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Sentenza

Concessioni demaniali marittime. Inadempienze del concessionario. Decadenza ex a...
Concessioni demaniali marittime. Inadempienze del concessionario. Decadenza ex abrupto. Illegittimità. Principio di gradualità e proporzionalità dell'azione amministrativa. Osservanza. Necessità.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 20 novembre 2014, n. 2856

N. 02856/2014 REG.SEN.

N. 00798/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2014, proposto da:
Ape Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Decorato, con domicilio eletto presso Carlo Fumarola in Lecce, via Principi di Savoia n. 67;
Capitaneria di Porto di Taranto, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettualele Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

della Determinazione n. 21 del 10/01/2014 del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Area Finanza e Controlli della Regione Puglia, pubblicata sull'Albo del Servizio sino al 23/01/2014, mai comunicato e/o notificato alla ricorrente, con il quale il Dirigente ha dichiarato decaduto il Comune di Taranto ex art. 47 lett. e) ed f) cod. Nav. dalla convenzione n. 86/2004 nonché ingiunge allo stesso Comune di Taranto "ed ai terzi che da questo abbiano avuto causa anche se arbitraria di rilasciare l'area demaniale marittima oggetto di concessione entro e non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla notifica";

della ivi richiamata nota prot. n. A00108/03/12/2013 n. 19199, mai comunicata e/o notificata alla ricorrente, con la quale è stato comunicato al Comune di Taranto l'avvio del procedimento di decadenza ex art. 47 cod. nav.;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, di Comune di Taranto, di Capitaneria di Porto di Taranto, di Ministero della Difesa, di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori Giuseppe Misserini, Bruno Decorato, Giovanni Pedone.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Capitaneria di Porto ha rilasciato al comune di Taranto la concessione demaniale marittima n. 86/2004 avente ad oggetto l'utilizzazione di un manufatto demaniale marittimo, sede dell'ex ristorante “Al Gambero”, “allo scopo di ristrutturare/restaurare l'immobile, ai fini del recupero del manufatto, per le successive utilizzazioni per finalità di ristorazione, tempo libero e turismo …”.

Il Comune, con convenzione del 4 agosto 2005, ha affidato all'ATI vincitrice della gara la gestione dell'immobile in questione affinché, previa esecuzione dei lavori di adeguamento, fossero assicurati i servizi di ristorazione, intrattenimento, attività di manutenzione e guardiania dell'immobile per sei anni.

La Capitaneria ha autorizzato il Comune, ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav., ad affidare all'ATI la gestione dell'immobile.

Con atto aggiuntivo, il Comune ha affidato alla società “Il Gambero s.r.l.”, società consortile costituita tra le società facenti parte dell'ATI aggiudicataria, la gestione dell'immobile in questione.

Il Comune, con atto del 1° ottobre 2013 e successivo contratto del 16 ottobre 2013, ha affidato la gestione del ristorante “Al Gambero” alla subentrante società APE.

La Capitaneria nell'anno 2009, in virtù del trasferimento delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo ex art. 105 d.lgs. 112/1998, ha trasmesso alla Regione il fascicolo relativo alla concessione in esame, e la Regione, con nota del 3 dicembre 2013, ha comunicato al Comune l'avvio del procedimento di decadenza giusta lett. e) ed f) dell'art. 47 cod. nav. per abusiva sostituzione di altri soggetti nel godimento della concessione, e inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Contestualmente, e prima di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il Comune, con nota del 4 dicembre 2013, ha chiesto alla Regione la possibilità di trasferire la titolarità della concessione direttamente in capo alla APE attuale ricorrente.

Successivamente, la Regione, non ritenendo esaustive le osservazioni fatte pervenire dal Comune, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 21 del 10 gennaio 2014, con la quale è stata disposta la decadenza dalla concessione e il rilascio dell'area demaniale.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45 bis e 47 cod. nav.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e ss. l.r. 17/2006; incompetenza; violazione dei principi di proporzionalità; ingiustizia manifesta; sviamento; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; sviamento; incompetenza; ingiustizia manifesta; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione del principio di leale collaborazione tra p.a.; violazione dei principi di tassatività e proporzionalità delle sanzioni; violazione del legittimo affidamento.

Deduce la ricorrente: che la l.r. 17/2006 attribuisce al Comune ogni competenza in merito alla concessione; che non è stata data comunicazione di avvio del procedimento; che la decadenza ex art. 47 lett. e) non si riferisce all'art. 45 bis ma all'art. 46 cod. nav.; che la previsione di dare in gestione era prevista e autorizzata; non è stato valutato il legittimo affidamento incolpevole;

che si è trattato di un affidamento temporaneo del servizio ad altro soggetto senza alcuna sostituzione del soggetto titolare della concessione; che è consentito affidare ad altri la gestione; che comunque la titolarità della concessione resta in capo al Comune, responsabile dell'intera area; che la decadenza è prevista per le inadempienze che compromettano il rapporto; che, comunque, il Comune aveva chiesto di trasferire la titolarità della concessione in capo all'APE; che la Regione avrebbe dovuto chiedere la rettifica dell'istanza irrituale; che il termine di 10 giorni per il rilascio dell'area è incongruo, illogico e irrazionale.

La Regione, con memoria del 12 aprile 2014, ha rilevato: che la decadenza ex art. 47 cod. nav. è prevista sia per le ipotesi dell'art. 46 che per quelle dell'art. 45 bis cod. nav.; che è sempre necessaria l'autorizzazione dell'autorità concedente.

Le Amministrazioni statali si sono costituite con un foglio formale il 4 aprile 2014.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie

Nella pubblica udienza del 23 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza ha precisato che “La decadenza dalla concessione suppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo. L'Amministrazione concedente, in osservanza del principio di gradualità e di proporzionalità nell'applicazione del provvedimento lato sensu sanzionatorio, avrebbe potuto diffidare l'associazione dal perseverare con quella prassi, facendo luogo al ritiro del titolo concessorio soltanto in occasione dell'accertata reiterazione del comportamento inadempiente. Al contrario, la decadenza ex abrupto adottata sulla base di un'unica verifica fattuale appare determinazione inficiata da eccesso di potere per violazione dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza” (Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232).

È da rilevare anzitutto che, nel caso in esame, la concessione riguarda un'ampia zona demaniale e la sostituzione ha avuto a riguardo la gestione della sola attività di ristorazione, dovuta alla necessità di ratificare un accordo intervenuto tra la società “Il Gambero”, originaria cessionaria, e la società APE e questo anche al fine di mantenere la continuità dell'attività di ristorazione e intrattenimento.

Inoltre, il Comune si era attivato per regolarizzare la posizione dell'APE, posto che, con nota del 4 dicembre 2013, ha chiesto alla Regione “se è possibile trasferire direttamente la titolarità della concessione” alla APE.

A ciò si aggiunga che l'art. 6 l.r. 17/2006 conferisce “ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate nell'articolo 5”, ( fra le quali rientra la concessione al comune per l'uso del medesimo).

La norma, quindi, consente che , una volta decaduta la concessione disposta nei confronti del comune perché questi utilizzi il bene, il Comune di Taranto possa legittimamente concedere il bene ad APE o altri.

Tali circostanze giuridiche e fattuali inducono a ritenere che il provvedimento di decadenza è violativo del principio di proporzionalità e di adeguatezza, posto che la decadenza dalla concessione, come detto, suppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo, assumendo rilievo inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3046).

Nella specie è evidente che lo scopo perseguito dal contesto normativo è stato raggiunto .

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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