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Sentenza

Il rifacimento della copertura di un fabbricato con aumento di altezza nel colmo...
Il rifacimento della copertura di un fabbricato con aumento di altezza nel colmo di 50 cm non costituisce intervento soggetto al rispetto delle distanze dal confine.
T.A.R. Toscana, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 30

N. 00030/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00034/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Lorella Luccini, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Giusti, con domicilio eletto presso l'avv. Valerio Pardini in Firenze, Via Panciatichi, n. 78;

contro

Comune di Cecina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Capecchi in Firenze, Via Bonifacio Lupi, n. 20;

per l'annullamento

(con il ricorso introduttivo):

dell'ordinanza n. 261 del 17.10.2012, notificata alla ricorrente il 18.10.2012, con cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Cecina ha disposto di procedere alla messa in pristino dello stato dei luoghi, ed altresì di ogni altro atto connesso, presupposto, e/o conseguente;

(con i motivi aggiunti depositati il 1° ottobre 2013):

dell'ordinanza n. 249 del 18.07.2013, notificata alla ricorrente in pari data, con cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Cecina ha disposto di procedere alla messa in pristino dello stato dei luoghi, ed altresì di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cecina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La sig.ra Lorella Luccini, proprietaria di un immobile per civile abitazione e di un locale di autorimessa in Cecina alla via del Paratino n. 51, con s.c.i.a. pervenuta all'Amministrazione comunale in data 19 luglio 2012 segnalava l'avvio di “attività edilizia relativa ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguire al tetto del locale autorimessa di pertinenza del fabbricato”, come da relazione tecnica del 29 maggio 2012 (doc. 5 di parte ricorrente). La Polizia Municipale in data 4 settembre 2012 evidenziava che, rispetto al segnalato rifacimento del tetto, era stato realizzato, nella parte ovest del tetto, un terrazzo di dimensioni 4,80 x 3,30 con parapetto in muratura di altezza 1,03, che, nella parte est, il tetto era stato rialzato di circa m 0,50 e che era stata realizzata una colonna a sostegno del tetto di m 2,50. L'Amministrazione comunale sospendeva i lavori con ordinanza n. 222 del 13 settembre 2012, quindi con nota del 18.9.2012 comunicava l'avvio del procedimento di verifica di presunti illeciti edilizi, quindi con ordinanza n. 261 del 2012 ordinava la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

2 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Luccini impugna l'ordinanza n. 261 del 2012, e gli atti connessi, articolando nei loro confronti censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3 - Il Comune di Cecina si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

4 - Con ordinanza n. 81 del 2013 la Sezione sospendeva l'ordinanza impugnata, “non essendo state specificate  alla cui violazione l'art. 135 della l.r. n. 1/2005 riconnette l'irrogazione della sanzione demolitoria”.

5 - Con ordinanza n. 249 del 18 luglio 2013 il Comune di Cecina provvedeva quindi all'annullamento d'ufficio della propria precedente ordinanza n. 261 del 2012 e ordinava di nuovo la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

6 - Con ricorso per motivi aggiunti la sig.ra Lorella Luccini impugna la nuova ordinanza n. 249 del 2013, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:

- “Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 16, punto 17.0, delle NTA del RU del Comune di Cecina. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria”; con riferimento alla “realizzazione di terrazzo” parte ricorrente contesta la violazione dell'art. 16, punto 17.0 delle NTA del RU ed evidenzia di non aver realizzato un terrazzo ma solo un lastrico solare, che serve solo alla copertura e non è accessibile dall'adiacente sottotetto ma solo da scala a chiocciola esterna;

- “Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 873 cod. civ., dell'art. 9 del DM 1444/1968, anche in combinato disposto con il DM 14.1.2008. Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 14, lettere p e q, del RE del Comune di Cecina. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 79 della LRT n. 1/2005”; parte ricorrente evidenzia che il modesto incremento dell'altezza del colmo è stato operato per esigenze di adeguamento sismico, come chiarito nella nota di partecipazione al procedimento del 25.9.2012 (doc. 4 di parte ricorrente), sicché non può nella specie parlarsi di “nuova opera”, ma semmai di “ristrutturazione”, il che consente di mantenere le distanze esistenti e non si pone un problema di rispetto delle distanze dai confini;

- “Violazione e falsa applicazione di legge sub specie degli artt. 873 ed 875 cod. civ. e dell'art. 9 del DM 1444/1968. Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 14, lettera q, del RE del Comune di Cecina, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto dei presupposti”, richiamando in tema di distanze l'applicazione del principio di prevenzione;

- Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 135, commi 1 e 2, della LRT n. 1/2005. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria, perplessità nella motivazione”; parte ricorrente contesta l'ordinanza gravata nella parte relativa alla realizzazione di una colonna, evidenziando che essa era preesistente alla s.c.i.a. e nell'ambito della segnalazione se ne è solo previsto l'adeguamento strutturale, rilevando che comunque la preesistenza è certa così come la non contrarietà alla norme urbanistiche;

- “Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 135 della LRT n. 1 del 2005 e dell'art. 37 del DPR n. 380 del 2001. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti”, sul rilievo che non essendo le opere contestate in contrasto con gli strumenti urbanistici locali, per il solo contrasto con la s.c.i.a. deve applicarsi la sanzione pecuniaria del comma 1 dell'art. 135 e non quella reale del comma 2;

- “Violazione e falsa applicazione di legge sub specie dell'art. 135, comma 3, della LRT 1/2005. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e difetto di istruttoria. Violazione del giusto procedimento amministrativo. Violazione di legge sub specie dell'art. 3 della legge n. 241/90”, non avendo l'Amministrazione valutato la possibilità di conformare le opere realizzate alla normativa urbanistica.

7 - Con ordinanza collegiale n. 521 del 16 ottobre 2013 la Sezione ha disposto l'acquisizione di documentata relazione sui fatti di causa da parte dell'Amministrazione, cui ha fatto seguito il deposito documentale del Comune di Cecina del 21 novembre 2013.

8 - Con ordinanza n. 592 del 26 novembre 2013 la Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata in seno ai motivi aggiunti, pronuncia cautelare confermata dal Consiglio di Stato, sez. 6^, con ordinanza n. 225 del 22 gennaio 2014.

9 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2014, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

10 – Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Lorella Luccini ha impugnato l'ordinanza comunale n. 261 del 2012, portante ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi; con successiva ordinanza n. 249 del 2013 il Comune di Cecina, preso atto del vizio motivazionale riscontrato da questo Tribunale Amministrativo in sede di pronuncia cautelare sull'ordinanza n. 261/12, ha rilevato che sussistevano i presupposti per procedere all'annullamento d'ufficio, in autotutela, della precedente ordinanza n. 261 del 2012, disponendo poi nuovamente in ordine all'abuso edilizio riscontrato. Parte ricorrente, nella propria memoria del 14 novembre 2014, richiede, in relazione al ricorso originario, stante l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto gravato, la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Ritiene il Collegio che, essendo stato caducato ad opera della stessa Amministrazione emanante l'atto oggetto di richiesta di annullamento, il relazione al ricorso originario debba essere dichiarata la carenza sopravvenuta di interesse, non essendo il provvedimento sopravvenuto integralmente satisfattivo delle pretese avanzate con il gravame.

11 - Con i motivi aggiunti la ricorrente impugna l'ordinanza n. 249 del 2013 nella parte in cui, dopo aver disposto l'annullamento d'ufficio della precedente ordinanza comunale n. 261 del 2012, essa dispone nuovamente la demolizione di opere edilizie abusive, in quanto realizzate in difformità dalla s.c.i.a. presentata e in contrasto con la disciplina urbanistica locale. Più specificamente l'ordinanza n. 249 cit. dispone la demolizione del terrazzo a tasca realizzato nel lato ovest del tetto, del rialzamento di 50 cm del tetto stesso nella parte est e della realizzazione di colonna a sostegno del tetto, avvenuta senza titolo edilizio alcuno.

12 – Con il primo mezzo di cui ai motivi aggiunti la ricorrente censura la disposta demolizione nella parte relativa alla “realizzazione di terrazza”, contestando la violazione dell'art. 16, punto 17.0 delle NTA del RU, che impone copertura a capanna e vieta la realizzazione di terrazzi, evidenziando che, in parte, la copertura del locale autorimessa è avvenuta a capanna, con una sola falda, mentre nella restante parte non è stato poi realizzato un “terrazzo” ma un “lastrico solare” non vietato, poiché si tratta di realizzazione che serve solo alla copertura e non è accessibile dall'adiacente sottotetto ma solo da scala a chiocciola esterna.

La censura è infondata.

La s.c.i.a. presentata dalla ricorrente in data 19 luglio 2012 prevedeva un “intervento di manutenzione straordinaria” sulla “struttura di copertura del locale autorimessa”, intervento “finalizzato al mantenimento della sua funzione” e consistente nella “rimozione completa di tutta la struttura tetto”, con la previsione poi che “le due falde del tetto verranno ricostruite mediante solaio leggero in laterocemento” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Parte ricorrente ammette che i lavori realizzati sono difformi da quelli di cui alla s.c.i.a. presentata, giacché quest'ultima prevedeva la riedificazione del solaio e la copertura a due falde, mentre in sede di esecuzione si è poi proceduto a ricostruire una sola falda del tetto, lasciando una porzione di solaio a cielo aperto, con realizzazione di un parapetto in muratura di altezza pari a m. 1,03 e previsione di scala a chiocciola esterna di accesso, che però non è stata poi realizzata (cfr. atto di motivi aggiunti pagg. 2 – 3). Parte ricorrente, tuttavia, se ammette di aver realizzato opere in difformità dalla s.c.i.a., nega che quanto realizzato si ponga in contrasto con la disciplina urbanistica locale, in particolare negando di aver realizzato una “terrazza”, in quanto ciò che è stato edificato è piuttosto un “lastrico solare”. Tuttavia questa ricostruzione di parte ricorrente non convince. L'art. 16, punto 17.0 delle NTA del RU, la cui violazione è contestata dall'Amministrazione, consente nella zona solo “copertura a capanna a una o due falde” e vieta espressamente la “realizzazione di terrazzi di qualsiasi tipo”; ma la ricorrente ha proprio realizzato ciò che la citata norma urbanistica vieta, come risulta dalla relazione del tecnico della stessa ricorrente (geom. Lorenzini) del 25 settembre 2012, nella quale si legge che in corso d'opera “la proprietà ha ipotizzato l'utilizzazione della copertura come terrazza, raggiungibile mediante una scala a chiocciola esterna” (doc. 4 di parte ricorrete); che si tratti di terrazza, destinata non solo alla copertura, risulta peraltro evidente dalla realizzazione di parapetti di protezione, funzionali alla fruizione dello spazio medesimo; né assume rilievo in senso contrario, in punto di qualificazione giuridica, cha la scala a chiocciola di accesso alla terrazza stessa, pur pacificamente prevista, non sia stata poi realizzata.

13 – Con il secondo mezzo di cui ai motivi aggiunti parte ricorrete contesta la disposta demolizione del rialzo dell'edificio, evidenziando che esso è stato realizzato per esigenze di adeguamento statico e che comunque esso non può costituire “nuova opera” ma semmai “ristrutturazione”, il che consente di mantenere le distanze esistenti, non ponendo quindi un problema di rispetto delle distanze dai confinanti.

La censura è fondata.

L'Amministrazione ha evidenziato che nella riedificazione parziale del tetto di copertura la parte ha realizzato un rialzamento di 50 cm sul lato est, il quale sarebbe in contrasto con la previsione urbanistica di cui all'art. 14, lett. q, del R.E. in punto di distanza degli edifici dai confini di proprietà, nel senso che “il suddetto rialzamento, trovandosi alla distanza inferiore di 5 mt dal confine, sarebbe stato assentibile previa formale produzione di atto di assenso del confinante”, che è mancato (così nella motivazione dell'ordinanza 249/13 gravata). In altre parole, secondo la prospettazione dell'Amministrazione, il rifacimento della copertura con aumento di altezza nel colmo di 50 cm ha comportato la realizzazione di nuovo corpo di fabbrica che avrebbe dovuto rispettare le distanze dal confine. Ma tale inquadramento non appare convincente: in particolare non sembra che nella presente fattispecie si possa parlare di nuova opera la cui edificazione impone il rispetto delle distanze dai confinanti, essendo piuttosto in presenza di un intervento su opera già esistente e consistente nella realizzazione di falda di copertura di un manufatto in essere, che nella riedificazione è stata innalzata di 50 cm rispetto al tetto esistente; la ricorrente ha realizzato un intervento su opera esistente, giustificato da esigenze di statica dell'edificio, come risulta dalla relazione del tecnico di parte e dalla documentazione fotografica allegata (inserimento di armatura metallica e cordolo, cfr. relazione del geom. Lorenzini, sub doc. 4), il che giustifica la lettura dell'intervento edilizio posto in essere come sostanzialmente conservativo della pregressa edificazione, con un limitato quid novi imposto da esigenze tecniche, con le conseguenze che ne derivano in punto di mantenimento delle distanze esistenti. A conferma di ciò deve essere evidenziato che l'art. 14, lett. p), del RE del Comune di Cecina prevede il mantenimento delle distanze esistenti in caso di interventi su edifici esistenti, compresa la demolizione e ricostruzione.

14 – Con il terzo mezzo parte ricorrente censura sotto altro profilo, cioè invocando l'applicazione del principio di prevenzione, la stessa previsione dell'ordinanza gravata già censurata con il secondo mezzo, cioè il rialzamento del tetto. La rilevata fondatezza del secondo mezzo, e quindi la illegittimità sotto tale profilo dell'ordine di demolizione del realizzato innalzamento, rende privo di interesse lo scrutinio della presente censura, che può quindi essere dichiarata assorbita.

15 – Con il quarto mezzo la ricorrente censura l'ordinanza di demolizione gravata nella parte relativa alla realizzata colonna a sostegno del tetto, censurando l'ordine demolitorio sotto un duplice profilo e cioè contestando, da un lato, che si tratti di opera di nuova realizzazione, essendo invero la colonna in parola preesistente alla s.c.i.a., e rilevando poi, da altro lato, che non è indicato il profilo di contrarietà alle norme urbanistiche che solo potrebbe giustificare l'ordine demolitorio ai sensi dell'art. 135, comma 2, della legge regionale Toscana n. 1 del 2005.

La censura è fondata.

Osserva il Collegio che la preesistenza della colonna e la volontà di sostituirla non risulta con chiarezza dalla s.c.i.a. presentata e dagli elaborati grafici ad essa allegati, per cui sotto questo profilo la censura non può essere accolta; è invece fondata la doglianza in esame laddove la stessa rileva che l'Amministrazione non ha evidenziato il contrasto della realizzata colonna con le norme urbanistiche locali, contrasto che solo potrebbe giustificare, ai sensi dell'art. 135, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2005, l'applicazione della sanzione demolitoria (infatti la suddetta norma richiede, ai fini della demolizione, che le opere realizzate in assenza o in contrasto con la s.c.i.a. siano anche in difformità dalla normativa urbanistica, applicandosi altrimenti la sola sanzione pecuniaria di cui al primo comma dello stesso art. 135 cit.). Infatti l'ordinanza n. 249 del 2013 si limita sul punto a rilevare che “a sostegno del tetto, nella parte sud/ovest, è stata realizzata una colonna con altezza ml. 2,50 in assenza di titolo abilitativo – SCIA”, senza alcuna ulteriore indicazione relativa al contrasto di tale realizzazione con la disciplina pianificatoria locale.

16 – Con il quinto mezzo parte ricorrente evidenzia che in ogni caso le realizzazioni contestate non risultano essere in contrasto con gli strumenti urbanistici locali, con il risultato che esse al più potevano essere sanzionate con la sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 135 della legge regionale n. 1 del 2005 (per assenza o contrasto con la s.c.i.a.) ma non con la sanzione demolitoria dell'art. 135, comma 2, cit., che richiede appunto la contrarietà alla disciplina urbanistica locale.

La censura in esame risulta invero ripetitiva di profili di doglianza già articolati nei precedenti mezzi, nello scrutinio dei quali anche la questione qui posta è stata esaminata. In particolare, come già evidenziato, l'Amministrazione ha correttamente individuato il contrasto tra la “realizzazione del terrazzo” e l'art. 16, punto 17.0, del RU, che impone la copertura a capanna ed esclude la realizzazione di terrazzi di qualsiasi tipo, così che la censura in esame risulta infondata rispetto a detta realizzazione, con la conseguenza che risulta fondata la pretesa dell'Amministrazione in ordine al ripristino della copertura a capanna previa rimozione della terrazza di copertura realizzata (senza che assuma rilievo la presenza di una o due falde, entrambe le possibilità essendo ammesse dall'art. 16 punto 17.0 del R.U.) ; l'Amministrazione ha anche indicato la normativa di piano con cui sarebbe in contrasto il “rialzamento del fabbricato di 50 cm” (art. 14, lett. q., del RE, relativo alla distanza dell'edificio dai confini di proprietà), sol che, come visto al precedente punto 13 della presente motivazione, il Collegio non ritiene fondato il richiamo alla suddetta norma urbanistica, per le ragioni già esposte; la censura in esame è poi fondata con riferimento alla realizzazione di “colonna con altezza di ml 2,50”, in relazione alla quale l'Amministrazione non ha indicato la norma di piano con cui la realizzazione in oggetto sarebbe in contrasto, come già evidenziato al precedente punto 15 della presente motivazione.

17 – Con il sesto mezzo parte ricorrente censura la gravata ordinanza di demolizione per violazione dell'art. 135, comma 3, della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, non avendo l'Amministrazione valutato la possibilità di conformazione delle opere realizzate alla normativa urbanistica violata.

La censura è infondata.

È sufficiente sul punto evidenziare come la gravata ordinanza, lungi dal disporre un generico e indiscriminato ordine di demolizione delle opere realizzate, ha cura di indicare alla ricorrente le modalità attraverso le quali essa può conformarsi allo strumento urbanistico vigente, attraverso specifiche opere di adeguamento indicate nella parte finale dell'ordinanza stessa (infatti in essa si prevede la demolizione del parapetto, la eliminazione della terrazza a tasca, il ripristino dell'altezza dell'edificio e della copertura a capanna ecc.), col risultato che essa appare rispettosa del disposto dell'art. 135, comma 3, qui invocato, ferme restando le considerazioni già svolte nell'ambito della presente sentenza in ordine alla illegittimità dell'ordine conformativo con riferimento al rialzamento di 50 cm.

18 – Alla luce delle considerazioni che precedono, in relazione al ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarata l'improcedibilità, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti solo in parte, come chiarito ai precedenti punti, con parziale annullamento dell'ordinanza gravata.

19 – Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, così dispone:

- in relazione al ricorso introduttivo del giudizio lo dichiara improcedibile;

- accoglie in parte i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'ordinanza del Comune di Cecina n. 249 del 2013 limitatamente alla disposta demolizione del “rialzamento del fabbricato di 50 cm” e della “colonna in muratura dell'altezza di ml. 2,50”;

- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Primo Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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