Scommesse e gioco d'azzardo.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Ter, 7 maggio 2014, n. 4773
N. 04773/2014 REG.SEN.
N. 01605/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2014, proposto da:
Soc Playmall Arechi Srl (Gennatiempo Bruno), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Mazzoni Nicoletti, con domicilio eletto presso Andrea Pellegrin in Roma, via Arnobio, 11;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 16.12.2013 cat. 11/e.2013-p.a.s. del questore di salerno, recante rigetto dell'istanza di rilascio della licenza per l'attività di scommesse ex art. 88 t.u.l.p.s. presso i locali siti in salerno (sa), in via a. amato, 24/26
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 20 gennaio 2014 e depositato il giorno 11 febbraio successivo la società Playmall Arechi s.r.l. di Gennatiempo Bruno, ha impugnato il diniego opposto dalla Questura di Salerno alla sua istanza di autorizzazione per lo svolgimento di attività di raccolta scommesse; diniego motivato in relazione all'art. 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931.
Deduce parte ricorrente
1) violazione dell'art. 88 T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 3,43,45,46 e 49 del Trattato dell'Unione Europea, ed in relazione agli artt. 3,10,11,15 e 41 della Costituzione; violazione del principio di parità di trattamento, di uguaglianza, di ragionevolezza, proporzionalità e ingiustizia manifesta: richiama la giurisprudenza comunitaria che ha affermato come sussista, in casi analoghi, la violazione del diritto comunitario perché non possono assoggettarsi a sanzione quegli operatori che hanno esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza di concessione e di autorizzazione di polizia laddove tale mancanza sia imputabile, come nella presente fattispecie, allo stesso Stato che ha loro impedito, in modo comunitariamente illegittimo, di partecipare alle gare bandite per il conferimento delle concessioni. Tale giurisprudenza, secondo parte ricorrente, renderebbe illegittimo il diniego di autorizzazione ex art. 88 cit basato sulla mancanza di concessione in capo alla società straniera ( qui Betsolution 4U Limited) per la quale il ricorrente svolge attività di intermediazione;
2) violazione art. 3 legge n. 241/90; difetto di motivazione errore nei presupposti, difetto d'istruttoria;
3) questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E. in merito alla non conformità del regime concessorio interno agli art. 43 e 49 del Trattato C.E. per i limiti posti alla libertà comunitaria di concorrenza e stabilimento.
Si è costituita l'Amministrazione dell'Interno che ha chiesto la reiezione del ricorso, sulla base di conforme giurisprudenza.
Tanto premesso il Collegio osserva che questa Sezione, con numerose sentenze, dalle quali non ha motivo di discostarsi, (cfr da ultimo n.2354 / 2014 relativa proprio alla Betsolution 4U Limited) ha ritenuto infondate le ragioni sopra esposte, richiamando in particolare la recente sentenza della C.G.U.E. sez. III 12 settembre 2013 n.C-660/11 che interpreta le disposizioni comunitarie nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere una autorizzazione di polizia in aggiunta ad una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare tale attività e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione ai richiedenti che già siano in possesso di una simile concessione; sentenza che induce a disattendere in primo luogo l'istanza tesa a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 del T.F.U.E.
La giurisprudenza della Sezione ha anche affermato che è conforme al diritto UE la normativa nazionale che subordina il rilascio dell'autorizzazione di polizia al possesso della concessione statale (cfr anche Cons di Stato sez. III n.5676/2013) e che deve ritenersi congrua la motivazione del diniego basata sull'assenza della concessione.
Infine il Collegio osserva come le valutazioni giurisprudenziali in sede penale, che escludono il reato nei casi in cui l'attività sia stata svolta senza autorizzazione per mancanza della concessione a monte, dovuta però a difficoltà del sistema nazionale a rilasciare dette concessioni a società straniere, non inficia il diverso principio affermato, anche a livello di giurisprudenza comunitaria, in base al quale in sede amministrativa sono richiesti entrambe i titoli, come sopra indicato.
Le spese di causa possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
01-06-2014 19:54
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