Riparto di giurisdizione in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche.
T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 maggio 2014, n. 771
N. 00771/2014 REG.SEN.
N. 00473/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2014, proposto dalle società Fashion Mill S.r.l., New Mill S.p.A. e Filatura Safic S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Daneri e Franco Mazzoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Regione Toscana in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fantappie' e domiciliata in Firenze c/o l'Avvocatura regionale in piazza dell'Unita' italiana 1;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 5354 del 28/11/2013 nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Con decreto dirigenziale n. 266 del 27/1/2006 la Regione Toscana ha approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativo alla presentazione di progetti di alleanza strategica di filiera e di cluster di imprese nel settore tessile-abbigliamento, nell'ambito del progetto HI-TEX.
Con decreto dirigenziale n. 6636 del 28/12/2006 è stata approvata la graduatoria delle manifestazioni di interesse ammesse al finanziamento previsto dall'avviso pubblico, consistente nella concessione di un contributo in conto capitale, soggetto per il 50% a rimborso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003). Tra i progetti ammessi al contributo figurava quello denominato "COMFORT TECNOLOGICO" proposto da un raggruppamento di imprese composto dalle società Fashion Mill s.r.l. (capofila), Filatura Safic s.r.l., Tosco Laniera s.p.a. e New Mill s.p.a.
Con decreto dirigenziale n. 5354 del 28/11/2013 la Regione Toscana ha disposto:
- di revocare totalmente il contributo concesso per il progetto di cui sopra alla società Tosco Laniera s.p.a. (ora Tosco Laniera s.r.l. in liquidazione) per un importo pari a € 167.250,00;
- di recuperare il credito vantato per tale importo (oltre agli interessi) nei confronti della predetta società in stato di fallimento, nonché delle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo.
2) Contro tale provvedimento hanno proposto il ricorso in epigrafe - formulando molteplici censure - le società Fashion Mill s.r.l., New Mill s.p.A. e Filatura Safic s.r.l.
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Regione Toscana, che ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia e ha quindi controdedotto nel merito.
3) La controversia in esame non rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario.
Con la sentenza 29 gennaio 2014 n. 6 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, confermando "il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13) ", ha ribadito che "il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);
- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17) ".
Il provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe è stato adottato dalla Regione Toscana nel presupposto della sopravvenuta impossibilità per la società Tosco Laniera s.p.a. (ora Tosco Laniera s.r.l. in liquidazione), dichiarata fallita, di adempiere all'obbligo specificamente previsto dal paragrafo 12 comma 3 del bando Hi-Tex (ribadito all'art. 4 comma d) del contratto di finanziamento), secondo cui "I beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto".
In sostanza, dunque, la revoca del contributo è stata disposta in considerazione del ritenuto inadempimento, da parte del beneficiario, delle condizioni previste nel bando di concorso e nel successivo contratto; e ciò si è verificato nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, in cui in capo al beneficiario è ravvisabile una posizione di diritto soggettivo (e non di interesse legittimo), dunque tutelabile davanti al giudice ordinario e non al giudice amministrativo (di tali principi questa Sezione ha fatto recentemente applicazione nella sentenza breve 18 febbraio 2014 n. 306).
Non possono indurre a diverse conclusioni le argomentazioni svolte nel ricorso a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo. Sotto un primo profilo, non rileva ai fini che qui interessano la circostanza che il procedimento amministrativo di erogazione dell'aiuto fosse caratterizzato dall'ampia discrezionalità riconosciuta all'ente erogatore, posto che il provvedimento impugnato è successivo alla conclusione di quel procedimento. Sotto un secondo profilo, è inconferente il richiamo all'art. 133 comma 1 lett. e) del codice del processo amministrativo, atteso che la presente controversia non riguarda una procedura di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, bensì la concessione di aiuti alla ricerca industriale.
4) In relazione a quanto sopra va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.
Tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale circa il riparto di giurisdizione nella materia oggetto di controversia, le spese del giudizio vanno poste a carico delle parti ricorrenti, in solido, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe, con rinvio della causa al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.
Condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Toscana nella misura di € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
01-06-2014 19:56
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