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Sentenza

Un privato ritrova alcuni reperti archeologici e chiede, senza successo, alla So...
Un privato ritrova alcuni reperti archeologici e chiede, senza successo, alla Soprintendenza il relativo premio per legge. Il Consiglio di Stato ordina al Commissario ad acta di provvedere alla liquidazione.
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-05-2014, n. 2612

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8136 del 2007, proposto da:

C.A. e C.G., rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio, 56/8;;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2972/2007, resa tra le parti e concernente: premio per ritrovamento di reperti archeologici;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte ricorrente, l'avvocato Giovanni Bonaccio, per delega dell'avvocato Aldo Valentini;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 3773/2000 il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, aveva accolto il ricorso proposto da C.A., C.G. e C.I. avverso il silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione sulla loro istanza diretta ad ottenere il premio per il ritrovamento di reperti archeologici ex art. 44 L. 1 giugno 1039, n. 1089, dichiarando "l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con la liquidazione delle somme dovute a titolo di premio ex art. 44, maggiorate degli interessi legali, entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione e/o notificazione della presente sentenza" (v. così, testualmente, la parte dispositiva della citata sentenza).

Avendo l'amministrazione provveduto a liquidare il premio solo per il periodo 1973 - 1983, gli istanti avevano proposto ricorso, dinanzi al T.a.r., per la nomina di un commissario ad acta, respinto con la sentenza n. 4296/2002 sulla base dei rilievi, che l'amministrazione non era rimasta inadempiente, ma aveva eseguito la precedente sentenza, e che ogni questione inerente l'esattezza del premio di ritrovamento esulava dall'oggetto del giudizio.

2. Questa Sezione, investita dell'appello proposto dagli originari ricorrenti avverso la sentenza reiettiva del ricorso per ottemperanza, in sua riforma rilevava che il T.a.r., nella sentenza ottemperanda n. 3773/2000, non aveva limitato l'accertamento sotto il profilo temporale, sicché l'obbligo di procedere alla liquidazione del premio doveva essere riferito all'intero periodo chiesto dai ricorrenti, dal 1 gennaio 1962 al 12 dicembre1999, e che, in presenza di una liquidazione parziale, perché riferita al ridotto periodo 1973 - 1983, i primi giudici avevano errato a ritenere che esulasse dall'oggetto del giudizio di ottemperanza la pretesa azionata, in quanto un adempimento parziale non escludeva che il privato potesse agire in sede di ottemperanza per l'integrale esecuzione del giudicato.

Pertanto questa Sezione, con decisione n. 2972/2007, in accoglimento dell'appello, ordinava all'amministrazione di procedere alla liquidazione del premio per l'intero periodo sopra precisato oltre agli interessi legali già riconosciuti dal T.a.r., nei limiti della quota spettante ai due soggetti ricorrenti e con la precisazione, che il giudicato si era formato anche in favore di altro soggetto, che non aveva agito in sede di ottemperanza.

3. In seguito sono intervenute altre due sentenze di questa Sezione, n. 1209/2008 e n. 3493/2013, con la prima delle quali è stato nominato a commissario ad acta il Soprintendente per i beni archeologici della Puglia, mentre con la seconda, in esito alla comunicazione del decesso del dott. G.A., all'epoca Soprintendente in carica, è stato nominato a nuovo commissario l'attuale Soprintendente per i beni archeologici della Puglia, con facoltà di delegare le operazioni ad un funzionario della Soprintendenza e con assegnazione del termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per l'esecuzione dell'incarico e per il deposito di relativa relazione.

La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 gennaio 2014 per il riscontro dell'attività svolta, al cui esito è stato disposto un ulteriore rinvio all'odierna camera di consiglio dell'8 aprile 2014, essendo pervenuta una richiesta di proroga del termine da parte del commissario ad acta (v. nota del 19 dicembre 2013).

All'odierna udienza camerale il difensore dei ricorrenti dichiarava di non aver ricevuto comunicazione di proposte da parte dell'amministrazione, sebbene il commissario ad acta, con nota del 5 febbraio 2014 (inoltrata all'Avvocatura dello Stato e, per conoscenza, anche a questa Sezione), avesse annunciato di acquisire dagli odierni appellanti l'accettazione della proposta di liquidazione (al contempo ponendo dei quesiti sui poteri commissariali e sulle modalità di calcolo degli interessi), al che la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Premesso che, ai fini dell'emissione, da parte del commissario ad acta, del mandato di pagamento a debito dell'Amministrazione obbligata alla corresponsione del premio in oggetto, non occorre acquisire la previa accettazione dei ricorrenti sulla proposta di liquidazione, potendo questi ultimi, in ipotesi, comunque avvalersi del rimedio del reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., si osserva, quanto alle modalità di liquidazione degli interessi, che si verte in ipotesi di credito di valore, essendo il premio commisurato alla quota del 25% del valore intrinseco dei reperti (v. sentenza T.a.r. n. 3773/2007).

Considerato che nella citata sentenza del T.a.r. sono stati riconosciuti gli interessi legali, senza ulteriore specificazione, rileva il Collegio che, secondo i principi che presiedono al regime degli accessori che maturano sui crediti di valore, questi ultimi devono essere maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, per il cui calcolo trovano applicazione i principi stabiliti da Cass. Sez. Un. Civ. 17 febbraio 1995, n. 1712, secondo cui tali interessi, dovuti dalle singole date di maturazione del credito, non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata alla data della liquidazione, ma vanno calcolati di tempo in tempo, con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, ad esempio, su base semestrale), con riguardo ai quali la somma equivalente al valore del bene si incrementa nominalmente in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria o in base ad un indice medio (v. sul punto, per tutte Cass. Civ., Sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884), fino al momento della liquidazione.

Il commissario ad acta dovrà provvedere alla liquidazione, secondo i criteri sopra precisati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

5. In applicazione del criterio della causalità, le spese della presente fase di ottemperanza, come liquidate nella parte dispositiva, vanno poste a carico dell'Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone che il commissario ad acta provveda alla liquidazione del premio in oggetto secondo i criteri precisati nella parte motiva, all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dei ricorrenti ed al deposito di relativa relazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza; condanna l'Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese della presente fase di ottemperanza, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge; manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza al commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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