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Sentenza

Tutti dipendenti del Comune di Trapani, con la qualifica di specialisti di vigil...
Tutti dipendenti del Comune di Trapani, con la qualifica di specialisti di vigilanza della Polizia municipale, chiedono l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D3 o, in subordine, D2. Il Tribunale di Trapani accoglie parzialmente. La Cassazione rigetta il ricorso.
Cassazione civile  sez. lav. 16/05/2014 ( ud. 26/03/2014 , dep.16/05/2014 ) 
Numero: 10873
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                               SEZIONE LAVORO                            
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. VIDIRI      Guido                        -  rel. Presidente   -
    Dott. NOBILE      Vittorio                          -  Consigliere  -
    Dott. NAPOLETANO  Giuseppe                          -  Consigliere  -
    Dott. LORITO      Matilde                           -  Consigliere  -
    Dott. GHINOY      Paola                             -  Consigliere  -
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso 3935-2008 proposto da: 
                  A.R.  C.F. (OMISSIS),                 A.V. 
    C.F.  (OMISSIS),         AM.GI. C.F.  (OMISSIS), 
             C.R.   C.F.   (OMISSIS),            B.M.   C.F. 
    (OMISSIS),             BA.GI.  C.F.  (OMISSIS), 
                    D.C. C.F. (OMISSIS),           T.M. C.F. 
    (OMISSIS),           P.P. C.F.  (OMISSIS),  tutti 
    elettivamente  domiciliati  in ROMA, PIAZZA  DELLA  LIBERTA'  N.  20, 
    presso  lo studio dell'avvocato ORLANDO MARCO, rappresentati e difesi 
    dall'avvocato LO GIUDICE ALBERTO, giusta delega in atti; 
                                                           - ricorrenti - 
                                   contro 
    COMUNE  DI  TRAPANI C.F. (OMISSIS), in persona  del  Sindaco  pro 
    tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso 
    lo  studio  dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentato  e  difeso 
    dall'avvocato CIARAVINO SALVATORE, giusta delega in atti; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso  la  sentenza n. 643/2007 della CORTE D'APPELLO  di  PALERMO, 
    depositata il 20/06/2007 R.G.N. 94/2005; 
    udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
    26/03/2014 dal Consigliere e Presidente Dott. VIDIRI GUIDO; 
    udito l'Avvocato CONSOLAZIONE GIOVANNI per delega LO GIUDICE ALBERTO; 
    udito l'Avvocato BUCCELLATO FAUSTO; 
    udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
    CELENTANO   Carmelo   che  ha  concluso  per:   in   via   principale 
    improcedibilità, in subordine inammissibilità, in estremo subordine 
    per il rigetto. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso depositato in data 18 marzo 2004 A.R. e gli altri litisconsorti in epigrafe, tutti dipendenti del Comune di Trapani, con la qualifica di specialisti di vigilanza della Polizia municipale, addetti a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo e già inquadrati nella ex sesta qualifica funzionale, con Delib. Giunta del 5 dicembre 2002, - premesso che con decorrenza dal 15 novembre 2000 ai sensi dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale del 14 settembre 2000 erano stati inquadrati nella categoria D, posizione economica D1 -chiedevano al Tribunale di Trapani il riconoscimento ex art 16 del contratto integrativo decentrato, del diritto, per progressione orizzontale, all'inquadramento nella categoria D, posizione economica D3 o, in subordine, D2, a decorrere dal 31 dicembre 2000, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive. Come motivo fondante della suddetta richiesta i ricorrenti deducevano che, diversamente degli altri dipendenti comunali, essi avevano beneficiato di una sola progressione economica orizzontale dalla C3 alla C4. Dopo la costituzione del contraddittorio il Tribunale di Trapani, in parziale accoglimento delle domande azionate dichiarava che i ricorrenti, inquadrati tutti nella categoria D, posizione economica DI, avevano diritto a partecipare alle selezioni per la progressioni relative alla categoria D, con decorrenza rispettivamente 1 gennaio 2001 e 1 gennaio 2002, selezioni al cui espletamento era tenuto il Comune di Trapani.

    Avverso tale sentenza A.R. e i restanti litisconsorti propongono ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.

    Resiste con controricorso il Comune di Trapani.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con un unico motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 29 code contrattuali del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli Enti Locali 1998-2001 -sottoscritto in data 14 settembre 2000 - e degli artt. 16 e 19 del Contratto Integrativo decentrato del 13 giugno 2000 del Comune di Trapani in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. I ricorrenti - dopo avere censurato la sentenza del giudice d'appello per avere questi escluso la possibilità di partecipare alle selezioni del 2001 e 2002 per l'assenza della permanenza per tre anni nella stessa categoria di inquadramento - all'esito della illustrazione del motivo proposto hanno alla stregua dell'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - sottoposto a questa Corte di cassazione il seguente quesito di diritto:

    "se le code contrattuali debbano considerarsi proseguimento e completamento del c.c.n.l. 1998/2001 EE.LL. e, se pertanto, l'inquadramento dei ricorrenti nella categoria DI, effettuato in aderenza al dettato dell'art. 29 delle code contrattuali 1998/2001, debba considerarsi primo inquadramento con conseguente diritto degli odierni deducenti alle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 16 del CI.A".

    Il ricorso in esame si presenta inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. risolvendosi il sopra riportato quesito in una generica istanza di decisione sulla esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 23 settembre 2013 n. 21672, (ord.) cui adde Cass. Sez. Un. 27 marzo 2009 n 7433 e più di recente: Cass. 7 marzo 2012 n. 3539 anche per la statuizione che il quesito non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta e sotto altro versante esso va ritenuto improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 per non essere stato allegato al ricorso il contratto integrativo che ne costituisce elemento fondante(cfr. al riguardo tra le altre ; Cass. 9 marzo 2011 n. 5544; Cass. 6 luglio 2009 n. 15811; Cass. 5 dicembre 2008 n. 28859).

    Ma al di là di tali pur risolutive considerazioni il ricorso risulta essere privo di giuridico fondamento.

    Ed infatti il giudice d'appello - dopo avere interpretato la disciplina collettiva e la documentazione in atti e dopo avere rimarcato che i ricorrenti avevano sostenuto concordemente il diritto a due progressioni economiche da attuarsi attraverso le selezioni del 1 aprile 1999 e del 31 dicembre 1999 - ha, con un iter argomentativo congruo e corretto sul versante logico-giuridico, statuito che non era richiesto per il doppio passaggio economico una permanenza minima nella posizione economica immediatamente inferiore solo in sede di prima applicazione del contratto del 2000 del comparto Regione.

    Nel caso di specie i ricorrenti invece essendo transitati dalla categoria economica C3 a quella C4 (la più elevata economica della categoria C) in sede di prima applicazione, non potevano più per la mancanza della richiesta anzianità fruire della progressione attraverso le richieste selezioni nell'ambito di un nuova e superiore categoria, da essi acquisita solo in un secondo momento per progressione verticale e solo in forza di una specifica e successiva disposizione contrattuale diversa da quella di prima applicazione. Ne conseguiva che risultando inquadrati i suddetti lavoratori in categoria D, posizione economica D1, con effetto dal 15 novembre 2001, correttamente erano stati esclusi dalle selezioni 1 gennaio 2001 e 1 gennaio 2002 finalizzate alle ulteriori progressioni economiche nell'ambito di detta nuova categoria.

    Per concludere il ricorso va rigettato perchè la sentenza impugnata è supportata da adeguata motivazione e perchè nella lettura dei documenti in atti vi è stata una applicazione corretta dei canoni ermeneutici, del resto non censurati in alcun modo dai lavoratori ricorrenti.

    Ricorrono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità in ragione dell'esito diverso della controversia nei giudizi di merito e della natura e novità delle questioni trattate.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

    Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.

    Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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