Una liceale romana, ammessa alla maturità con la media del 6,9 ed un credito formativo di 14/20 viene bocciata perchè impreparata in storia (materia non oggetto d’interrogazione). Chieste spiegazioni ad un membro interno quest'ultimo chiese scusa e spiegò che, per i commissari esterni, erano stati promossi nella classe troppi studenti. Liquidati € 17648,00: rimborso spese per l’illecita ripetizione dell’anno e per i soli danni biologici.
TAR Lazio, sez. III bis, sentenza 7 novembre - 11 dicembre 2013, n. 10794
Presidente Calveri - Estensore Chinè
Fatto
1. Con l'odierno gravame, la ricorrente ha dedotto:
a) di aver frequentato il corso di studi di istruzione secondaria superiore presso l'Istituto San Gabriele di Roma. Alla fine del III liceo classico, nell'anno scolastico 1999/2000, è stata ammessa a sostenere gli esami di Stato con una media di 6,9 decimi e con l'attribuzione di un credito formativo di 14/20;
b) per lo svolgimento del suddetto esame è stata nominata, dal Provveditorato agli Studi di Roma, una Commissione esaminatrice composta da sette professori, sia interni che esterni al citato Istituto;
c) la Commissione esaminatrice, alla fine delle prove scritte ed orali, ha emesso un ingiustificato giudizio di “non superato”, di talché la ricorrente, ravvisando nella bocciatura una palese ingiustizia, ha richiesto ad uno dei membri interni della citata Commissione le dovute spiegazioni circa l'inaspettato risultato negativo. Quest'ultimo si è giustificato dichiarando che i commissari esterni, forti della maggioranza loro assicurata dal voto del presidente, dopo aver promosso i primi sei degli otto candidati, e ritenendo che la classe non potesse esprimere un grado di preparazione tale da poter giustificare una percentuale di promozioni del 100%, hanno imposto la bocciatura degli ultimi due, tra cui la ricorrente;
d) ritenendo la citata giustificazione irragionevole, ha ritenuto opportuno approfondire l'indagine, richiedendo copia dei verbali di esame, dai quali sono emerse palesi e gravi illegittimità in quanto, in netta violazione dei criteri dettati dalle norme di cui alla legge n. 425 del 10 dicembre 1997 e al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 regolanti lo svolgimento degli esami finali delle scuole secondarie superiori, la Commissione ha: a) omesso di utilizzare il criterio di valutazione collegiale; b) omesso di far discutere alla candidata, nella prova orale, gli elaborati delle prove scritte; c) espresso un giudizio negativo sulla preparazione della ricorrente in “storia” benché la materia non fosse stata oggetto di interrogazione;
e) con ricorso n. 13529/2000 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha impugnato il giudizio di “non superato” adottato ai suoi danni, di talché il Giudice amministrativo, con ordinanza n. 7293 del 31 agosto 2000, ha accolto la domanda cautelare, ritenendo la prevedibile fondatezza dei motivi addotti in relazione sia all'impiego del criterio della media aritmetica per la correzione delle prove scritte che alla valutazione di insufficienza attribuita in “storia”, la quale non risultava essere oggetto di esame, ordinando il “riesame del giudizio di non superamento degli esami di Stato, alla presenza di un ispettore ministeriale”;
f) nonostante la formale diffida inviata all'Amministrazione (notifica eseguita in data 19/20 settembre 2000), recante richiesta sia di immediata fissazione della data per la rinnovazione dell'esame, sia di nomina di una diversa commissione esaminatrice rispetto a quella originaria, quest'ultima, composta dagli stessi membri sia interni che esterni, si è riunita soltanto in data 21 dicembre 2000, senza ritenere necessario preavvisare o comunque riconvocare la ricorrente, la quale, nel frattempo, è stata ammessa con riserva all'iscrizione al primo anno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “La Sapienza” di Roma;
g) di aver quindi dovuto adire nuovamente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio attraverso la proposizione di motivi aggiunti, con i quali ha denunciato “la violazione dell'ordine impartito dal giudice amministrativo e degli articoli 388 e 650 c.p.. La violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23.7.98 n. 323. L'eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, la carenza dei presupposti e il difetto di istruttoria. Lo sviamento.”
h) dal verbale del 21 dicembre 2000 è emerso che la Commissione esaminatrice, pur riconoscendo di aver operato in difformità della normativa vigente, anziché procedere all'effettivo riesame della ricorrente, si è limitata a fornire “giustificazioni” sul proprio precedente operato, così da giungere alla conferma del giudizio negativo già espresso, e ciò in palese elusione della citata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;
i) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 3567 del 2 maggio 2001, ha annullato il giudizio di “non superato” riportato dalla ricorrente, riconoscendo la “manifesta incompletezza e superficialità della valutazione effettuata in preteso adempimento all'ordinanza del giudice amministrativo” e “In ultimo, appare evidente che il riesame del giudizio nella materia non sostenuta e nella visione degli elaborati richiedeva la riconvocazione anche della ricorrente” e che, dunque, “Il giudizio espresso dalla commissione sulle prove orali sostenute dalla ricorrente è annullato e, per l'effetto, l'amministrazione deve sottoporre la ricorrente a nuove integrali prove orali dinanzi a commissione diversa (salvi i componenti interni) non prima di giorni trenta (30) dalla comunicazione dell'avviso di convocazione della ricorrente stessa”;
l) anche dopo il predetto nuovo ordine giudiziale, l'Amministrazione non ha ritenuto di dar seguito alla pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, determinando in tal modo per la ricorrente la irrimediabile perdita dell'anno scolastico e la necessità di sostenere nuovamente gli esami di Stato nel successivo anno scolastico 2000/2001 ottenendo, soltanto all'esito di questi ultimi, la maturità.
Con il medesimo atto di gravame la ricorrente ha pertanto proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, dell'Istituto San Gabriele di Roma e dei controinteressati componenti della Commissione esaminatrice, domanda di risarcimento dei danni tutti cagionatile con la predetta illegittimità attività, anche da quantificare all'occorrenza con consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo complessivo di euro 72.648,00, comprensivo delle voci di danno patrimoniale, biologico e morale.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Istituto San Gabriele di Roma e i controinteressati Turi Cosmo, Caruso Luisa, Sgarlata Elisabetta e Vesci Rosetta, tutti instando per l'inammissibilità e la reiezione nel merito del gravame.
3. Con atto del 3 ottobre 2006 la ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della prof.ssa Barbara Angelini, notificandole il ricorso in epigrafe.
4. Con memoria di replica depositata in vista dell'udienza pubblica di discussione del gravame, la ricorrente, dopo aver controdedotto in ordine alle eccezioni proposte dai controinteressati, ha definito i contorni della domanda giudiziale, precisando “che i professori membri della Commissione esaminatrice in epigrafe sono stati evocati in giudizio non già come controparti, ma come meri potenziali controinteressati, nel senso che la notifica del ricorso introduttivo nei loro confronti è valsa a loro garanzia ai soli fini di denuntiatio litis, in quanto potenziali futuri legittimati passivi all'azione di rivalsa della P.A. ai sensi dell'art. 28 della Costituzione” (pagg. 14-15, memoria del 15 ottobre 2013).
5. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto
1.1 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta negli scritti difensivi dei controinteressati.
L'azione risarcitoria oggetto dell'odierno gravame trova invero origine dell'illegittimo operato degli Enti resistenti, segnatamente nel giudizio negativo espresso all'esito dell'esame di Stato sostenuto dalla ricorrente nell'anno scolastico 1999/2000 presso l'Istituto San Gabriele di Roma nonché nella mancata tempestiva e corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare resa dal T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 7293 del 31 agosto 2000, cui è seguita la sentenza, ormai passata in giudicato, di annullamento del citato giudizio negativo n. 3567 del 2 maggio 2001. Ed invero, la ricorrente lamenta che, a causa dell'illegittimo operato degli Enti resistenti, ha perduto l'intero anno scolastico 1999/2000, essendo stata costretta a ripetere l'esame di Stato nel successivo anno scolastico 2000/2001, così da ottenere, per tale via, l'agognata maturità.
1.2 Come è noto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, c.p.a., disposizione non avente carattere innovativo ma ricognitivo della legislazione previgente, sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti od omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
Per giurisprudenza consolidata, appartiene invero alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia attivata con l'azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione che, in virtù della illegittima condotta tenuta da una commissione esaminatrice, abbia arrecato un danno al candidato ad una gara o ad un concorso (cfr. Cass. S.U. 11 ottobre 2011, n. 20902; Id. 16 ottobre 2006, n. 22219).
Ne discende che non può che ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione, come quella proposta nell'odierna controversia, per il risarcimento dei danni scaturiti dal giudizio, ritenuto illegittimo dal ricorrente, espresso da una commissione esaminatrice all'esito dell'esame di maturità.
2.1 Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e termini appresso precisati.
2.2 Rileva preliminarmente il Collegio che, per indirizzo giurisprudenziale ormai sedimentato, ai fini dell'accoglimento dell'azione di risarcimento del danno a carico di una pubblica amministrazione per illecita attività provvedimentale non è sufficiente il mero annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, del danno cagionato e del nesso di causalità tra il provvedimento illegittimo ed il danno. Ciò in quanto la qualificazione del danno da illecita attività provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043 c.c. e di tale fattispecie devono sussistere tutti gli elementi costitutivi (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5247 e T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10 luglio 2013, n. 6872).
Per quanto concerne l'accertamento dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza ha ormai chiarito che “si deve verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla quando l'indagine presupposta conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto” (così, C.d.S., sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 32; C.d.S., sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2419).
2.3 Traslando i superiori principi all'odierna azione, e con specifico riferimento alla dedotta illiceità dell'attività provvedimentale dell'Amministrazione resistente, essa trova riscontro nella sentenza della Sezione n. 3567 del 2 maggio 2001, ormai passata in giudicato, con la quale è stato annullato il giudizio negativo (recte: di non superamento dell'esame) reso dalla Commissione esaminatrice n. 26, nominata dal Provveditorato agli Studi di Roma, all'esito dell'esame di Stato ai danni della ricorrente presso l'Istituto San Gabriele di Roma.
Con tale pronuncia, la Sezione ha, tra l'altro, censurato la condotta tenuta dall'Amministrazione in pendenza di giudizio dinanzi al Giudice amministrativo, con particolare riguardo alla sostanziale non ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 7293 del 31 agosto 2000, con cui era stato ordinato il “riesame del giudizio di non superamento degli esami di Stato, alla presenza di un ispettore ministeriale”, riesame avvenuto senza convocazione della candidata ricorrente e sulla base di un percorso con cui la Commissione “si è limitata a costruire improbabili giustificazioni al proprio operato, viziato da patenti violazioni della normativa da applicare”.
Tale accertamento dei fatti e delle relative conseguenze in diritto, scolpito nella pronuncia della Sezione, è ormai passato in giudicato e pertanto non sindacabile dal Collegio nella presente controversia.
2.4 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'Amministrazione ed ai suoi organi. Ed invero, la sentenza della Sezione n. 3567 del 2 maggio 2001, passata in giudicato, nell'accertare l'illegittimità del provvedimento annullato e nel censurare l'operato dell'Amministrazione anche successivo al giudizio reso all'esito dell'esame di Stato della ricorrente, evidenzia come le violazioni di legge e dei canoni di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.) nonché di diligenza (art. 1176 c.c.) nella specie riscontrate siano particolarmente gravi, e dimostrino la “manifesta incompletezza e superficialità della valutazione effettuata” nonché la palese difficoltà dell'Amministrazione “nel dare esecuzione all'ordine del giudice amministrativo”.
In sintesi, l'accertamento compiuto dalla Sezione non lascia margine a dubbi in ordine alla sussistenza della colpa degli enti resistenti, giacché l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato, e successivamente annullato dal Giudice amministrativo, è nella specie avvenuta in spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve necessariamente ispirarsi. A tale conclusione conduce peraltro l'evidenza della condotta tenuta dalla Commissione esaminatrice anche dopo l'ordinanza cautelare resa dalla Sezione, di cui la Sezione stessa ha censurato la portata sostanzialmente elusiva del decisum giudiziale.
Con tali evenienze nella specie non si possono certo riscontrare gli estremi dell'errore scusabile, ricondotto dalla giurisprudenza dominante alla sussistenza di contrasti giudiziari, ad incertezze del quadro normativo ovvero alla complessità della situazione di fatto.
2.5 Passando all'esame delle singole voci di danno oggetto della domanda spiegata dalla ricorrente, occorre preliminarmente evidenziare che la giurisprudenza della Cassazione ha ormai isolato i seguenti principi, condivisi dal Collegio:
a) il principio di integrale risarcimento del danno impone che qualsiasi voce di danno, sia esso patrimoniale ovvero non patrimoniale, venga ammessa a concreto ristoro;
b) ciascuna voce di danno, inquadrandosi nell'archetipo del “danno conseguenza” e non in quello del “danno evento”, non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere sempre allegata e provata dal danneggiato, altrimenti venendosi a snaturare la funzione del risarcimento, che per tale via verrebbe assimilato ad una pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972);
c) anche il danno non patrimoniale, sia esso danno biologico o danno morale, deve dunque essere sempre allegato e provato, ma ove vengano in rilievo pregiudizi a beni immateriali particolare rilievo assume la prova presuntiva, sebbene non risulti possibile che il ricorso a presunzioni si traduca in una deroga all'onere di allegazione del danneggiato, concernente sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze di fatto su cui si fonda (cfr. Cass. S.U. 6 marzo 2009, n. 6454);
d) la liquidazione equitativa del giudice non può tradursi uno strumento di soccorso nei confronti del danneggiato che abbia omesso di allegare e provare il danno, né può consentire di derogare alla regola della necessaria personalizzazione del danno, con particolare riguardo al danno morale che, pertanto, non può essere liquidato in una mera percentuale del danno biologico (cfr. Cass. 16 febbraio 2012, n. 2228; Id. 13 maggio 2011, n. 10528).
2.6 Alla luce dei superiori principi può essere quindi accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale spiegata dalla ricorrente con riferimento alle spese inutilmente affrontate per frequentare nell'anno scolastico 1999/2000 l'Istituto San Gabriele di Roma, comprendenti le rette mensili, l'acquisto dei libri, il costo dei mezzi di trasporto e dei corsi integrativi, il contributo versato per la prova di ammissione e per l'iscrizione al primo anno di università, per l'importo complessivo di 5.000,00 euro.
Queste ultime voci di spesa, causalmente riconducibili all'illecita condotta nella specie tenuta dagli enti resistenti, integrano un danno emergente che, a causa della perdita dell'anno scolastico cagionata alla ricorrente, quest'ultima ha subito in seguito al mancato superamento dell'esame di maturità.
Tale danno, analiticamente allegato e documentato dalla ricorrente, non è stato contestato dagli enti resistenti, né dai controinteressati.
2.7 Deve, viceversa, essere respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, integrante un lucro cessante, per la perdita di reddito da attività lavorativa che la ricorrente avrebbe potuto tempestivamente svolgere nell'ambito dell'indirizzo degli studi universitari intrapresi e che la medesima ricorrente indica in 30.000,00 euro.
Come correttamente dedotto negli scritti difensivi di alcuni degli odierni controinteressati, il danno da perdita di chance non può sfuggire alla regola generale dell'onere della prova gravante sul danneggiato, di talché non può essere liquidato allorquando quest'ultimo si limiti ad allegarlo, senza fornire alcun elemento a sostegno della probabilità che il bene della vita agognato, di cui si lamenta la perdita, sarebbe stato ottenuto.
Nel caso di specie, la ricorrente si è invero limitata a dedurre che in assenza della condotta illecita subìta avrebbe svolto un'attività lavorativa. Ma tale affermazione, oltre a non trovare alcun elemento di riscontro, è contraddetta dalle risultanze di causa, giacché la ricorrente, dopo l'esame di maturità, si è iscritta presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma “La Sapienza”, a riprova del fatto che aveva intenzione di continuare gli studi, non di avviarsi immediatamente ad una attività lavorativa.
2.8 Si palesa fondata e deve, pertanto, essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico.
La ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio una consulenza tecnica di parte (C.T.P. dott. Remo Orsetti), le cui risultanze non sono state documentalmente contestate dalle controparti, da cui si evince che, in seguito all'illegittimo giudizio di “non superato” adottato ai suoi danni, riportò un trauma psicologico con disturbi depressivi, la cui cronicità è stata valutata con una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni ed una invalidità permanente pari all'8%.
Applicando a tali parametri le tabelle in uso al Tribunale di Roma per la valutazione del danno biologico si perviene ai seguenti importi:
a) invalidità permanente (8%): 10.548,00 euro;
b) inabilità temporanea assoluta (euro 40 X 30 giorni): 1.200,00 euro;
c) inabilità temporanea parziale al 50% (euro 30 X 30 giorni): 900,00 euro.
A titolo di danno biologico deve essere quindi liquidato l'importo complessivo di euro 12.648,00.
2.9 Deve essere, infine, respinta l'azione di risarcimento del danno morale, spiegata dalla ricorrente facendo riferimento ad una percentuale (50%) del danno biologico.
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, deve ribadirsi che spetta al danneggiato allegare e provare, anche per presunzioni, il danno morale e che il giudice non può liquidare detta voce di danno facendo mero riferimento ad una percentuale del danno biologico, in quanto per tale via verrebbe meno all'obbligo di personalizzazione del danno. La Cassazione, cassando una decisione di merito recante la liquidazione del danno morale in una percentuale del danno biologico (nella specie, nel 50% del danno biologico), ha invero chiarito che”l'adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico sono inidonei a fare intendere in quali termini si sia al riguardo tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, al fine di potersi essa considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana” (cosi, Cass. 16 febbraio 2012, n. 2228).
Pertanto, non avendo la ricorrente adempiuto all'onere di allegazione e prova su di essa gravante, essendosi limitata a fare riferimento ad una percentuale del danno biologico, la relativa domanda risarcitoria non risulta accoglibile.
2.9 Conclusivamente, per le ragioni suesposte, la domanda spiegata dalla ricorrente può essere parzialmente accolta, con conseguente condanna, in solido tra di loro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dell'Istituto San Gabriele di Roma, a risarcirle il danno che si liquida nell'importo complessivo di euro 17.648,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'atto annullato con la sentenza della Sezione n. 3567 del 2001 all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti meglio precisati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Istituto San Gabriele di Roma, in solido tra di loro, a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
05-01-2014 22:26
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