E' legittima la disciplina comunale che fissa gli orari di esercizio delle sale da gioco e funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 18 – 19 dicembre 2014, n. 5826
Presidente Torsello – Estensore Poli
Per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE I, n. 1580 del 21 novembre 2014, resa tra le parti, concernente disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale da gioco e funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Bertacco, Andrea Manzi e Ruggero Meroni;
Rilevata la tardività, ai sensi dell'art. 55, commi 5 e 8, c.p.a, della produzione documentale depositata dalla ricorrente direttamente alla presente camera di consiglio.
Considerato che le censure poste a sostegno del gravame non sono assistite dal necessario fumus bonis iuris in quanto:
a) non si configura alcuna carenza di istruttoria e motivazione;
b) non si configura alcuno sviamento nell'esercizio del potere sancito dall'art. 50, co. 7, t.u.e.l. anche in relazione alla l.r. n. 8 del 2013 ed all'art. 3 t.u.e.l.;
c) le censure che lamentano l'irragionevolezza e la sproporzione dell'azione amministrativa sono inammissibili nella parte in cui sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato di merito sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative dell'organo politico che non trasmodano nell'abnormità;
d) il comune prima ed il T.a.r. poi hanno fatto buon governo dei principi elaborati, sulla questione controversa, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questo Consiglio (cfr. Corte cost., n. 220 del 2014; Cons. Stato nn. 3845 e 3271 del 2014);
e) la liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d'impresa, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali fondamentali quali la dignità e la salute della persona umana, l'ambiente, il paesaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1860 del 2014).
Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello pubblico al contenimento della ludopatia, anche in considerazione della certezza del duraturo conseguimento di utili, anche se ridimensionati, da parte dell'impresa ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):
a) Respinge l'appello (Ricorso numero: 9594/2014).
b) Condanna la società appellante a rifondere in favore del comune di Milano le spese della presente fase cautelare che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
10-01-2015 20:18
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