Dipendente comunale. Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità otopatia cronica bilaterale, sinusite, faringite cronica ed iperemia congiuntivale. Rigetto.
Sentenza 819/2015
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Primo Referendario, dott. Giuseppe DI BENEDETTO, in funzione di Giudice Unico delle pensioni
Visto l'atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Udito, all'udienza tenuta il 19 febbraio 2015, con l'assistenza del segretario sig. Guglielmo REGA, l'Avv.to Leonardo Napolano per il ricorrente, non intervenuto il rappresentante del Ministero della Difesa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 58881 del registro di Segreteria, promosso dal sig. S. N., nato a Omissis (Omissis), il Omissis, (C.F. NPLSFN40P21E906H) residente in Omissis (Na) alla Via G. Torna n. 5, elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla Via G. Torna, 5, presso lo Studio Legale Associato dell'Avv.to Gaetano Scotto di Santolo e dell'Avv. Leonardo Napolano che lo rappresentano e difendono, con indicazione per le comunicazioni del numero di fax 081.8762680 e dell'indirizzo P.e.c. leonardonapolano@avvocatinapoli.legalmail.it ;
contro
il Ministero della Difesa - in persona del Ministro pro tempore e avverso il decreto 149 del 12.06.2008.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, dipendente comunale ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 149 del 12.06.2008 del comune di Napoli con la quale è stata respinta l'istanza –pervenuta all'amministrazione in data 25.05.1983- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “otopatia cronica bilaterale, sinusite, faringite cronica ed iperemia congiuntivale”. Si chiede la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata e/o l'equo indennizzo.
L'atto di diniego è stato adottato a seguito di una istruttoria che ha contemplato:
· verbale n. 1080 del 21/06/2006 della commissione Militare di Caserta C.M.O. – distaccata di Napoli, con giudizio diagnostico: "Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale AD SX, e di tipo misto in AD DX con VOC AD SX con VOC AD SX MT 2,5, AD DX MT 0,5, quale esito di otite catarrale, pregressa sinusopatia, note di faringite cronica, pregressa iperemia congiuntivele e bronchite cronica";
· verbale del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, nella seduta n. 507/2007 del 10/12/2007, con parere che le infermità non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.
Parte attrice ha contestato nel merito il provvedimento impugnato e ha prodotto una perizia medico legale a firma del dott. Rosario MAZZEI.
2. Il comune di Napoli si è costituito in giudizio e con nota depositata in data 19.07.2013 ha sostenuto la legittimità del provvedimento adottato sulla base dei pareri espressi dagli organi sanitari competenti.
3. Con ordinanza 382/2013 di questa Sezione Giurisdizionale è stata disposta l'acquisizione di un parere motivato a cura dell'Ufficio medico Legale del Ministero della Salute in merito alla sussistenza di un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra le infermità sofferte dal ricorrente ed il servizio dallo stesso prestato, indicando in caso positivo la categoria di ascrivibilità alla data della domanda.
3.1 Il consulente incaricato a riscontro con nota depositata in data 25.03.2014, ha espresso parere nel senso che
4. Il patrono del ricorrente con ulteriore memoria depositata in data 26.09.2014 ha richiamato le conclusioni già riportate con l'atto di costituzione in giudizio.
5. A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sottoposto a gravame è la determinazione dirigenziale n. 149 del 12.06.2008 del comune di Napoli con la quale è stata respinta l'istanza –pervenuta all'amministrazione in data 25.05.1983- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “otopatia cronica bilaterale, sinusite, faringite cronica ed iperemia congiuntivale”. Parte attrice chiede la declaratoria del diritto alla pensione privilegiata e/o l'equo indennizzo.
2.Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo al punto di domanda avente ad oggetto la declaratoria del diritto all'equo indennizzo, per essere competente il Giudice ordinario.
3. Nel merito il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.
3.1 In tal senso depongono le risultanze della CTU disposta. In particolare il Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei conti, ha premesso che “L'analisi documentale del caso in esame evidenzia che il Sig. S. N. dal 02.09.1960, data di assunzione in qualità di Operaio generico avventizio della N.U., fino al 31.1.1972, ha prestato servizio quale addetto allo spazzamento stradale, raccoglitore a domicilio e sugli autocarri in turni diurni e notturni, ha quindi svolto mansioni di impiegato con la qualifica di Coordinatore di ruolo in sovrannumero (6" qualifica funzionale - Istruttore - Area di attività Amministrativa) sino al 12/3/92, data in cui venne collocato a riposo. Risulta quindi sufficientemente dimostrato che l'attività di netturbino (1960 - 1972) comportò gravosità e disagi climatico-ambientali di significativa rilevanza medico-legale”, rilevando che “ l'infermità ipoacusia neurosensoriale AU SX con VOC AU SX MT 2,5, riconoscendo nei traumi acustici la causa, non è dipendente da causa di servizio, mentre l'infermità olite catarrale destra con ipoacusia di tipo
misto in AU DX, AU DX MT 0,5, nella quale, pur sussistendo una componente neurosensoriale oltre quella trasmissiva legata all'infiammazione, è da valutare complessivamente si dipendente da causa di servizio”.
Il consulente ha poi escluso la dipendenza da causa di servizio della sinusite, dell'infermità note di faringite cronica in quanto accertata a distanza di 11 anni circa dalla cessazione del servizio esterno quale netturbino ed insorta durante il servizio prestato con mansioni impiegatizie, nel quale non risultano esposizione ai disagi climatico-ambientali e, per analoghi motivi, dell'infermità iperemia congiuntivale, accertata dal Centro di Igiene del Lavoro di Napoli in data 21.4.78, concludendo con parere espresso nel senso che “sussiste un rapporto di causalità/concausalità efficiente e determinante tra le infermità "Otite catarrale destra con ipoacusia di tipo misto in AU DX MT 0,5" e "Bronchite cronica" ed il servizio dallo stesso prestato;
non sussiste un rapporto di causalità/concausalità efficiente e determinante tra le infermità "Ipoacusia neurosensoriale AU SX con VOC a MT 2,5", "Note di faringite cronica e "Pregressa iperemia congiuntiva le " ed il servizio dallo stesso prestato;
l'infermità "Otite catarrale destra con ipoacusia di tipo misto in AU DX MT 0,5" è
ascrivibile alla Tabella B, l'infermità "Bronchite cronica" è ascrivibile alla 8^, ctg. Tab A.
Per le suddette infermità il S. N. era SI idoneo al servizio.”.
4. Il richiamato parere dell'organo di consulenza interpellato è da ritenere esaustivo avendo tratto dall'attenta disamina del carteggio logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.
5. 4. Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta parzialmente riconoscendo all'infermità l'ascrivibilità all'ottava ctg. tabella A all'infermità "Bronchite cronica” e alla Tabella B dell'infermità "Otite catarrale destra con ipoacusia di tipo misto in AU DX MT 0,5" a decorrere dalla data della domanda (12-03.1992 data di collocamento a riposo).
Vanno, altresì, liquidati sulle somme arretrate gli interessi legali o, qualora più favorevole, la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, secondo i criteri fissati nella decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti QM n. 10/2002 e n. 6/2008.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Compensa, tra le parti, le spese del giudizio Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 19.02.2015
IL GIUDICE
Giuseppe DI BENEDETTO
Deposito in Segreteria 9 settembre 2015
Il Direttore della Segreteria
Dott. Carmine DE MICHELE
04-10-2015 18:09
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