Effetti della ratifica del provvedimento amministrativo.
T.A.R. Toscana, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 25
N. 00025/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2014, proposto da:
Renato Giannini, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dati, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Pietrasanta in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orzalesi, con domicilio legale presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 33 del 29.04.2014 emessa ai sensi dell'art. 132 l.r. Toscana n. 1/2005 e notificata in data 06.05.2014 e notificata nuovamente il 21.05.2014 con la quale si è ingiunto al ricorrente, quale proprietario del manufatto prefabbricato, di procedere a propria cura spese alla e demolizione di opera edilizia abusiva posta in Pietrasanta, Piazza Matteotti 38, individuato in catasto al fg. 16 mapp. 29;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor Renato Giannini ha impugnato l'ordinanza, di estremi precisati in epigrafe, con la quale il Comune di Pietrasanta gli ha ingiunto, ai sensi dell'articolo 132 della legge regionale Toscana numero 1/2005, la demolizione di un manufatto prefabbricato abusivo, collocato su un terreno concesso in comodato gratuito dal proprietario.
Avverso il predetto provvedimento è stata dedotta un'unica censura, ovvero la violazione dell'articolo 107 del decreto legislativo numero 267 del 2000; l'ordinanza infatti è stata sottoscritta dal responsabile delegato architetto Luca Nespolo, invece che dal dirigente del Servizio del Territorio - Servizio edilizia.
Sostiene parte ricorrente che soltanto nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al predetto articolo 107 possono essere attribuite ai responsabili dell'ufficio o del servizio, a prescindere dalla loro qualifica funzionale. Il responsabile può comunicare l'avvio del procedimento e curare l'attività istruttoria, ma l'emanazione del provvedimento finale compete al dirigente. Ciò sarebbe confermato anche dall'articolo 17/1-bis del decreto legislativo numero 165 del 2001, a mente del quale i dirigenti possono delegare per un periodo di tempo determinato, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, alcune competenze ai dipendenti con posizione funzionale più elevata.
Nel caso di specie, sia la determinazione dirigenziale di delega numero 2273 del 2013, sia quella richiamata, numero 1827 del 2013, sarebbero in contrasto con la normativa richiamata. Infatti, il responsabile del procedimento ha firmato il provvedimento invece di sottoporre la propria valutazione al dirigente dell'unità operativa, ai sensi del già richiamato articolo 107 del decreto legislativo numero 267 del 2000, lettera g).
Con ordinanza numero 347 del 2014 l'istanza cautelare è stata accolta, essendo stata ritenuta meritevole di approfondimento in sede di merito la questione attinente alla configurabilità di una delega di funzioni, che richiede un fondamento in norma primaria, ovvero di una mera delega di firma, che non altera l'ordine delle competenze previste dalla legge (come già ritenuto in analoga ipotesi con ordinanza numero 214 del 14 maggio 2014).
Il Comune di Pietrasanta si è costituito in resistenza, contestando le deduzioni avversarie.
Parte ricorrente ha insistito nelle proprie tesi con memoria depositata il 22 ottobre 2014.
In data 6 novembre 2014 il Comune resistente ha depositato la documentazione relativa a un nuovo procedimento, all'esito del quale è stata adottata l'ordinanza numero 92 del 4 novembre 2014, recante ratifica dell'ordinanza numero 33 del 29 aprile 2014, oggetto di impugnativa. Con nota del 15 ottobre 2014 l'amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di ratifica, osservando che, a seguito della pronuncia con la quale il Tar ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, occorreva ripristinare la certezza delle situazioni giuridiche; veniva assegnato agli interessati (il proprietario del terreno e l'autore dell'abuso, odierno ricorrente) il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per partecipare al procedimento.
Con missiva del 26 ottobre 2014 l'avvocato Elisa Vannucci Zauli presentava, per conto del proprietario, signor Lorenzo Bertozzi, alcune osservazioni, in particolare osservando che la ratifica presuppone la sussistenza di un provvedimento viziato ma tuttavia valido ed efficace, da ciò desumendo che la ratifica non può intervenire su un provvedimento sospeso dal giudice amministrativo e quindi momentaneamente privo di efficacia.
In subordine, il predetto legale osserva che gli atti di convalida e di ratifica hanno efficacia non retroattiva, non potendo pregiudicare le posizioni soggettive consolidate dei destinatari dell'atto e dei terzi.
Infine nella missiva di cui trattasi vengono prospettate due ipotesi: la prima secondo la quale la ratifica, pur sanando il vizio di incompetenza dell'ordinanza di demolizione numero 33 del 2014, non incide sull'efficacia della stessa che resterebbe sospesa fino alla pronuncia del Tar nel merito; la seconda, secondo la quale il provvedimento di ratifica vale come provvedimento nuovo e autonomo, idoneo a sostituire integralmente l'atto ratificato, con conseguente decorso di un nuovo termine di 90 giorni dalla sua adozione per il ripristino, con facoltà di impugnare autonomamente tale atto.
Il Comune di Pietrasanta ha infine adottato la già menzionata ordinanza numero 92 del 4 novembre 2014, recante ratifica dell'ordinanza numero 33 del 29 aprile 2014, nella quale afferma di voler rimuovere, per effetto della decisione cautelare del Tar Toscana, il possibile profilo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione, nella specie di incompetenza relativa, al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa; inoltre, l'amministrazione precisa che sussiste l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordinanza di demolizione, attesa l'abusività dell'opera, destinata a civile abitazione in violazione della normativa vigente. Infine, a completamento della motivazione, l'ordinanza osserva che la ratifica ha effetti sananti di natura retroattiva.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che la ratifica, da inquadrare, com'è noto, nel più ampio fenomeno della convalescenza dell'atto amministrativo, che consiste nell'eliminazione dei vizi che inficiano un provvedimento, ha come specifica finalità la rimozione conservativa del vizio di incompetenza relativa; l'organo competente fa proprio il provvedimento emanato da quello incompetente, con effetti che retroagiscono saldando la ratifica con il provvedimento ratificato, senza soluzione di continuità. La ratifica è ammessa anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale, secondo la formulazione dell'articolo 6 della legge numero 249 del 1968, tuttora vigente e non incompatibile con l'art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (cfr.: Tar Piemonte, I, n. 4/2014), secondo il quale è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
Si ritiene opportuno precisare che, contrariamente a quanto dedotto in sede procedimentale, la ratifica non è impedita dalla sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento ratificato, che incontra soltanto il limite dell'annullamento già intervenuto (cfr. Tar Sicilia - Catania, III, 3 agosto 2012, n. 1971) e la sua efficacia è ex tunc, avendo la sua causa, secondo peraltro la ratio dell'art. 6 cit., nella volontà da parte dell'organo legittimato a provvedere di fare proprio fin dal suo sorgere il deliberato viziato da incompetenza.
L'eliminazione dell'unico vizio dedotto comporta il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso (cfr. Tar Veneto, III, n. 1031/2014).
Va dunque dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in epigrafe, con il quale era stata dedotta la sola censura di incompetenza.
Le spese, tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, possono in via eccezionale essere compensate, ferma restando la condanna alle spese inerenti la fase cautelare (ordinanza n. 347/2014).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile, come previsto dall'art. 35, comma primo, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Spese compensate salva la condanna alle spese disposta nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
14-02-2015 12:33
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