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Sentenza

Se è stato, a suo tempo, rilasciato il porto d'armi, in sede di rinnovo, se non ...
Se è stato, a suo tempo, rilasciato il porto d'armi, in sede di rinnovo, se non sono mutate le condizioni non si può negare il rilascio del titolo con un provvedimento diametralmente opposto.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 – 22 ottobre 2014, n. 5199
Presidente Lignani – Estensore Stelo

Fatto e diritto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli – Sezione V, con sentenza n. 6100 del 19 giugno 2008 depositata il 23 giugno 2008, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dal signor Salvatore Giunta avverso il decreto della Prefettura di Napoli n. 4306 dell'11 giugno 2007, recante il diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione addotta secondo cui “le motivazioni poste alla base della richiesta di rinnovo non sostengono sufficientemente l'asserita necessità” di munirsi di un'arma, in assenza di valutazione aggiornata sul fatto che il ricorrente era già in possesso da tempo del titolo e non ne aveva in alcun modo abusato, per cui la stessa situazione che aveva indotto al rilascio del titolo verrebbe a giustificare in atto il diniego.
Sono fatti salvi comunque ulteriori provvedimenti da parte della Prefettura.
2. Il Ministero dell'Interno, con atto dell'Avvocatura generale dello Stato notificato il 24 novembre 2008 e depositato l'11 dicembre 2008, ha interposto appello deducendo l'ampia discrezionalità delle valutazioni anche in sede di rinnovo del titolo, non soggetto ad automatismi essendo il rilascio della licenza una deroga al generale divieto di andare armato.
3. La causa, all'udienza pubblica del 9 ottobre 2014, è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma.
Sul piano generale si rileva che il rilascio di licenza di p.s. è disciplinato da disposizioni particolarmente rigorose sul piano oggettivo e soggettivo, e ciò vale anche per quella di cui trattasi, collegata alla tutela della pubblica e privata incolumità connessa proprio all'uso delle armi e quindi al possesso di requisiti soggettivi di specifica affidabilità e di dimostrato bisogno.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha altresì sostenuto che l'istanza deve comunque essere vagliata non già in astratto ma in concreto, con un complessivo motivato giudizio connotato sì da lata discrezionalità ma che si sostanzia nell'espressione di una valutazione, sia pure sintetica, in ordine al possesso di quei requisiti sulla base degli elementi e delle risultanze in atto sussistenti.
Ciò premesso, riguardo alla fattispecie, la Sezione condivide le argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure, che, dopo aver richiamato il contesto normativo e giurisprudenziale, ha sottolineato però in particolare come non emergessero “le ragioni per cui la medesima situazione che a suo tempo aveva indotto a rilascio del titolo, pur non affermandosi che essa è mutata, dia ora luogo in sede di rinnovo ad un provvedimento diametralmente opposto”.
In effetti il provvedimento impugnato nulla dice in ordine al possesso del titolo per più anni o ad eventuali abusi nell'uso dell'arma, ad eventuali condanne o comportamenti censurabili, con elementi oggettivi che consentissero, ad un'aggiornata valutazione della situazione dell'ordine pubblico e dell'attività svolta, nel caso non effettuata come rilevato anche dal T.A.R., il diniego del rinnovo del porto di pistola.
Il decreto prefettizio invero, pur richiamando i rapporti del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, si limita ad un'affermazione apodittica e generica che non dà conto per l'appunto delle suindicate circostanze. Peraltro, agli atti, risulta un parere favorevole rilasciato nell'occasione dalla Tenenza CC. di Sant'Antimo.
Si soggiunge che l'Amministrazione non ha ritenuto nemmeno di chiedere la sospensione della sentenza, ha sollecitato l'udienza solo nel 2012 né, in questo lasso di tempo, si è determinata ad adottare altro provvedimento istruito e motivato come indicato dallo stesso T.A.R., come avrebbe potuto e dovuto fare se non altro per ragioni di economia dell'attività amministrativa e di buona amministrazione.
5. L'appello va quindi respinto e la sentenza confermata.
Nulla si dispone per le spese in mancanza della costituzione della controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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