Responsabilità solidale del proprietario del sito inquinato.
T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 novembre 2014, n. 928
N. 00928/2014 REG.SEN.
N. 00522/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2013, proposto da:
Guido Beniamino RUGGIU, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Casula, Roberto Dau, Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio eletto presso Giovanni Luigi Machiavelli in Cagliari, Via Ancona N.3;
contro
COMUNE DI ZERFALIU, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Casula, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Simula in Cagliari, Via Pessina, N.10; Comune di Zerfaliu in Persona del Sindaco P.T.;
nei confronti di
FALLIMENTO SARCOBIT Srl, CAIS Srl;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n°7/2013 del 26 aprile 2013, con cui il Sindaco del Comune di Zerfaliu ha ingiunto, tra gli altri, al signor Guido Beniamino Ruggiu di provvedere, entro 30 giorni, alla rimozione e avvio dello smaltimento dei rifiuti depositati nel fondo sito in Comune di Zerfaliu, S.P.9, Km 4+100 ed alla bonifica e rimessione in pristino del sito;
- del verbale di accertamento e ispezione di luoghi dell'8 aprile 2013 a firma dell'istruttore di Polizia Locale Antonello Piras e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Gianluigi Zedda del Comune di Zerfaliu;
- della nota del Sindaco di Zerfaliu prot. n°1294 in data 22 marzo 2013;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Zerfaliu;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori, in sostituzione, l'avv. M. Mura e l' avv. L.Casula;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune ha emanato inizialmente due ordinanze (n. 1 e n. 3 del 2013) a carico della Sarcobit (curatela fallimentare) e della Cais (titolare di contratto di affitto d'azienda) per la bonifica e rimozione materiali inquinanti.
Successivamente con l'ordinanza n. 7 del 27.4.2013, qui impugnata, a seguito di avvenuta “ispezione” dei luoghi, in contraddittorio, e di esame della documentazione, l'ordine di provvedere alla bonifica e al ripristino è stato esteso “anche” al proprietario del terreno (Ruggiu Beniamino) che, nel lontano 30.5.1979, aveva affittato l'area alla Sarcobit.
Con ricorso notificato il 18.6.2013 e depositato il 3.7 sono state formulate le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 - mancanza di imputabilità a titolo di dolo o colpa grave in capo al proprietario Ruggiu nella determinazione dell'inquinamento;
2) violazione dell'art. 192 3° comma del D Lgs. 152/2006 e dell'art. 191 par. 2 del Trattato sul funzionamento U.E., nonché eccesso di potere per sviamento – sussistenza del principio “chi inquina paga” – addebito dei costi ambientali solo a chi è causa dell'inquinamento – totale estraneità del proprietario nell'accumulo di rifiuti;
3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità e sviamento – inidoneità e insufficienza del termine assegnato con l'ordinanza (30 giorni) per svolgere le rimozioni e la bonifica dell'area;
4) violazione dell'art. 21 ter della L. 241/1990 e dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 – eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità e violazione dei principi generali in materia di provvedimenti impositivi di obblighi – omessa indicazione, da parte del Comune, delle “modalità di esecuzione” e delle operazioni da compiere –ingiunzione con indicazione di generica bonifica, senza specifica indicazione delle attività in concreto da espletare;
5) violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 e dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento – omesso avviso di avvio del procedimento – mancata facoltà di presentare memorie e documenti nell'ambito del procedimento, da parte del proprietario;
6) violazione dell'art. 3 3° comma della L. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento – mancata disponibilità degli altri atti richiamati (precedenti due ordinanze emesse nei confronti delle 2 società autrici dell'inquinamento);
Qualora, poi, l'ordinanza impugnata dovesse essere qualificata come “ORDINE DI BONIFICA”, correlato alla diversa norma (art. 244 del D.Lgs. 152/2006) vengono sviluppate le seguenti ulteriori sono state formulate anche le seguenti 4 censure:
7) violazione dell' art. 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché vizio di incompetenza (competenza della Provincia, e non del Sindaco, per l'adozione dell'ordinanza);
8) violazione e/o falsa applicazione dell' art. 244 del D.Lgs. 152/2006 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento dei fatti – mancato preventivo accertamento di superamento di soglie/livelli di contaminazione;
9) violazione dell' art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'UE – eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento –mancanza di imputabilità del proprietario – insussistenza di obbligo, ma solo, semmai, facoltà di eseguire la bonifica – comunque indisponibilità delle aree (affittate dal 1979) – omesso esercizio di attività industriale da parte del proprietario – applicazione del principio “chi inquina paga”;
10) violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sviamento – (riproposizione cioè dei vizi nn. 2, 3, 4, 5,6 prospettati in relazione all'art. 192, qualora il provvedimento fosse applicativo invece dell'art. 244) proprietario incolpevole, mancanza di imputabilità, violazione del principio “chi inquina paga” ; termine assegnato insufficiente per l'esecuzione della bonifica; omessa indicazione modalità operative di esecuzione della bonifica; omesso preventivo avviso di avvio del procedimento; mancata disponibilità dei precedenti atti richiamati (ordinanze, deduzioni delle società, verbali dei Carabinieri).
**
Si è costituito in giudizio il Comune sostenendo la legittimità dell'ordinanza impugnata, evidenziando, in particolare, che il contratto di affitto stipulato nel 1979 implicava una forte “collaborazione imprenditoriale ed economica” fra le parti (in quanto la ditta Ruggiu poteva utilizzare il sito come “area di accumulo di materiali inerti” provenienti dalla propria cava e, inoltre, il proprietario avrebbe fornito a Sarcobit il materiale inerte di cava –cfr. artt. 3, 4 e 7 del contratto d'affitto-), nonchè una notevole conoscenza delle attività svolte nell'area, in considerazione della continua frequentazione dell'impianto per effetto dei rapporti di fornitura e di utilizzo dell'area per l'accumulo di inerti.
Alla Camera di consiglio del 31.7.2013 la domanda cautelare è stata riunita al merito.
All'udienza del 5 novembre 2014 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
L'ordinanza sindacale impugnata è stata assunta ai sensi dell'art. 192 comma 3° del D.Lgs. 152/2006, ed è finalizzata alla “RIMOZIONE” dell'accumulo di materiali e rifiuti tossici nel terreno.
I materiali si riferiscono all'attività svolta nell'ambito dell' impianto di produzione di conglomerati bituminosi gestito dalla ditta Sarcobit. Nel 2009 la Sarcobit ha poi affittato il ramo d'azienda alla CAIS srl e tale contratto è stato confermato dal Fallimento Sarcobit.
L'attività Sarcobit-Cais si svolge su terreno concesso in affitto (dal 1979) dall'odierno ricorrente Ruggiu.
L'ordinanza impugnata ha per oggetto l'organizzazione del trasporto in discarica di materiali già accumulati in loco e derivanti dall'attività svolta da Sarcobit-Cais.
In particolare ciò lo si ricava dalle premesse della precedente ordinanza 1/2013, ove si rammenta che il Nucleo Operativo ecologico dei Carabinieri aveva verificato (il 17.1.2013) che la bonifica da sversamento sul suolo di olio combustibile (verificatosi nel luglio 2012) era stata solo parzialmente eseguita con l'asportazione del primo strato di asfalto, con insaccamento del materiale all'interno di 13 big bags, che si trovano però ancora “stoccati” in una porzione di area limitrofa a quella oggetto dell'intervento e mai concretamente avviati allo smaltimento. La ditta esterna incaricata (SEN AMBIENTE) si era limitata alla bonifica del terreno (nel luglio 2012) con l'insaccamento dei rifiuti, lasciati abbandonati nell'area, senza procedere al conseguente doveroso smaltimento.
L'oggetto delle attività da compiere sono state sufficientemente indicate nell'ordinanza , nei 3 punti indicati a pag. 3 del provvedimento:
-avvio allo smaltimento rifiuti a seguito della bonifica dell'area interessata allo sversamento di olio combustibile (13 big bags stoccati);
-bonifica della vasca di contenimento e delle porzioni di terreno limitrofe al muretto di contenimento;
-ripristino dei luoghi con rimozione dei due cumuli di circa 4.000 mc. di rifiuti costituiti da miscele bituminose.
Il contenuto del provvedimento era dunque specifico e determinato, in termini di
20-11-2014 15:12
Richiedi una Consulenza