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Sentenza

Tettoie aperte su tre lati e addossate all'edificio principale. Dimensioni e car...
Tettoie aperte su tre lati e addossate all'edificio principale. Dimensioni e caratteristiche non impattanti. Pertinenze dell'edificio principale. S.C.I.A. Sufficienza: se di natura pertinenziale, aventi finalità di arredo, riparo o protezione.Tettoie. Interventi edilizi minori. Valutazione paesaggistica postuma.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 10 settembre 2014, n. 4869

N. 04869/2014 REG.SEN.

N. 03450/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3450 del 2009, proposto da:
Giovanna Cicatiello, Maria Vincenza Cicatiello, rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Guerriero, con domicilio eletto presso lo studio legale Viola, in Napoli, via Lepanto, 105;

contro

Comune di Cellole, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 16/Urb. Prot. n. 4156 dell'11 marzo 2009;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 25 maggio 2009 e depositato il 22 giugno 2009 le Sig.re Giovanna Cicatiello e Maria Vincenza Cicatiello impugnano l'ordinanza di demolizione n. 16/Urb. dell'11 marzo 2009 (portata in notifica il 27 marzo 2009) con cui il Comune di Cellole ha contestato l'abusiva realizzazione in difetto di permesso di costruire ed in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 di un patio in legno consistente in n. 2 pali verticali bullonati al terrazzo di un fabbricato sito in Baia Domizia Sud, a sostegno della intelaiatura orizzontale agganciata alla parete esistente, con superficie di mq. 15 circa, aperto su tre lati e con copertura in legno.

Le ricorrenti contestano il presupposto logico – giuridico sul quale si fonda l'ordine di ripristino e, in specie, escludono che il descritto manufatto richieda il previo rilascio di un titolo concessorio ex art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, siccome inidoneo ad esprimere nuova volumetria trattandosi, osservano le deducenti, di modesta pensilina con funzione di riparo dagli agenti atmosferici e lamentano inoltre l'omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune di Cellole non si è costituito in giudizio.

All'udienza pubblica del 23 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Secondo consolidata giurisprudenza dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività (ora segnalazione certificata di inizio attività a seguito della novella introdotta con l'art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Quindi le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti – come quella in esame - costituiscono pertinenze dell'edificio cui accedono (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012 n. 1371; T.A.R. Umbria, 29 gennaio 2014 n. 82; T.A.R. Lazio, Latina, 3 marzo 2010 n. 205; T.A.R. Puglia, Bari, 8 ottobre 2009 n. 2375). Tali opere possono ritenersi liberamente edificabili qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente la loro natura pertinenziale per una riconoscibile ed evidente finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 25 luglio 2011 n. 3947): per le stesse ragioni, si è ritenuto che una simile struttura rientri tra gli interventi minori per i quali l'art. 167, quarto comma, del D.Lgs. 42/2004 ammette la valutazione della compatibilità paesaggistica postuma, in quanto essi non determinano creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

Tali caratteristiche sussistono nel caso in esame, controvertendosi per l'appunto di una tettoia di modeste dimensioni aperta su tre lati e aderente sul quarto lato a parte del fabbricato, onde la medesima non può ritenersi soggetta a preventivo titolo autorizzatorio edilizio, con conseguente illegittimità della impugnata sanzione demolitoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese processuali, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Cellole al pagamento delle spese processuali in favore delle Sig.re Cicatiello Giovanna e Cicatiello Maria Vincenza che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

Olindo Di Popolo, Primo Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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