Ricorso avverso ordinanza di demolizione d'ufficio a spese del responsabile dell'abuso delle opere abusive. Inammissibile perchè non era stata impugnata l'ordinanza di demolizione atto presupposto all'odierno provvedimento impugnato.
N. 00602/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2013, proposto dal Sig. Antonino DI GIORGI, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Magaddino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Greco, in Palermo, via Principe di Paternò n.56;
contro
Comune di Salemi in persona del Sindaco p.t., non costituito ingiudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 9 del 14/8/2013, con la quale viene ordinata la demolizione d'ufficio e a spese del responsabile dell'abuso delle opere abusive ivi descritte;
- nonchè di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e udito l'Avv. Michele Magaddino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che con il ricorso in esame, il ricorrente impugna l'ingiunzione indicata in epigrafe, con cui l'Amministrazione ha disposto la demolizione d'ufficio delle opere abusive ivi descritte;
RITENUTO:
- che con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta l'incompetenza dell'Organo che ha adottato il provvedimento, deducendo che l'ingiunzione di demolizione avrebbe dovuto essere adottata da un Dirigente o quantomeno da un Responsabile di Servizio o di Ufficio, mentre nel caso dedotto in giudizio risulta sottoscritto da un “capo settore”;
- che con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 35 e 44 della L. n.47 del 1985, deducendo che la presentazione dell'istanza di condono edilizio comporta l'automatica sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi; e che sull'istanza in questione l'Amministrazione deve pronunciarsi espressamente, prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi sanzione;
- che con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per ingiustizia manifesta, deducendo che secondo la prevalente giurisprudenza, l'ingiunzione di demolizione sopraggiunta a distanza di lungo tempo dall'abuso dev'essere suffragata da idonea motivazione;
RITENUTO:
- che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'ordinanza n.3 del 23.4.2009, ormai consolidatasi, con cui l'Amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive ivi descritte, costituente “atto presupposto” a quello impugnato con il ricorso in esame; e che pertanto l'ordinanza impugnata con il ricorso in esame costituisce un provvedimento necessariamente consequenziale alla precedente;
- che pertanto la domanda giudiziale introdotta con il ricorso in esame è da ritenere inammissibile (per mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto), e con essa l'intero ricorso che la veicola;
- che, in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato che l'istanza di sanatoria da lui proposta si riferisce proprio all'opera (“vano adibito a cucina-soggiorno, realizzato in parte in muratura ed in parte con struttura metallica”) della quale è stata ingiunta la demolizione d'ufficio;
RITENUTO, in definitiva, che il ricorso sia inammissibile e che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione esima il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla statuisce in ordine alle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
01-03-2014 23:14
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