Il sindaco dei piccoli Comuni senza forze di polizia è ufficiale di polizia giudiziaria. In virtù di questa qualifica secondo l’art. 12 del codice stradale anche il primo cittadino può espletare servizi di polizia stradale. Ovvero accertare infrazioni e rilevare sinistri in conformità all’art. 11, comma 1, lett a) e b) del cds.
A parere del direttore generale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. c), c.p.p. il sindaco dei piccoli Comuni senza forze di polizia è ufficiale di polizia giudiziaria. In virtù di questa qualifica secondo l'art. 12 del codice stradale anche il primo cittadino può espletare servizi di polizia stradale. Ovvero accertare infrazioni e rilevare sinistri in conformità all'art. 11, comma 1, lett a) e b) del cds.
In buona sostanza l'intraprendente primo cittadino potrà elevare verbali, fermare veicoli e attivare controllori elettronici del traffico. Ma solo con impiego di sistemi autovelox tradizionali che richiedono il fermo immediato del veicolo, specifica il Ministero. Con obbligo di contestazione immediata dell'infrazione da parte del sindaco
04-04-2015 14:20
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