Ricorso avverso il silenzio. Pronuncia sulla fondatezza della pretesa. Art. 31, comma 3, c.p.a.. Principio della domanda. Risarcimento del danno da ritardo. Art. 30, comma 4, c.p.a.. Art. 117, comma 6, c.p.a.. Rito. Facoltativo. Nesso di causalità tra inosservanza del termine di conclusione del procedimento e danno subito. Imputabilità soggettiva dell’inosservanza del termine.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 14 novembre 2014, n. 2969
N. 02969/2014 REG.SEN.
N. 01489/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2014, proposto da:
Comunità Terapeutica Assistita " Villa Salvador " S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Calanni Fraccono e Maria Patti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento opposto dall'Assessorato intimato sull'istanza inoltrata dalla ricorrente con nota del 2.9.2013, acquisita dall'Amministrazione il successivo 5.9.2013, volta al rilascio del parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs.vo 502/1992 e s.m., recepito in Sicilia dall'art. 1, comma 2, del D.A. 863 del 17.4.2003, per la realizzazione di una comunità residenziale a carattere socio-riabilitativo per soggetti affetti da patologie psichiche;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti, ex art. 2 bis della l. 241/90, a causa del ritardo in cui l'Assessorato resistente è incorso nella definizione del predetto procedimento, mediante condanna dello stesso al pagamento della somma che a tale titolo risulterà dovuta all'esito del giudizio o che potrà, eventualmente, liquidarsi anche in via equitativa ex articolo 1226 del Codice civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente opera nel campo dell'assistenza residenziale psichiatrica in regime di accreditamento istituzionale.
Con istanza inoltrata all'Assessorato intimato in data 2.9.2013 ha chiesto il rilascio del parere di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs.vo 502/1992 e s.m., recepito in Sicilia dall'art. 1, comma 2, del D.A. 863 del 17.4.2003, per la realizzazione di una comunità residenziale a carattere socio-riabilitativo per soggetti affetti da patologie psichiche nel Comune di Milo.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, con ricorso passato per la notifica il 21.5.2014 e depositato il 4.6.2014, ha impugnato il silenzio formatosi sulla predetta richiesta, affidandosi alle seguenti censure:
1) Violazione dell'art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241 – Eccesso di potere per violazione e omessa applicazione del D.P.R. 23.1.2012, n. 11 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 ter del D. Lgs.vo 502/92 – Violazione dell'art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento - Violazione dei principi dell'efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa.
2) Risarcimento del danno ex art. 2 bis L. 241/90.
Costituitasi, l'Amministrazione ha concluso per l'infondatezza del ricorso, evidenziando che:
1) l'istanza non esitata è volta all'acquisizione di un parere, che avrebbe dovuto essere chiesto dal Comune e non dal soggetto interessato, ormai non più dovuto, stante l'intervenuta abrogazione del comma 3 dell'art. 8 ter del D.Lgs.vo n. 502/92;
2) in ogni caso, l'istanza non sarebbe stata corredata dai necessari elaborati planimetrici;
3) la ricorrente, così come diffusamente chiarito, di seguito al D.A. 5.3.2014, non potrebbe realizzare una struttura socio riabilitativa, in quanto già soggetto erogante nel Comune in questione del massimo possibile di 20 posti letto.
Alla Camera di consiglio del 9.10.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. I. Il ricorso è fondato.
Stante il mancato riscontro, l'Amministrazione ha omesso, come dovuto, di pronunciarsi sull'istanza di parte.
E invero, a mente dell'art. 31 c.p.a., una volta decorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento (evento da ritenersi verificato, in assenza di avversa deduzione ex adverso), senza l'adozione del provvedimento richiesto, l'interessato può richiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
Il ricorso, per altro, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 31 c.p.a., non va esaminato in punto di fondatezza della pretesa, in quanto, in disparte ogni diversa considerazione in ordine alla prescrizione contenuta nella norma, la stessa esula dalla domanda proposta da parte ricorrente.
Pertanto, stante l'arresto del procedimento, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto che l'Assessorato resistente lo concluda con provvedimento motivato, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione.
A ciò non può ostare quanto diffusamente argomentato in sede di controricorso dall'Assessorato intimato, in quanto, l'oggetto della domanda è il silenzio serbato dall'Amministrazione, illegittimo in quanto tale, a prescindere dagli ulteriori sviluppi procedimentali, ivi compreso il rigetto dell'istanza.
Il Collegio osserva sul punto, inoltre, che una adeguata e tempestiva risposta da parte del predetto Assessorato, intervenuta soltanto in sede di difesa processuale, avrebbe evitato l'insorgere del presente contenzioso, con maggiore dispendio anche per l'Amministrazione stessa.
II. La domanda di risarcimento introdotta nel presente giudizio può essere immediatamente delibata senza ricorrere al mutamento di rito, così come stabilito dall'art. 117, comma 6, c.p.a., in quanto quest'ultimo consiste in una possibilità offerta al Tribunale.
La norma, infatti, stabilisce che il giudice “può” definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
Stante l'espresso rinvio al comma 4 dell'art. 30 c.p.a., contenuta nel richiamato comma 6 dell'art. 117, il ricorrente ha l'onere di “comprovare” di aver subito un danno in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Nel caso in esame, la domanda delle ricorrenti, invece, è strutturata in maniera generica.
Le non contestate ragioni trasfuse in giudizio dall'Amministrazione resistente, poi, inducono a ritenere che il danno non si sia prodotto.
Sicché la detta domanda, allo stato, va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
1) accoglie il ricorso, facendo obbligo all'Assessorato regionale intimato di pronunciarsi con motivato provvedimento entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna l'Amministrazione resistente alla spese di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in € mille/00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
20-11-2014 14:59
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