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Sentenza

Silenzio inadempimento della Questura di Trapani avverso richiesta nulla osta pe...
Silenzio inadempimento della Questura di Trapani avverso richiesta nulla osta per l’acquisto di esplosivi.
N. 00590/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00237/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2013, proposto da:
G.F., rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

contro

il Ministero dell'Interno, Questura di Trapani, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta, datata 30.08.2012, di rilascio del nulla osta per l'acquisto di esplosivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Trapani;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 1464 del 9 luglio 2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il primo referendario dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2013 e depositato il 7 febbraio seguente, il ricorrente – titolare di una cava sita nel Comune di Calatafimi-Segesta (TP), in località C/da Rocche - ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza del 30.08.2012, presentata dal predetto per ottenere il rilascio del nulla osta all'acquisto di esplosivi.

Affida il ricorso all'articolata censura di violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e modificata dagli artt. 2 e 21 della l. n. 15/2005; violazione dell'art. 2, comma 1, della l.r. Siciliana n. 10 del 1991; violazione dei principi di buon andamento, massima semplificazione, del procedimento, divieto di aggravio del procedimento; eccesso di potere per arbitrio e ingiustizia manifesta, in quanto l'amministrazione destinataria dell'istanza non ha adottato alcun provvedimento espresso, nonostante la completezza della documentazione allegata alla stessa istanza.

Ha, altresì, chiesto l'accertamento della fondatezza della pretesa, in applicazione dell'art. 31, co. 3, cod. proc. amm..

B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Trapani, senza spiegare difese scritte.

C. – Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1464 del 9 luglio 2013 sono stati chiesti chiarimenti sullo stato del procedimento e sulla disciplina interna e settoriale del termine previsto per la relativa conclusione: a tale provvedimento non è stata data esecuzione.

D. – Alla camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti.

E. – Il ricorso, ritualmente proposto, è fondato nei sensi e nei limiti appresso precisati.

E.1 – Recita l'art. 2 (Conclusione del procedimento), co. 1, della l. n. 241/1990 che “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso…”: in base a tale disposizione, è imposto alla pubblica amministrazione di concludere, con atto espresso (di contenuto positivo o negativo) ogni procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, o d'ufficio.

Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata la presentazione, da parte del ricorrente, di un'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta per l'acquisto di esplosivi, in relazione ai lavori di coltivazione della cava, di cui è titolare.

E' altrettanto incontestato che la resistente Amministrazione non ha eseguito l'ordine istruttorio impartito con la citata ordinanza n. 1464/2013: da tale circostanza, nonché dal perdurante silenzio - ormai protrattosi oltre ogni termine (massimo 180 giorni) eventualmente stabilito in via regolamentare ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990 - ne deriva la illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Trapani sull'istanza presentata dal ricorrente.

Il ricorso deve, quindi, essere, con riferimento alla suddetta domanda, accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione, e declaratoria del relativo obbligo della stessa di adottare il provvedimento espresso, sia esso di contenuto positivo o negativo.

E.2 – Non può, invece, trovare accoglimento la domanda giudiziale volta all'accertamento della fondatezza dell'istanza, dovendo lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 31 cod. proc. amm. arrestarsi, nella specie, all'accertamento della illegittimità del comportamento inerte, su cui verte il giudizio.

E' utile rammentare che, a norma dell'art. 31, co. 3, cod. proc. amm., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”.

Per contro, in materia di autorizzazioni cd. di polizia – e, in particolare, trattandosi di esplosivi - l'Autorità competente gode di margini di apprezzamento discrezionale particolarmente ampi nell'esercizio del potere di accertamento, in concreto, del possesso dei requisiti soggettivi, e della formulazione del relativo giudizio sulla persona richiedente il titolo.

Né, del resto, è chiaro dagli atti di causa se si rende necessario, da parte dell'amministrazione procedente, il compimento di ulteriori accertamenti istruttori.

F. – Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso può essere accolto nei soli limiti della declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento, promosso ad istanza di parte, con un provvedimento espresso, facendo salve, ovviamente, le valutazioni di stretta pertinenza dell'Autorità di polizia.

Va, pertanto, affermato l'obbligo della Questura di Trapani di provvedere sull'istanza del ricorrente del 30.08.2012, assegnando, a tal fine, il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora Commissario ad acta il Prefetto della provincia di Trapani, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, il quale provvederà, su richiesta dell'interessato e previa constatazione della persistente inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi trenta giorni, a tutti i necessari adempimenti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

1) dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato;

2) dichiara l'obbligo della Questura di Trapani di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora Commissario ad acta il Prefetto della provincia di Trapani, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, il quale provvederà, in via sostitutiva, come specificato in motivazione, nei successivi trenta giorni, a tutti i necessari adempimenti.

Condanna il Ministero dell'Interno, Questura di Trapani, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 23 gennaio e 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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