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Sentenza

Trasferimento d'autorità dal Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando dei Carab...
Trasferimento d'autorità dal Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando dei Carabinieri al Nucleo Banca d'Italia.
Consiglio di Stato  sez. IV   
Data:
    20/12/2013 ( ud. 30/10/2012 , dep.20/12/2013 ) 
Numero:
    6175

 

    Intestazione

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                            Il Consiglio di Stato                        
    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
    ha pronunciato la presente                                           
                                   SENTENZA                              
    sul ricorso numero di registro generale 9975 del 2010, proposto da:  
    OMISSIS,  rappresentato  e difeso dall'avv. Aldo Loiodice e presso lo
    studio  di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ombrone
    n.  12/b, (Loiodice & Partners Studio Legale Associato), per mandato a
    margine dell'appello;                                                
                                    contro                               
    - Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;         
    -   Comando   Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  in  persona del
    Comandante generale protempore;                                      
    entrambi  rappresentati  e  difesi  ex  lege dall'Avvocatura generale
    dello  Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge
    in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12                               
    per la riforma                                                       
    della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di
    Roma,  Sezione  I  bis,  n.  8722  del 15 settembre 2009, resa tra le
    parti,  con  cui  è stato respinto,, il ricorso n. 4668/2009 proposto
    per  l'annullamento  del  provvedimento in data 23 marzo 2009 recante
    trasferimento   d'autorità  dell'interessato,  appuntato  scelto, dal
    Nucleo  Ispettorato  del  Lavoro  del Comando dei Carabinieri di Bari
    alla Regione dei Carabinieri della Basilicata, Nucleo Banca d'Italia,
    con condanna alle spese del giudizio di primo grado liquidate in Euro
    1.000,00                                                             
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;  
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti tutti gli atti della causa;                                    
    Visto l'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, commi 1 e 2;       
    Relatore  nell'udienza  pubblica  del giorno 30 ottobre 2012 il Cons.
    Leonardo  Spagnoletti  e  uditi  l'avv. Diego Vaiano, in sostituzione
    dell'avv.  Aldo  Loiodice,  per  l'appellante  e  l'avvocato di Stato
    Giulio Bacosi per le Autorità statali appellate;                     
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    1.) -OMISSIS, appuntato dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento comunicato con nota n. 312311/T93 di prot. del 23 marzo 2009 è stato trasferito d'autorità dal Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando dei Carabinieri di Bari al Nucleo Banca d'Italia di Potenza della Regione dei Carabinieri della Basilicata.

    Con sentenza in forma semplificata n. 8722 del 15 settembre 2009 -emanata in esito alla camera di consiglio del 26 agosto 2009, come rifissata con decreto presidenziale del 26 giugno 2009 rispetto all'originaria data del 25 agosto 2009, cui era stata rinviata la trattazione dell'istanza cautelare dalla camera di consiglio del 17 giugno 2009 con ordinanza n. 7640 del 19 giugno 2009 che aveva disposto incombenti istruttori, il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, ha rigettato il ricorso in primo grado n.r. 4668/2009, proposto dall'interessato per l'annullamento del trasferimento d'autorità.

    Con appello notificato il 58 novembre 2010 e depositato il 1° dicembre 2010, -OMISSIS- ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi seguenti motivi:

    1) Erroneità e ingiustizia della sentenza appellata - Omesso rilievo dell'inadempimento dell'amministrazione agli incombenti istruttori disposti con ordinanza - Carenza dei presupposti di fatto - Erroneità e difetto della motivazione - Sviamento - Contraddittorietà intrinseca - Illogicità e irragionevolezza manifesta

    Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata dopo aver disposto istruttoria, senza attenderne gli esiti.

    2) Erroneità e ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di ricorso col quale era stata denunciata la violazione di legge per carenza di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 anche in ordine allo status dell'interessato soggetto a particolare legislazione sociale, nonché per contraddittorietà e illogicità manifesta e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della p.A.

    La motivazione della sentenza gravata è illogica e contraddittoria, contenendo consentaneo riferimento a esigenze di servizio e a profili di opportunità, laddove quanto al primo profilo il trasferimento svilisce la precipua professionalità acquisita dall'interessato, quanto al secondo non è stata considerata l'archiviazione del procedimento disciplinare precedentemente istaurato nei confronti del medesimo.

    Le Autorità statali appellate si sono costituite in data 17 dicembre 2010, depositando relazione e documentazione.

    Con memoria difensiva depositata il 1° ottobre 2012 l'appellante ha ribadito le proprie censure, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

    Con ordinanza n. 155 del 19 gennaio 2011, emanata in esito alla camera di consiglio del 18 gennaio 2011, è stato dato atto della rinuncia all'istanza cautelare, come formalizzata con istanza depositata il 17 gennaio 2011.

    All'udienza pubblica del 30 ottobre 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

    2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

    2.1) Con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che, dopo l'emanazione dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 7640 del 19 giugno 2009, l'Avvocatura generale dello Stato depositò, in data 30 giugno 2009, relazione dell'Amministrazione n. 286765/C3T2 di prot. del 16 giugno 2009, nella quale si dava ampio conto delle circostanze e delle ragioni del disposto trasferimento, evidenziando che:

    - "Il trasferimento veniva disposto al fine di rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare nella sede di servizio, a seguito del deferimento alla competente A.G. del ricorrente e di altri militari per il reato di "rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio', effettuato da personale della Guardia di Finanza, in relazione a fatti correlati all'attività espletata dal personale dell'Arma presso il reparto di appartenenza";

    - "Per concorso nel reato di cui sopra, in data 11 maggio 2009 al graduato in questione veniva notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari e imformazione di garanzia", emesso dalla Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Trani (BA)";

    - "Il suddetto Ufficio giudiziario, in seguito, trasmetteva alla Procura di Bari gli atti relativi alla vicenda, risultante, tutt'ora, pendente nella fase delle indagini preliminari".

    E" dunque del tutto evidente che il giudice amministrativo capitolino, sia pure con lo scarno inciso "nel frattempo, debitamente istruito", abbia inteso riferirsi proprio al deposito della suddetta nota che integrava, in uno alla documentazione ad essa allegata, gli "adeguati chiarimenti in ordine a quanto dedotto in ricorso" costituenti oggetto dell'incombente istruttorio.

    Né l'interessato, rispetto a tale nota, ha ritenuto di formulare motivi aggiunti, né risulta e sostiene di aver chiesto rinvio a tal fine.

    2.2) Non hanno maggior consistenza le ulteriori censure formulate con il secondo motivo.

    La sentenza impugnata ha evidenziato come il trasferimento d'autorità, che in generale rientra nel genus degli ordini e quindi non richiede precipua motivazione, ferma l'ampia discrezionalità nell'apprezzamento delle esigenze di servizio e migliore organizzazione degli uffici, non revocabili in dubbio in assenza di elementi di segno contrario, era nel caso di specie sostenuto da "ragioni di opportunità".

    Orbene, è impossibile negare che -pendendo indagini preliminari anche nei confronti del -OMISSIS, concernenti il grave reato di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione ad una vicenda che vedeva indagati il vice comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro Vicebrigadiere -OMISSIS, oltre a consulenti del lavoro e imprenditori (cfr. la nota in data 29 gennaio 2009, documento n. 2 della produzione documentale dell'appellante), il trasferimento d'autorità del graduato sia obiettivamente sorretto da preminenti esigenze d'interesse pubblico

    In tale prospettiva nessun rilievo può assumere l'archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'interessato, peraltro intervenuta con atto del 12 febbraio 2009 (cfr. documento n. 5 della produzione documentale dell'appellante) anteriore all'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio.

    3.) In conclusione l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

    4.) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensare per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio d'appello, anche in considerazione della natura di mero stile degli scritti difensivi dell'Avvocatura dello Stato.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 9975 del 2010:

    1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 8722 del 15 settembre 2009;

    2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio d'appello.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di -OMISSIS- e di -OMISSIS, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione nei termini indicati.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

    Anna Leoni, Presidente FF

    Fabio Taormina, Consigliere

    Raffaele Potenza, Consigliere

    Andrea Migliozzi, Consigliere

    Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DIC. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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