Croce rossa o polizia stradale. Patente militare o di servizio.
Lo ha chiarito il Ministero dell'interno con il parere n. 300/A/5181/15/105/26 del 15 luglio 2015. La patente di servizio e la patente militare, disciplinate rispettivamente dagli artt. 139 e 138 del codice stradale, rappresentano un titolo di abilitazione professionale che si aggiunge alla patente civile.
In particolare, per quanto riguarda la patente di servizio, la sua eventuale mancanza, a parere del Viminale, non condiziona la possibilità di guidare veicoli con le insegne.
La patente militare invece, prosegue la nota, è sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione alle forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell'art. 138 cds. Ma in ogni caso la mancanza di questi due documenti non determina l'applicazione di misure sanzionatorie stradali a carico del conducente. In generale, per chi commette infrazioni a bordo di veicoli di servizio che richiedono la speciale patente scatteranno possibili sanzioni disciplinari, prosegue la nota, salvo che il comportamento non sia punibile perché commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento.
Sanzioni con effetto sulla sola patente di servizio. Le eventuali sanzioni accessorie però hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile che potrebbe essere sottoposta a revisione in caso di comportamenti particolarmente negligenti. Ovvero in caso di infrazioni gravi che possono far sorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti. Nessuna decurtazione di punti potrà comunque mai scattare per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio, conclude la nota. Né sulla patente di servizio e nemmeno su quella civile.
21-07-2015 23:45
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