Vigili del fuoco: sulla valutazione dei requisiti esiste un ambito di discrezionalità di cui l’ Amministrazione dispone in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di attitudine per il servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i plurimi parametri identificati dall’art. 2 d.m. 11 marzo 2008 che coinvolgono la sfera soggettiva del candidato con riguardo alle capacità di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10 aprile – 2 maggio 2014, n. 2286
Presidente Romeo – Estensore Polito
Fatto e diritto
1. Il sig. A.S.partecipava al concorso per il reclutamento di 814 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco con diritto alla riserva per la nomina nel 25 % dei posti nella qualità di volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Superate le prove motorio - attitudinali in esito agli accertamenti di idoneità psico/fisica ed attitudinale era dichiarato inidoneo con provvedimento del 15 ottobre 2010
Quanto precede sul riscontro di "livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente. Il soggetto ha difficoltà ad affrontare situazioni e rapporti interpersonali caratterizzati da livelli di stress più elevati della norma, nei quali mostra ansia elevata, moderatamente invalidante. D.M. 11 / 3 / 2008, n. 78, articolo 2, comma 1, lettera A), e c); articolo 1, comma 2, allegato B punto 16";
Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso il sig. Scalia proponeva ricorso assumendone l'illegittimità per eccesso di potere nei profili della contraddittorietà manifesta, arbitrarietà del giudizio, travisamento dei fatti e contraddittorietà intrinseca.
Il ricorrente, con il conforto di referti di visite psichiatriche effettuate presso strutture pubbliche, deduceva l'insussistenza di problematiche ansiose della personalità, conclusione da ritenersi avvalorata dai 13 anni di servizio resto come vigile del fuoco volontario.
Con sentenza semplificata n. 4718 del 2011 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso detta decisione il sig. S. ha proposto appello e, a confutazione delle statuizioni del primo giudice, ha in particolare dedotto:
- l'illegittimità dell'atto impugnato per l'insussistenza dello stato ansioso ascritto, non ascrivibile in presenza di riferimenti da parte del ricorrente a detto stato psichico patologia nel corso del colloquio;
- che la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in ordine alle risultanze del test TALEIA – 400 che riporta il valore zero per la voce “disturbo di personalità evitante (ansioso)”;
- che la normalità della struttura psichica emerge da numerose notazioni dei periti selettori ed è avvalorata dal pregresso servizio reso come vigile volontario, subordinato, nel corso degli anni, a ripetuti accertamenti sul possesso dei requisiti di idoneità psico/fisica.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in resistenza ed ha depositato una relazione sui fatti di causa.
All'udienza del 10 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Il tema centrale della controversia investe la sfera di discrezionalità di cui l' Amministrazione dispone in ordine all'accertamento del possesso dei requisiti di attitudine per il servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i plurimi parametri identificati dall'art. 2 del d.m. 11 marzo 2008 che - in rapporto di adeguatezza ai compiti previsti per la qualifica - coinvolgono la sfera soggettiva del candidato con riguardo alle capacità di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
L'accertamento di detto requisito è aggiuntivo al possesso dei generali requisiti di idoneità fisica e psichica, il cui accertamento in positivo non dà ingresso, con automatismo, all'idoneità ad un servizio che si caratterizza per specificità delle mansioni.
Nella specie risulta per tabulas l'emersione in sede di visita psichiatrica di uno stato d' ansia di grado lieve, di cui lo stesso concorrente dà atto nell'affrontare situazioni in cui è sotto giudizio altrui. A detto riscontro ha fatto seguito il referto diagnostico di “livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente”.
La determinazione di esclusione dal concorso trova sostegno nell'allegato B, punto 16 del d.m. n. 78 del 2008, che comprende il disturbo d'ansia fra le cause di inidoneità al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e nell'art. 2, comma 1, lett. a) e c), del d.m. predetto che, tra l'altro, danno rilievo, ai fini dell'attitudine al servizio, alla capacità di controllo di situazioni impreviste, nonché di adattamento al contesto lavorativo.
Il giudizio di merito tecnico dell' Amministrazione non si configura irragionevole, né sproporzionato al fine perseguito, ove si consideri il particolare impegno lavorativo degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in situazioni stressanti sul piano fisico/psichico per fronteggiare eventi caratterizzati da criticità e da condizioni di pericolo per le persone che, notoriamente, presuppongono un grado di idoneità eccedente quello richiesto per prestazioni lavorative di carattere ordinario.
2.1. Il test di personalità TALEIA 400, cui è stato sottoposto il sig. S. ed al quale è fatto richiamo in ricorso nella parte in cui assegna il punteggio zero alla sindrome d'ansia, va tuttavia integrato con gli esiti del colloquio che interviene in sede di visita psichiatrica, nel cui ambito sono stati riscontrati “livelli di ansia moderati e tratti di personalità dipendente”.
Del resto lo stesso test invocato aveva evidenziato valori fuori scala per aspetti di “personalità istrionica” e di “personalità dipendente” da sottoporre ad ulteriore verifica.
La valutazione diagnostica non recede a fronte di conclusioni di segno opposto che l' appellante riconduce ad accertamenti medici provenienti da organi sanitari esterni.
Il giudizio sull' idoneità psichica viene a investire, come in precedenza accennato, l' attitudine allo svolgimento di compiti caratterizzati da particolare impegno ed elevato grado di rischio (c.d. valutazione psicoattitudinale) e spetta in via primaria ai periti ordinariamente preposti alla selezione dei soggetti da ammettere al servizio, cui compete la verifica di possibili turbe afferenti alla sfera psichica che, pur se irrilevanti nella normale vita sociale e di relazione, rendono il soggetto inidoneo alla svolgimento dei compiti della qualifica da conferire in esito al concorso.
2.2. Quanto al richiamo al pregresso servizio reso come vigile volontario, l' Amministrazione correttamente oppone che all' ingresso in via permanente nel Corpo dei Vigili del Fuoco si collega uno stabile impegno caratterizzato da maggiori responsabilità con più intenso livello stress; ciò implica una rinnovata valutazione dei requisiti psico/attitudinali in base alla speciale regolamentazione dettata dal d.m. n. 78 del 2008 che, come prima accennato, si dà carico di individuare in dettaglio ogni patologia afferente alla sfera fisica o psichica incompatibile con la peculiare posizione di “status”( cfr. Cons. St., n. 6178 del 15 dicembre 2009).
Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto.
In relazione agli interessi coinvolti dalla controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
25-05-2014 01:09
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