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Sentenza

Verifica dell'anomalia delle offerte....
Verifica dell'anomalia delle offerte.
Cons. St., Sez. IV, 27 marzo 2014, n. 1478

N. 01478/2014

N. 00745/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2011, proposto da:
Caparelli Impianti S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, 90;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ciel Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Ati, Ati - Ciel - Edil Com;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 32864/2010, resa tra le parti, concernente aggiudicazione appalto di esecuzione lavori di manutenzione per ammodernamento strutture aeroportuali - ris. danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Spataro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con bando pubblicato nella G.U.R.I. n. 109 del 16.9.2009, il Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, 2° reparto Genio A.M. indiceva procedura aperta per la “manutenzione straordinaria hangar ex. 4° R.M.V. per ammodernamento connesso con esigenze EF2000. Codice esigenza 011809”, presso l'aeroporto di Grosseto.

L'odierna appellante presentava richiesta di partecipazione e, in esito alle operazioni di apertura delle buste, la stazione appaltante comunicava alla ricorrente che la stessa era risultata “settima migliore offerente” e chiedeva all'impresa documentazione giustificativa “prevista al citato punto 9 del bando di gara”.

A seguito della presentazione della documentazione richiesta da parte dell'impresa, la stazione appaltante chiedeva chiarimenti e precisazioni in ordine a contestazioni riguardanti le seguenti contestazioni: “il tempo di impiego della manodopera, per l'esecuzione delle singole lavorazioni; si riscontra infatti che il monte ore totale assunto da codesta impresa come sufficiente per eseguire la prestazione in oggetto dell'appalto è sensibilmente minore di quanto stimato dalla stazione appaltate sulla base di quanto previsto dai prezziari ufficiali e dalla letteratura tecnica in materia; le voci di costo relative ai materiali, ai nolo e al trasporto inserite nell'analisi dei prezzi sono state perlopiù desunte da indagini di mercato senza però evidenziare gli sconti/riduzioni rispetto ai preziari di riferimento (ufficiali, fornitori, ovvero delle case costruttrici”.

L'odierna appellante forniva i chiarimenti richiesti e, successivamente, i rappresentanti della stessa venivano convocati per essere auditi dalla stazione appaltante.

In esito a tale procedura, la stazione appaltante giudicava non congrua l'offerta della Capparelli e procedeva ad escludere la stessa dalla gara. Tale esclusione non veniva comunicata all'impresa interessata ai sensi dell'art. 79 co. 5 del Codice dei contratti

Con provvedimento del 11.5.2010 la Stazione Appaltante approvava l'aggiudicazione provvisoria della gara de qua alla A.T.I. “C.I.E.L. – EDIL COIM”, con contestuale aggiudicazione definitiva. Tale aggiudicazione veniva comunicata dalla stazione appaltante all'appellante in data 11.5.2010.

Avverso l'operato della stazione appaltante insorgeva l'odierna appellante con ricorso al Tar Lazio chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto frattanto stipulato e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto.

Il Tribunale adito, dopo aver respinto l'istanza cautelare, rigettava il ricorso nel merito con la sentenza n. 32864 del 19 ottobre 2010 dalla cui impugnazione nasce il presente giudizio.

Con unico articolato motivo di appello, l'appellante eccepisce “error in iudicando – violazione e falsa applicazione degli artt. 79, comma 5, lett. b), 86, 87, 88 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; violazione della legge di gara; eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria; presupposto erroneo e travisamento. Manifesta illogicità ed irragionevolezza; sviamento”.

L'appellante chiede inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato dall'Amministrazione appellata con l'aggiudicataria, ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, chiedendo il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

In sede di memoria l'Amministrazione ha fatto presente che è stato nel frattanto stipulato ed integralmente eseguito il contratto con l'impresa aggiudicataria.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2013 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

L'appellante deduce error in iudicando, falsa applicazione e violazione dell'art. 79, comma 5 lamentando la mancata comunicazione dell'avvenuta esclusione.

La doglianza non ha pregio.

L'obbligo previsto dall'art 79, comma 5, di comunicare l'avvenuta esclusione, entro un termine non superiore a cinque giorni non contiene alcuna espressa sanzione, e pertanto non può dedursi l'esistenza di un vizio tale da rendere annullabile il provvedimento de qua.

La mancanza della comunicazione dell'esclusione dalla gara d'appalto rileva ai soli fini della determinazione della tempestività dell'impugnazione, ma non incide sulla legittimità dell'atto gravato (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2011, n. 5491)

Deve, invece, ritenersi fondata la censura mossa dall'appellante concernente l'erronea applicazione della procedura di verifica dell'anomalia delle offerte.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici, la procedura di verifica dell'anomalia delle offerte si articola nelle seguenti fasi: a) determinazione della cosiddetta “soglia di anomalia”; b) esame delle giustificazioni già presentate dagli offerenti in sede di offerta; c) fase del contraddittorio scritto che prende l'avvio con la eventuale richiesta scritta all'offerente di ulteriori giustificazioni; all'offerente va assegnato un termine non inferiore a dieci giorni; d) eventuale richiesta all'offerente di ulteriori chiarimenti sempre per iscritto, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi; e) fase del contraddittorio orale, che si svolge previa convocazione dell'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi, nel corso della quale la stazione appaltante invita l'offerente ad indicare ogni elemento che ritenga utile; qualora l'offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. (Cfr. parere Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - 26/01/2011, n.16).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla società appellante, la stazione appaltante, con nota del 14.12.2009, aveva inizialmente richiesto “idonea documentazione giustificativa prevista dal punto 9 del bando di gara” senza fare alcun riferimento alle tempistiche di lavorazione. Solo nell'ulteriore richiesta di chiarimenti e precisazioni ex. art 88 comma 1-bis del Codice dei Contratti pubblici è comparso il riferimento a dette tempistiche.

La stazione appaltante ha così violato la sequenza procedimentale prevista dal Codice, introducendo solo in sede di richiesta di precisazioni un elemento nuovo. In tal modo la fase deputata alle precisazioni è sostanzialmente mancata, poiché la richiesta di ulteriori chiarimenti si è di fatto risolta in una nuova richiesta di giustificazioni avente ad oggetto un aspetto nuovo rispetto a quello oggetto della iniziale disamina. In tal modo, la società ricorrente, rispetto all'elemento delle “tempistiche di lavorazione”, non ha potuto beneficiare di tutte le tre sedi previste dal Codice per fornire le proprie argomentazioni e controdeduzioni (richiesta delle giustificazioni, richiesta delle precisazioni e convocazione del concorrente).

E' venuta così a mancare la fase intermedia delle precisazioni, che rappresenta momento indispensabile della sequenza procedimentale di verifica dell'anomalia delle offerte così come disciplinata dal Codice a seguito della novella apportata con il d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. con legge n. 102 del 1999.

La ratio dell'intervento riformatore del 2009, infatti, è stata quella di accrescere il tasso garantistico della procedura in esame attraverso un pieno contraddittorio, con l'imposizione del passaggio intermedio della richiesta di chiarimenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2012 n. 5846).

Discende da ciò l'illegittimità della procedura che ha portato all'esclusione dalla gara della società appellante.

L'illegittimità della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta condotta dall'Amministrazione, ha carattere logicamente preliminare rispetto alle censure dedotte sul merito della medesima verifica di anomalia. L'illegittimità procedurale riscontrata rende superate le censure attinenti al merito della verifica compiuta dall'Amministrazione, immancabilmente inficiata da tali vizi. Pertanto, tali censure non possono trovare esame (cfr. Cons. St., sent. n. 5846/2012 cit.).

Tanto premesso in ordine alla fondatezza dell'appello proposto dalla Caparelli impianti s.r.l., occorre ora passare ad esaminare la domanda risarcitoria spiegata.

L'appellante ha azionato il proprio interesse primario all'aggiudicazione ed all'esecuzione della commessa, domandando altresì in via subordinata, per l'ipotesi in cui la soddisfazione di tale interesse non fosse possibile, la condanna del committente Ministero al risarcimento per equivalente del danno cagionato con il proprio illegittimo operato.

La reintegrazione in forma specifica non appare praticabile, essendo già stato stipulato ed eseguito il contratto con la società aggiudicataria e non ritenendosi possibile la dichiarazione di inefficacia dello stesso avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 122 co. 1 del C.P.A.

Deve pertanto essere riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento per equivalente, vale a dire ad essere ristorato del danno derivante dalla mancata realizzazione della commessa per cui è causa.

E' noto che in tema di gare pubbliche non è necessaria alcuna particolare indagine in ordine all'elemento soggettivo della responsabilità civile della pubblica amministrazione; trattandosi di violazione della normativa sugli appalti pubblici da parte dell'Amministrazione, la conseguente concessione di un risarcimento danni non può essere infatti subordinata al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa sugli appalti pubblici commessa dall'amministrazione aggiudicatrice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013 n. 240; per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, si veda, Corte Giust. CE, sez. III - 30 settembre 2010 in causa C314/2009).

Ciò posto, la Sezione non ritiene di poter utilmente affidare all'Amministrazione un riesame (a questo punto, solo) virtuale dell'anomalia dell'offerta, dal momento che la pendenza della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti pregiudicherebbe in radice l'imparzialità di un suo nuovo pronunciamento (cfr. Cons. St., sent. n. 5846/2012 cit.).

Né il collegio potrebbe sostituirsi all'Amministrazione nella relativa valutazione.

L'insuperabile dubbiezza dell'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia si proietta, allora, inevitabilmente sull'entità del risarcimento ottenibile dall'avente diritto. Così come prospettato anche dalla parte appellante, il risarcimento dovrà di riflesso essere ridotto nella misura che si può determinare equitativamente, sin d'ora, nel 50% della somma che l'impresa avrebbe potuto ottenere qualora si fosse invece potuto accertare il suo pieno diritto all'aggiudicazione (Cons. St. 5846/2012 cit.).

Con riguardo al lucro cessante, non può accogliersi la richiesta dell'appellante di quantificare il danno nella misura forfettaria del 10%. Tale parametro veniva in un primo momento desunto dalla giurisprudenza dal dato normativo fornito dall'art. 345 della legge n. 2248 del 1865 All. F, che tuttavia riguarda differenti istituti.

Peraltro, tale misura di risarcimento porterebbe, in molti casi, all'abnorme risultato che il risarcimento dei danni sarebbe, per l'imprenditore, più favorevole dell'impiego del capitale.

Tale tecnica di quantificazione del danno in discorso, è stata pertanto messa in discussione dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St. sez. V, n. 2967/2008: Id., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144), affermandosi in sua vece l'onere dell'impresa di una prova rigorosa della percentuale di utile effettivo che essa avrebbe conseguito qualora fosse stata aggiudicataria dell'appalto (Cons. St., Sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143; Id., 17 ottobre 2008, n. 5098; Id., 5 aprile 2005, n. 1563; Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2003, n. 478). Appare al riguardo decisiva la previsione di utile indicata dalla stessa società danneggiata in sede di offerta di gara (Cons. St. 5846/2012 cit.).

Nel caso di specie, pertanto, il lucro cessante deve quantificarsi nella misura del 6%.

Inoltre, a titolo di danno emergente, occorre riconoscere il danno curricolare, consistente nell'impossibilità per l'impresa ingiustamente pretermessa di far valere nelle future contrattazioni le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto, vale a dire il requisito economico corrispondente alla mancata fatturazione dei lavori (cfr. Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2546); in linea di principio, infatti, deve ammettersi che l'impresa ingiustamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare (cfr. Cons. St., sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20; sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2680; sez. V, 23 luglio 2009, n. 4594; sez. V, 12 febbraio 2008, n. 491; sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3723; Cass., 4 giugno 2007, n. 12929): anche qui, in mancanza di prova rigorosa, il Collegio reputa congruo liquidare, in via forfettaria ed equitativa, una somma pari al 3%.

Non vanno, invece, risarciti i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, trattandosi di spese sostenute a fondo perduto da chiunque partecipi alla procedura comparativa ad evidenza pubblica, quale che sia il suo esito (cfr. Cons. St., sez. III, 7 marzo 2013, n. 1381).

Spetta, invece, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data dell'aggiudicazione definitiva e fino alla data di deposito della presente sentenza (costituente il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta); sulla somma totale sono dovuti poi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2408). Rivalutazione monetaria ed interessi, infatti, quali componenti dell'obbligazione di risarcimento del danno, devono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1052; id., 8 novembre 2012, n. 5686).

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa che le percentuali sopra indicate (6% e 3%) dovranno essere riferite al valore dell'appalto così come rideterminato alla luce dell'offerta di gara dell'appellante, rammentandosi infine che l'ammontare complessivo scaturente dall'applicazione delle due percentuali andrà dimezzato per il motivo di cui si è detto sopra (cfr. Cons. St., sent. n. 5846/2012 cit.).

Le spese del doppio grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione appellata al pagamento delle somme nei limiti e secondo i criteri di cui in parte motiva.

Spese del doppio grado a carico dell'Amministrazione soccombente liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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