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Sentenza

Risarcimento del danno da ritardo provvedimentale. Presupposti oggettivi e sogge...
Risarcimento del danno da ritardo provvedimentale. Presupposti oggettivi e soggettivi. Natura. Responsabilità aquiliana. Onere della prova a carico del danneggiato.
T.A.R. Toscana, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1697

N. 01697/2014 REG.SEN.

N. 00383/2012 REG.RIC.

N. 01612/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pian di Loto S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Cungi, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Firenze, via Lorenzo di Credi 20;

contro

Comune di Rio nell'Elba, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capecchi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;


sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2012, proposto da:
Pian di Loto S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Cungi, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Firenze, via Lorenzo di Credi 20;

contro

Comune di Rio nell'Elba, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tieri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

quanto al ricorso n. 383 del 2012:

per l'accertamento

del silenzio inadempimento prestato dal Comune di Rio nell'Elba sull'istanza di adozione e approvazione di un piano di lottizzazione in loc. Nisporto per la realizzazione di un'attività turistico alberghiera presentata dalla società Pian di Loto s.r.l.;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 29 giugno 2012:

per l'annullamento

- del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Rio nell'Elba prot. n. 3130 del 30.05.2012 notificato all'odierna ricorrente in data 5.06.2012 avente ad oggetto "diniego definitivo a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dei quanto previsto dalla legge n. 241/90 art. 10 bis e s.m.i., per la formulazione degli atti conseguenti la p.e. 20/2007 acquisita in data 19.03.2007 prot., 1917 piano di lottizzazione di iniziativa privata art. 1.7.2.24 del R.U. - Realizzazione di una attività turistico alberghiera in un appezzamento di terreno in loc. Nisporto

- di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto.

C) con i motivi aggiunti depositati in data 19 settembre 2012:

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Rio nell'Elba n. 25 del 3.07.2012 avente ad oggetto "Piano di lottizzazione di iniziativa privata art. 1.7.2.24. del ru - realizzazione di una attività turistico alberghiera in un appezzamento di terreno in loc. Nisporto - soc. Pian di Loto s.r.l. - adozione piano"

- di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto..

quanto al ricorso n. 1612 del 2012:

- per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, a qualsivoglia titolo, da Pian di Loto s.r.l. a causa dell'inosservanza dolosa e/o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza della ricorrente e diretto ad ottenere l'approvazione del Piano di lottizzazione per la "Realizzazione di attività turistico-alberghiera in località Nisporto" nel Comune di Rio nell'Elba;

- di ogni ulteriore danno derivante dalla condotta illegittima tenuta dal Comune di Rio nell'Elba all'interno del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'approvazione del Piano di lottizzazione diretto alla "Realizzazione di attività turistico-alberghiera in località Nisporto" nel Comune di Rio nell'Elba.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rio nell'Elba;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Riferisce la ricorrente di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Rio nell'Elba, località Nisporto, destinati dal vigente Regolamento urbanistico alla realizzazione di attività turistico alberghiera previa approvazione di un piano di lottizzazione privata.

In data 19 marzo 2007 veniva presentata istanza di rilascio del permesso di costruire corredata da una relazione idrogeologica, atteso che i terreni in questione rientrano in un'area a pericolosità molto elevata, come definita dal vigente Piano di assetto idrogeologico regionale Toscana Costa il quale, peraltro, subordina la realizzazione degli interventi previsti all'esecuzione e collaudo di opere per la messa in sicurezza sotto il profilo idraulico.

Dopo il parere favorevole della Commissione edilizia comunale e della Commissione edilizia integrata veniva avviato il sub procedimento previsto dal d.lgs. n. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione della competente Commissione comunale per il paesaggio, nonché del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Pisa e Livorno.

In data 12 novembre 2009 il Comune inviava la documentazione al competente Genio civile, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge regionale n. 1/2005 e dal vigente PAI.

La società ricorrente, vista l'inerzia dell'Amministrazione, in data 30 giugno 2010, al fine di superare il vincolo di alta pericolosità idraulica, produceva una relazione di auto messa in sicurezza dell'area in questione che veniva poi trasmessa dal Comune all'Autorità di Bacino Toscana Costa in data 29 settembre 2010.

Con successiva nota del 13 dicembre 2010 il Comune di Rio nell'Elba informava la ricorrente che la predetta Autorità di Bacino, con missiva del 24 novembre 2010, aveva evidenziato che “l'attivazione dell'istruttoria era subordinata alla dichiarazione da parte del progettista sugli effetti conseguiti con l'insieme delle opere realizzate sul fosso di Nisporto, come stabilito dall'art. 5, comma 7, delle Norme del Piano di assetto idrogeologico vigente”.

Frattanto la ricorrente presentava istanza di nomina di commissario ad acta al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 136 del 1999. Successivamente, a seguito di istanza di accesso agli atti presso l'ufficio del Genio civile, la società deducente apprendeva che il Comune non aveva dato seguito al primo deposito della relazione idraulica eseguito in data 12 novembre 2009, nonostante il sollecito del Genio civile affinché la stessa amministrazione provvedesse ad acquisire il parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.

Al fine di superare la situazione di stallo la società Pian di Loto provvedeva a depositare presso il Comune una documentazione integrativa che accogliesse le argomentazioni proprie dell'Autorità di Bacino, al fine di ottenere il parere di quest'ultima propedeutico all'adozione del piano di lottizzazione. Infatti, anche la Regione Toscana, definendo negativamente il procedimento di nomina del commissario ad acta, aveva chiarito che il termine di conclusione del procedimento di adozione del piano di lottizzazione, pari a 90 giorni, era sospeso fino all'acquisizione di detto parere.

Con nota del 6 settembre 2011 l'Autorità di Bacino inviava il proprio parere positivo in merito al progetto di auto messa in sicurezza presentato dalla ricorrente al Comune di Rio nell'Elba che, peraltro, con nota del successivo 8 settembre, riteneva che quest'ultimo non potesse considerarsi parere favorevole, ribadendo la necessità, ai fini dell'adozione del piano, dell'acquisizione di tale provvedimento. Seguiva la nota del 23 settembre 2011 con la quale l'Autorità di Bacino chiariva, ad avviso della ricorrente, che la propria precedente nota doveva considerarsi parere favorevole rispetto al progetto di messa in sicurezza del bacino di Nisporto.

Non avendo, comunque, il Comune intimato provveduto al deposito degli atti al Genio civile, né avendo adottato alcuna determinazione in merito all'istanza di adozione del piano di lottizzazione, la società in intestazione, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'inadempimento dell'amministrazione, proponeva il ricorso rubricato al n. RG 383/2012 affidandone l'accoglimento alle censure che seguono:

- Violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 della legge n. 136/1999.

Dopo la notificazione del ricorso la ricorrente riceveva la comunicazione in data 18 aprile 2012 con la quale il Comune di Rio nell'Elba rendeva noto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, l'intento di rigettare l'istanza inerente la pratica edilizia di cui si controverte per mancata dimostrazione della completa proprietà/disponibilità delle aree oggetto d'intervento nonché per carenza della documentazione tecnica amministrativa.

Nonostante le controdeduzioni presentate dall'interessata, l'amministrazione comunale emanava il provvedimento in epigrafe avente ad oggetto il “diniego definitivo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento…del Piano di lottizzazione di iniziativa privata…per la realizzazione di un'attività turistico alberghiera in un appezzamento di terreno in località Nisporto”.

Con motivi aggiunti depositati il 29 giugno 2012 la società Pian di Loto S.r.l. impugnava tale atto chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e/o falsa applicazione del'art. 60 della legge regionale n. 1/2005. Illegittimità del provvedimento per incompetenza.

2. Violazione e/o falsa applicazione delle norme del Regolamento urbanistico del Comune di Rio nell'Elba, parte 3, art. 3.1.2., e art. 3.3.1.Violazione e/o falsa applicazione della scheda norma del Regolamento urbanistico 1.7.2. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Falsità dei presupposti. Contraddittorietà manifesta. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

3. Violazione e/o a falsa applicazione dell'art. 67 della legge reg. n. 1/2005. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3.1.2. delle NTA del Regolamento urbanistico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, aggravio del procedimento, violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento. Contraddittorietà manifesta.

4. Violazione e/o a falsa applicazione dell'art. 10 bis e dell'art. 3 della l. n. 241/1990. eccesso di potere per carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rio nell'Elba opponendosi all'accoglimento del gravame.

Preso atto della censura di incompetenza del dirigente, l'Amministrazione comunale emanava la deliberazione n. 25 del 3.07.2012 con cui rinnovava, per gli stessi motivi, il diniego all'approvazione del piano.

Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 19 settembre 2012 la società Pian di Loto S.r.l. impugnava anche tale atto chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo le medesime censure già proposte con il precedente ricorso.

Nella camera di consiglio del 12 ottobre 2012 la società ricorrente rinunciava alla domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati con i motivi aggiunti.

Sulla scorta delle premesse di fatto sopra rassegnate la società Pian di Loto, ritenuto che l'Amministrazione comunale abbia agito con dolo o, quanto meno, con colpa grave ritardando la conclusione del procedimento e, infine, respingendo la proposta di approvazione del piano di lottizzazione dalla medesima presentato, con il ricorso rubricato al n. R.G. 1612/2012, domandava il risarcimento dei danni asseritamente subiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis della legge n. 241/1990.

Il Comune di Rio nell'Elba si costituiva in giudizio producendo memorie volte a contestare l'assunto della ricorrente.

Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2014 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, avuto riguardo all'evidente connessione soggettiva ed oggettiva il Collegio dispone la riunione dei ricorsi al fine di deciderli con un'unica pronuncia.

2. Con l'atto introduttivo del giudizio (ricorso n. 383/12) la società ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rio nell'Elba in ordine all'istanza di approvazione del progetto di lottizzazione privata per la realizzazione di un'attività turistico alberghiera, da eseguirsi in un'area di proprietà sita in località Nisporto.

Come riferito in narrativa, con provvedimento a firma del Responsabile dell'Area tecnica del Comune, prot. n. 3130 del 30.05.2012, veniva espresso il diniego definitivo all'approvazione di detto piano.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Con i motivi aggiunti depositati il 29 giugno 2012 veniva impugnata la determinazione dirigenziale del 30.05.2012 con cui veniva negata l'approvazione del già menzionato piano di lottizzazione in loc. Nisporto.

Tra i motivi d'impugnazione la ricorrente deduceva, preliminarmente, l'incompetenza del dirigente ad emanare l'atto in questione rientrante, invece, fra le attribuzioni del consiglio comunale.

Il Comune di Rio nell'Elba, preso atto dell'errore, con deliberazione consiliare n. 25 del 3.07.2012, rinnovava il diniego all'approvazione del piano, non risultando agli atti, peraltro, la revoca del precedente provvedimento.

Risulta evidente che, per effetto dell'emanazione del nuovo atto, nessun vantaggio deriverebbe alla ricorrente dall'annullamento della determinazione dirigenziale impugnata.

Infatti, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche soltanto strumentale o morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice (ex multis, Cons. Stato sez. V, 1 aprile 2009, n. 2077).

Ne discende che anche il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. La predetta deliberazione n. 25/2012 veniva contestata dalla Pian di Loto con gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 19 settembre 2012.

Osserva il Collegio che in tema di piani attuativi, tra i quali devono ricomprendersi i piani particolareggiati, l'art. 66 della legge regionale n. 1 del 2005 dispone che “Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi di cui all'articolo 65 per i quali è ammessa l'iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del conseguente schema di convenzione.

2. Il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 1 ad attuare le indicazioni del piano mediante l'adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni…..

3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione di cui all'articolo 65, comma 3, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio”.

L'art. 67, co. 1, lett. f) della stessa legge, in ordine al contenuto dei piani attuativi, stabilisce, tra l'altro, che essi contengono “il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell'articolo 66”.

4.1. Conformandosi alle suddette disposizioni, le Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico del Comune di Rio nell'Elba dispongono espressamente che il perimetro del piano deve essere obbligatoriamente quello definito nelle tavole di regolamento urbanistico e che non sono ammissibili piani attuativi che non siano estesi a tutta l'area perimetrata. Viene, inoltre, precisato che eventuali piani in difformità sono ammissibili previa apposita variante al regolamento urbanistico motivati dalla dimostrata impossibilità di operare su tutto l'ambito, dovendo escludersi, tra i motivi ammessi, la diversa proprietà delle aree interessate dalla perimetrazione.

Orbene, il piano di lottizzazione presentato dalla società ricorrente non ricomprendeva tutte le proprietà incluse nell'ambito individuato nella scheda norma n. 1. 7. 7. 24 - Nisporto Albergo, risultando, peraltro, dagli atti di causa che, con nota del 23 marzo 2007, il Comune aveva invitato la società interessata a produrre “il dettaglio, mediante indicazione dei relativi dati catastali delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e le modalità delle leggi statali e dell'articolo 66”.

Appare evidente che tale presupposto fosse essenziale per la prosecuzione del procedimento, attesa la necessità per l'amministrazione di invitare gli altri proprietari delle aree a costituirsi in consorzio ed eventualmente procedere all'esproprio dei beni di quelli non aderenti al consorzio stesso.

5. A prescindere da tali considerazioni deve, altresì, rilevarsi che, nelle more del giudizio è intervenuta l'approvazione della l. reg. n. 66 del 27 dicembre 2012. Con tale legge viene fatto divieto di realizzare interventi assoggettati a piani attuativi di iniziativa privata non approvati prima della sua entrata in vigore nelle aree classificate a rischio idraulico molto elevato, come quelle di cui trattasi.

Ne discende che nessuna utilità potrebbe ritrarre la ricorrente dall'eventuale annullamento della deliberazione del consiglio comunale impugnata.

6. Conseguentemente anche i motivi aggiunti depositati 19 settembre 2012 devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

7. Con il ricorso rubricato al n. 1612/2012 Pian di Loto s.r.l. domanda, infine, la condanna del Comune di Rio nell'Elba al risarcimento di tutti danni subiti a causa dell'inosservanza dolosa e/o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo diretto ad ottenere l'approvazione del piano di lottizzazione di cui si è trattato in precedenza.

La ricorrente fonda la sua pretesa sulla violazione dell'art. 2-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69) secondo cui “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

8. Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di irricevibilità della domanda risarcitoria, ex art. 30, co. 4, cod. proc. amm., in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Giova premettere che sulla questione della risarcibilità del danno determinato dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento non vi è in giurisprudenza piena uniformità.

Secondo l'indirizzo più recente inerente alla fattispecie risarcitoria del danno da ritardo a provvedere da parte della P.A., la disposizione contenuta nell'art 2 bis della legge n. 241 del 1990 costituisce norma che tutela in sé il bene della vita inerente alla certezza, quanto al fattore tempo, dei rapporti giuridici che vedono come parte la P.A., stante la ricaduta che il ritardo a provvedere può avere sullo svolgimento di attività ed iniziative economiche condizionate alla valutazione positiva della P.A., ovvero alla rimozione di limiti di rilievo pubblico al loro espletamento (Cons. Stato sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 19 dicembre 2013, n. 1064).

Si contrappone ad esso la tesi per cui il riconoscimento del risarcimento del danno causato al privato dal comportamento dell'Amministrazione compete solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita; non è invece risarcibile il danno da ritardo provvedimentale c.d. "mero", occorrendo appunto verificare se il bene della vita finale sotteso all'interesse legittimo azionato sia, o meno, dovuto (Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2535; id. sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406).

9. A prescindere dall'adesione a uno dei due orientamenti sopra riassunti, deve tuttavia rilevarsi che i presupposti che legittimano il riconoscimento del danno da ritardo vanno ricondotti, sul piano oggettivo, alla qualificazione come illecita del superamento del termine ordinamentale per la conclusione del procedimento; sul piano soggettivo il ritardo deve essere ascrivibile ad un'inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l'adozione dell'atto terminale.

Si è inoltre rilevato che «se è vero che l'art. 2 bis della l. n. 241/1990 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche amministrazioni, stabilendo che esse e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, tuttavia la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento danno legittimo e favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie "sui generis", di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Di conseguenza l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi "iuris tantum", in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) » (Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63; nello stesso senso, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 maggio 2012, n. 450).

Trattasi, dunque, come condivisibilmente affermato nelle difese del Comune, di una responsabilità che si configura in termini di responsabilità aquiliana e non da “contatto sociale qualificato”.

10. Enunciate tali premesse occorre, perciò, verificare se effettivamente si sia verificato un ritardo colpevolmente ascrivibile all'amministrazione nella conclusione del procedimento, tale da integrare l'esistenza del presupposto soggettivo della responsabilità.

Sul punto è opportuno rilevare che l'accidentato iter di approvazione del piano di lottizzazione, anche in relazione alla complessità della documentazione necessaria ai fini del suo esame nel merito da parte del Comune, è stato segnato, sin dall'inizio, da carenze non imputabili a quest'ultimo.

10.1. Senza ripercorrere analiticamente le scansioni temporali di detto procedimento, va posto in rilievo che, come in precedenza esposto, la Regione Toscana, sollecitata alla nomina da parte della Pian di Lotto di un commissario ad acta per l'emanazione di provvedimenti necessari, in sostituzione dell'amministrazione ritenuta inerte, ha rilevato l'impossibilità di attivare i propri poteri sostitutivi fino a quando non fosse inutilmente decorso il termine di 90 giorni, stabilito dall'art. 22 della legge n. 136/1999, rilevando in proposito che tale termine non poteva iniziare a decorrere sino all'effettiva acquisizione dei pareri e nullaosta cui la norma si riferisce.

Nell'occasione veniva specificamente rilevata l'assenza del parere obbligatorio emesso dall'Autorità di bacino competente ai fini del superamento del vincolo idrogeologico presente sulle aree in questione.

Il provvedimento della Regione non è stato contestato dall'odierna ricorrente.

10.2. Orbene, il parere dell'Autorità di Bacino Toscana Costa è stato espresso definitivamente solo in data 23 settembre 2011 e solo dalla sua trasmissione all'Amministrazione comunale potrebbe ritenersi iniziato a decorrere il termine di cui sopra.

Tuttavia il Comune, dopo il ricevimento del provvedimento di cui sopra, ha richiesto all'interessata l'aggiornamento degli elaborati progettuali a suo tempo presentati (doc. nn. 4, 5, 6 e 7 di controparte) e ciò senza trascurare che, in ogni caso, risultava irrisolto il problema della regimazione delle acque del rio Nisporto, come previsto dal Piano di assetto idrogeologico vigente, le cui opere, pur realizzate dal Comune, non hanno mai ottenuto il collaudo.

Se ne deve concludere che il superamento del termine di conclusione del procedimento, pur realizzatosi, non può condurre, di per sé, all'affermazione della responsabilità dell'Amministrazione, dovendosi dar luogo, a tale fine, ad una valutazione di natura relativistica che deve tenere conto non solo della specifica complessità procedimentale, ma anche della diligenza dimostrata dalla parte privata nella sua collaborazione con l'ente (Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406).

11. Per le considerazioni esposte il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio vengono addossate alla parte soccombente come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, previa loro riunione:

- dichiara improcedibili il ricorso n. 383/2012 e i relativi motivi aggiunti;

- respinge il ricorso n. 1612/2012.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 5.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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