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Sentenza

Ricorso avverso ordinanza di demolizione d'ufficio a spese del responsabile dell...
Ricorso avverso ordinanza di demolizione d'ufficio a spese del responsabile dell'abuso delle opere abusive. Inammissibile perchè non era stata impugnata l'ordinanza di demolizione atto presupposto all'odierno provvedimento impugnato.
N. 00602/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02273/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2013, proposto dal Sig. Antonino DI GIORGI, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Magaddino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Greco, in Palermo, via Principe di Paternò n.56;

contro

Comune di Salemi in persona del Sindaco p.t., non costituito ingiudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 9 del 14/8/2013, con la quale viene ordinata la demolizione d'ufficio e a spese del responsabile dell'abuso delle opere abusive ivi descritte;

- nonchè di tutti gli atti presupposti e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e udito l'Avv. Michele Magaddino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


CONSIDERATO che con il ricorso in esame, il ricorrente impugna l'ingiunzione indicata in epigrafe, con cui l'Amministrazione ha disposto la demolizione d'ufficio delle opere abusive ivi descritte;

RITENUTO:

- che con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta l'incompetenza dell'Organo che ha adottato il provvedimento, deducendo che l'ingiunzione di demolizione avrebbe dovuto essere adottata da un Dirigente o quantomeno da un Responsabile di Servizio o di Ufficio, mentre nel caso dedotto in giudizio risulta sottoscritto da un “capo settore”;

- che con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 35 e 44 della L. n.47 del 1985, deducendo che la presentazione dell'istanza di condono edilizio comporta l'automatica sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi; e che sull'istanza in questione l'Amministrazione deve pronunciarsi espressamente, prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi sanzione;

- che con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per ingiustizia manifesta, deducendo che secondo la prevalente giurisprudenza, l'ingiunzione di demolizione sopraggiunta a distanza di lungo tempo dall'abuso dev'essere suffragata da idonea motivazione;

RITENUTO:

- che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'ordinanza n.3 del 23.4.2009, ormai consolidatasi, con cui l'Amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive ivi descritte, costituente “atto presupposto” a quello impugnato con il ricorso in esame; e che pertanto l'ordinanza impugnata con il ricorso in esame costituisce un provvedimento necessariamente consequenziale alla precedente;

- che pertanto la domanda giudiziale introdotta con il ricorso in esame è da ritenere inammissibile (per mancata tempestiva impugnazione dell'atto presupposto), e con essa l'intero ricorso che la veicola;

- che, in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato che l'istanza di sanatoria da lui proposta si riferisce proprio all'opera (“vano adibito a cucina-soggiorno, realizzato in parte in muratura ed in parte con struttura metallica”) della quale è stata ingiunta la demolizione d'ufficio;

RITENUTO, in definitiva, che il ricorso sia inammissibile e che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione esima il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla statuisce in ordine alle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Referendario

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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