette riguardanti le riscossioni.

Stando così le cose, non si può che concludere con la dichiarazione di irregolarità e di non discarico del contabile, mentre per eventuali ammanchi, ferma restando la responsabilità ammnistrativa che in altra sede dovesse accertarsi nei confronti del sig. C. D., il Collegio, a fronte dell'assenza di qualsiasi documentazione che dimostri l'entità del carico, non è nella condizione di poter determinare un eventuale mancato versamento da parte del contabile.

P . Q. M

La Sezione, definitivamente pronunciando,

DICHIARA IRREGOLARE

Il conto giudiziale in epigrafe e per l'effetto non ammette a discarico la gestione dell'agente contabile sig. C. D.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro l'11 novembre 2015.

IL GIUDICE  ESTENSORE

     f.to Domenico Guzzi

                                                                            IL PRESIDENTE                                 

                                                                             f.to Mario Condemi

 

Depositata in segreteria il 02/12/2015

                                                                               IL FUNZIONARIO

                                                                   f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo
Avv. Antonino Sugamele

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