Verbali delle riunioni del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina e di verbali del gruppo di lavoro. Accesso. Atti soggetti ad un ampio regime di pubblicità. Controllo generalizzato. Ammissibilità. Organi collegiali. Richiesta di accesso da parte di un componente. Diniego. Illegittimità.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 29 ottobre 2014, n. 1269
N. 01269/2014 REG.SEN.
N. 00731/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2014, proposto da:
Guido De Santis, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Amoroso, con domicilio eletto presso Roberto Amoroso in Bari, via Orazio Flacco, n. 11/7;
contro
Universita' degli Studi di Bari, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l'accertamento
(ex art. 116 c.p.a.) della illegittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso ai documenti relativi alla verifica degli adempimenti contabili posto in essere dall' Università.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Roberto Amoroso e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L'odierno ricorrente chiede la declaratoria del proprio diritto al rilascio di copia degli atti indicati nell'istanza, anticipata a mezzo fax e poi inviata con raccomandata a/r del 07.04.2014 all'Università Aldo Moro di Bari.
Trattasi principalmente di atti relativi ai verbali delle riunioni del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina e di verbali del gruppo di lavoro costituito con nota Rettorale prot. n. 23666- VIII/3 Rep. 3907/2013.
Riferisce il dott. Guido De Santis, di essere dipendente dell'Università Aldo Moro di Bari, di essere stato segretario amministrativo del Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia e del Dipartimento di Biomedicina dal 2011 al 2012 e di essere confluito nel personale del neo costituito Dipartimento Interdisiplinare di Medicina, in seguito alla riorganizzazione amministrativa che ha portato alla chiusura dei primi due Dipartimenti sopra indicati.
2) L'istanza di accesso viene motivata dall'esigenza dell'odierno ricorrente di avere informazioni circa le verifiche e i controlli sulla gestione di alcuni Dipartimenti, compresi quelli soppressi o accorpati, avviati dal Direttore Generale dell'Università, che lo avrebbero coinvolto direttamente.
L'Università, per svolgere tali verifiche, avrebbe istituito anche una commissione ad hoc definita “Gruppo di lavoro” con provvedimento Rettorale n. 23666 del 04.04.2013.
La documentazione riferibile a tali presunte irregolarità sarebbe stata inviata anche alla Procura regionale della Corte dei Conti, che avrebbe concluso le indagini di competenza con un provvedimento di archiviazione.
Il medesimo ricorrente sarebbe stato convocato dinanzi al suindicato “gruppo di lavoro” per fornire dei chiarimenti con riferimento ai rilievi e alle contestazioni su profili contabili che sarebbero stati avanzati nel corso di alcune sedute dei Consigli di Dipartimento.
3) Con i motivi di ricorso il sig. De Santis rivendica il proprio diritto di difesa rispetto all'attività di verifica contabile e di gestione posta in essere dall'Università, tanto più che il gruppo di lavoro appositamente istituito non è un organo i cui poteri e le cui attribuzioni sono previste dalla legge.
Si contesta, inoltre, il comportamento poco trasparente dell'Università che, per espressa previsione del Regolamento d Ateneo, sarebbe tenuta alla diffusione di documenti, tra i quali sono compresi i verbali del Consiglio di Dipartimento, oggetto dell'istanza di accesso. Viene richiamato il Decreto Rettorale n. 12184 del 2006, che espressamente prevede la pubblicazione dei Consigli di Dipartimento on line entro dieci giorni dall'approvazione.
Il diritto di accesso del ricorrente troverebbe ulteriore fondamento con riferimento ai verbali del Consiglio Interdisciplinare di Medicina, in quanto egli è anche membro di tale Consiglio.
In ogni caso, l'istanza dovrebbe trovare favorevole accoglimento, in quanto la medesima si potrebbe qualificare anche come istanza di accesso civico, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
4) Si è costituita in giudizio l'Università di Bari, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, per resistere al ricorso.
Sostiene, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per aver il ricorrente reiterato l'istanza di accesso, avendo già in precedenza presentato due analoghe istanze, aventi ad oggetto parte della documentazione richiesta in data 07.04.2014. Una delle due istanze è stata riscontrata dall'Università con espresso diniego, non gravato dal ricorrente.
In secondo luogo, si oppone che l'istanza di accesso sarebbe priva dei requisiti prescritti dalla Legge.
Non sarebbe evidenziato, in particolare, l'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla richiesta, come previsto dall'art. 22 della L. 241/1990.
Evidenzia che la pretesa del ricorrente non potrebbe qualificarsi come accesso civico in quanto l'art. 5 D. Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione solo per alcuni documenti tra i quali non sarebbero compresi quelli richiesti dal ricorrente. Inoltre, la richiesta in tal caso avrebbe dovuto essere indirizzata al “Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione”.
L'istanza del ricorrente sarebbe, in realtà, finalizzata ad un controllo generalizzato sull'attività di verifica contabile disposta dal Consiglio di Dipartimento interdisciplinare di medicina ed effettuata dal costituito Gruppo di lavoro.
5) Con successiva memoria il ricorrente ha replicato alle contestazioni dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, per ribadire la fondatezza della propria pretesa all'accesso.
Alla Camera di Consiglio del 15 ottobre, sentita le difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso è fondato.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità per avere il ricorso ad oggetto documenti già in parte richiesti in precedenti istanze, sollevata dall'avvocatura Distrettuale delle Stato.
Le due istanze definite “analoghe”, a cui fa riferimento la difesa dell'amministrazione, infatti, si presentano tra loro difformi, in quanto la seconda, del 28.10.2013 come versata in atti, appare più finalizzata ad ottenere la pubblicazione dei Verbali delle riunioni del Consiglio del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, che volta all'accesso ai sensi degli artt. 22 ss e s..m.i. L. 241/1990.
La prima del 09.11.2012 è, inoltre, riferita ai soli verbali del medesimo Consiglio del 01.02.2012 e del 29.10.2012.
Rispetto ad entrambe le note richiamate, comunque, quella gravata contiene nuovi elementi che impediscono di considerarla come mera reiterazione di istanze precedenti non impugnate.
E' evidente, infatti, che l'istanza del 03.04.2014, caratterizzata da una richiesta più dettagliata e articolata (sulla quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione oggetto di gravame col presente ricorso), è connotata da fatti nuovi (basti solo far riferimento alla convocazione, ricevuta con email dal ricorrente in data 27.03.2014, dinanzi al gruppo di lavoro, al fine di rendere chiarimenti) e dalla prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante (tutela sia stragiudiziale che giudiziale a fronte delle verifiche in corso), mancante nei precedenti richiamati dall'Avvocatura dello Stato.
7) Per quanto concerne l'oggetto e i requisiti dell'accesso, la richiesta di ostensione elenca prima una serie di verbali del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.
A sostegno della fondatezza della pretesa del ricorrente, occorre richiamare il Decreto Rettorale n. 12184 del 6.11.2006, nel quale si autorizza “la pubblicazione sulle nuove pagine Web dell'Area di Staff della Direzione Amministrativa delle decisioni e dei Verbali delle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università” e si impegnano “le strutture periferiche (Facoltà, Dipartimenti e Centri), in conformità con quanto disposto per gli Organi Centrali di Governo, a pubblicare sui propri siti web i verbali delle adunanze dei rispettivi Organi Collegiali, entro dieci giorni dall'approvazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 54, punto 3, del Regolamento Generale di ateneo”.
E' evidente che non può opporsi il diniego alla ostensione degli atti amministrativi, motivato dall'essere l'istanza preordinata ad esercitare un controllo generalizzato laddove gli atti richiesti afferiscano all'attività di Organi Collegiali, per i quali lo stesso Ateneo prevede le più ampie forme di diffusione.
Il diritto del ricorrente all'accesso dei Verbali del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare è rafforzato dal fatto che il dott. De Santis è membro del suddetto Consiglio: il componente di un organo collegiale dell'amministrazione ha, infatti, un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività del collegio.
E' stato affermato a riguardo dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che l'esigenza del titolare del munus di poter disporre di detti atti non possa essere negata al fine di consentire una più attenta verifica, studio e l'approfondimento degli stessi, che non deve aver luogo solo e necessariamente in occasione delle riunioni cui partecipa o in sede di apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. A maggior ragione tale accesso non può essere negato nel caso di verifiche e controlli sulla gestione.
8) La richiesta di accesso è, inoltre, rivolta agli atti relativi al “gruppo di lavoro” costituito con nota Rettorale del 04.04.2013 e alle attività di verifiche in corso, comprese quelli oggetto di invio alla Procura della Corte dei Conti, anche in questo caso si evidenziano le ragioni per cui deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'ostensione dei medesimi.
Il Collegio rileva a riguardo che l'applicabilità della normativa generale sull'accesso non è preclusa nel caso di esercizio di una funzione amministrativa, giustificando un diniego solo lo svolgimento, da parte di un'autorità amministrativa, dei poteri di polizia giudiziaria. Tale ultima fattispecie è esclusa nel caso in esame, dove si fa riferimento ad attività di controllo sulla gestione di alcuni Dipartimenti e, più specificamente, a presunte irregolarità nella gestione finanziaria dei Dipartimenti dismessi di “Biomedicina dell'età evolutiva”, “Clinica Medica”, “Anatomia Patologica” ed “Odontostomatologia e Chirurgia”, a cui si riferisce la comunicazione di archiviazione, inviata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti in data 02.10.2013.
Né le parti costituite in giudizio forniscono notizie circa l'esistenza di eventuali provvedimenti penali in corso, compresi quelli di sequestro, tanto da potersi escludere l'applicazione dell'art. 329 c.p.p. e consentire l'accesso agli atti richiesti.
9) Da ultimo, non può dubitarsi dell'esistenza dell'interesse all'accesso da parte del ricorrente, attese le attività di verifica in corso, il ruolo di segretario amministrativo rivestito dal Dott. De Santis proprio in due dei Dipartimenti sulla cui gestione sono state segnalate presunte irregolarità anche alla Procura della Corte dei Conti, come risulta dalla nota sopra citata del medesimo ente, e la convocazione del medesimo per chiarimenti inviata a mezzo email in data 27 marzo 2014 presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana.
La sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, del resto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, alla quale fa riferimento l'art. 22/B) della L. n. 241/90 non significa che l'accesso abbia carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, assumendo esso una valenza autonoma.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'amministrazione intimata dovrà, di conseguenza, consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina All'Università degli Studi di Bari di consegnare al ricorrente i documenti richiesti con l'istanza di accesso ricevuta in data 07.04.2014.
Condanna l'amministrazione resistente alle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
09-11-2014 14:29
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