Ricorso straordinario. Regola dell'alternatività con quello in sede giurisdizionale. Impugnazione di atti conseguenti. Osservanza. Necessità a pena di inammissibilità del gravame
Cons. St., Sez. I, 29 ottobre 2014, parere n. 3336
N. 03336/2014
N. 01211/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Consiglio di Stato
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
PARERE
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Maria Frulla, contro il Comune di Senigallia, avverso la decadenza da concessione demaniale marittima;
Vista la nota di trasmissione della relazione n. 6782 del 27 giugno 2014 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
La signora Maria Frulla era titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un'area di 235 mq posizionata tra il lungomare Italia di Senigallia e la linea ferroviario Bologna-Ancona. Dal 2001 ad oggi la concessione demaniale marittima è stata oggetto di diversi ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa.
Con il ricorso straordinario in esame è impugnata la determina dirigenziale del Comune di Senigallia n. 419 del 19 aprile 2013 con la quale è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale n. 19 del 17 giugno 2010 intestata alla stessa ricorrente. Il provvedimento impugnato richiama l'ordinanza n. 428 del 2 ottobre 2012 con la quale veniva ordinato “alla signora Maria Frulla la rimessa in pristino dell'area in concessione adeguandosi a quanto prescritto dalle sentenze del TAR Marche n. 35/2012 e n. 36/2012 e, in particolare, alla rimozione di teli grigliati e quant'altro possa far configurare un utilizzo residenziale dell'area in concessione , compresi gli allacci ai servizi pubblici”. Il provvedimento conteneva anche l'avviso che “qualora l'area in concessione non sarà rimessa in pristino entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, si provvederà d'ufficio sulla base del disposto dell'art. 54 del codice della navigazione. In caso di inerzia, nello stesso termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione”.
L'ordinanza di cui sopra risulta essere impugnata con ricorso al TAR per le Marche, rubricato al n. 21/2013 di registro generale.
Considerato:
IL ricorso è inammissibile.
La presente controversia non è che un segmento di un più ampio contenzioso avente ad oggetto la decadenza di una concessione demaniale marittima. Infatti, l'ordinanza impugnata con il ricorso in esame è stata emessa dal Comune di Senigallia perché la ricorrente aveva ignorato il disposto di una precedente ordinanza n. 438 del 2 ottobre 2012, impugnata con ricorso al TAR per le Marche, rubricato al n. 21/2013, tutt'ora pendente.
Quindi, nel suddetto contesto si inserisce anche l'ordinanza n. 419 del 19 aprile 2013, impugnata in questa sede, con la quale, giusta quanto già preavvisato con l'ordinanza n. 438/2012, recependo il contenuto del provvedimento, si constata la mancata messa in pristino dell'area e si dichiara di conseguenza decaduta la concessione demaniale marittima.
Ora, la regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con quello giurisdizionale al giudice amministrativo è applicabile nei casi, come, appunto, quello in questione, in cui dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto, è impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente (cfr. Cons. St. Sez. II, 29 maggio 2007, n. 945/2005; Cons. St., Sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1852; Cons. St., Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1968/01), e ciò sia nel caso in cui si cerchi di dimostrare l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto, sia nel caso in cui le censure rivolte avverso l'atto conseguente risultino tutte finalizzate a contestare la legittimità dell'atto presupposto, sia nel caso in cui con il nuovo ricorso vengano dedotte censure solo in parte coincidenti con quelle che ebbero a formare oggetto dell'altro ricorso (cfr. Cons,. Stato, Sez. II, parere n. 945/2005 e n. 767/2011 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il presente ricorso è, pertanto, inammissibile in applicazione della regola dell'alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con quello giurisdizionale al giudice amministrativo.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con assorbimento della istanza di sospensione.
Adunanza di Sezione del 27 agosto 2014
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Adolfo Metro, Consigliere
Francesco Bellomo, Consigliere
Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere
Hans Zelger, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
09-11-2014 14:32
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