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Sentenza

Sull’autosufficienza o meno del voto alfanumerico in materia di esami di avvocat...
Sull’autosufficienza o meno del voto alfanumerico in materia di esami di avvocati.
TAR Calabria sede di Catanzaro, sez. II, ordinanza 3 – 4 settembre 2014, n. 404
Presidente Schillaci – Estensore Durante

Fatto e diritto

Ritenuto che, anche alla luce dell'orientamento seguito in materia da questa Sezione (da ultimo, cfr. sentenze n. 594 del 2014 e n. 1194 del 2014), sembra pertinente la censura di difetto di motivazione, tenuto conto del fatto che, nella predeterminazione dei criteri di correzione, la commissione esaminatrice per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non ha definito i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, donde quest'ultimo non è in grado di apparire da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, in mancanza della specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza. Tale modus operandi, invero, oltre ad impedire al candidato un'idonea difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice – seppure nei limiti del sindacato che questi può esercitare sulla valutazione di merito espressa sulle prove di esame –, argomentando, ad esempio, su palesi vizi logici o giuridici in cui questa potrebbe essere incorsa nella correzione, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli asseriti errori in cui è incorso, conoscenza che potrebbe impedirgli di reiterarli in un successivo esame cui volesse partecipare (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, ord. 4 agosto 2014 n. 3680 ed altre ivi citate, nonché Sez. I, ord. 18 luglio 2013 n. 7289);
Rilevato che la necessità di assicurare che il risultato numerico di inidoneità, pur autorizzato dalla norma, rappresenti la logica e necessitata conseguenza dell'applicazione dei criteri legalmente dati e non sia invece espressivo di travisamento, contraddizione o dell'adozione di altri criteri irragionevolmente restrittivi è avvertita nella legislazione più recente ed in particolare nell'art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, secondo cui la commissione “annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;
Precisato che, anche a volersi prescindere dalla questione dell'immediata applicabilità della detta disposizione, ex art. 49 della legge – non vertendosi strinctu senso nella materia delle prove scritte e prove orali od in quella delle modalità di esame (oggetto di entrata in vigore differita), ma riguardando, più propriamente, la materia della valutazione delle prove medesime –, la sopravvenienza di cui all'art. 46 permette di fondare un'interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola, per non discriminare fattispecie del tutto identiche, salvo che per il dato cronologico (perché verificatesi prima o dopo l'entrata in vigore della norma), rientrando nei poteri dell'interprete tener conto dello sviluppo storico degli istituti che egli è chiamato ad applicare, attribuendo ad essi il significato più consono alla struttura complessiva dell'ordinamento vigente, alla luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione (cfr. C. cost. 23 aprile 1998 n. 140);
Considerato che in tal senso può condividersi l'assunto in base al quale “con la riforma dell'ordinamento forense è stato quindi recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l'accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15, comma 1-d, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un'adeguata preparazione teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione e nega l'accesso alla professione. L'art. 46, comma 5, della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l'aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, ord. 4 agosto 2014 n. 581);
Ritenuto sussistere, alla luce di quanto sopra, una ragionevole previsione circa l'esito positivo del ricorso e ravvisato l'allegato pregiudizio grave e irreparabile, con conseguente accoglimento della domanda cautelare, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di provvedere, nel rispetto dell'anonimato, alla motivata ripetizione della valutazione degli elaborati di parte ricorrente non aventi giudizio positivo, entro giorni cinquanta dalla notifica a cura di parte della presente ordinanza, apponendo le eventuali annotazioni, precisando che tali adempimenti non sono finalizzati a giustificare a posteriori il voto espresso, ma a rinnovare motivatamente la valutazione e dunque l'esito della correzione rimane aperto, come pure il giudizio finale sull'ammissione agli orali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
Accoglie la domanda cautelare nei termini e modi sopra indicati.
Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica dell'8 maggio 2015.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Avv. Antonino Sugamele

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