Regolamento urbanistico. Termine di impugnazione. Decorrenza. Pubblicita' ex art. 10, comma 6, L.n. 115/1942.
T.A.R. Basilicata, Sez. I, 8 settembre 2014, n. 609
N. 00609/2014 REG.SEN.
N. 00476/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2004, proposto da:
Giuseppe Petrocelli, Nunziantonio Faliero, Rosa Faliero e Cosimo Cassano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Maria De Sensi e Gaetano Esposito, come da mandati in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Ponte Nove Luci n. 10 Palazzo Co.Ge. presso lo studio dell'Avv. Carmine Bencivenga;
contro
-Comune di Bernalda, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
-Provincia di Matera, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roberto Brancati, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 1186 dell'8.10.2013, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
-Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliato in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti di
Sig. Giovanni Antenore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
-della Del. C.C. n. 35 del 26.5.2004 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 28.5.2004 al 12.6.2004), con la quale il Comune di Bernalda ha approvato il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, unitamente al presupposto verbale Conferenza di Pianificazione del 21.5.2004;
-della Del. C.C. n. 26 dell'11.5.2004 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 14 al 29.5.2004), con la quale il Comune di Bernalda ha esaminato le osservazioni ed opposizioni al Regolamento Urbanistico, adottato con Del. C.C. n. 1 del 23.1.2004, nella parte in cui non ha integralmente accolto le osservazioni presentate dai Sigg. Giuseppe Petrocelli, Nunziantonio Faliero, Rosa Faliero e Cosimo Cassano, unitamente al presupposto verbale Conferenza di Pianificazione del 5.5.2004;
-della Del. C.C. n. 1 del 23.1.2004 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 28.1.2004 al 12.2.2004), con la quale è stato adottato il predetto Regolamento Urbanistico, unitamente al presupposto verbale Conferenza di Pianificazione del 13.1.2004;
nonché per il risarcimento:
1) in via principale, “in forma specifica delle posizioni soggettive violate, attraverso una coerente modificazione del Regolamento Urbanistico contestato ed un pieno riconoscimento delle aspettative edificatorie degli stessi”;
2) in via subordinata, in forma equivalente mediante “il ristoro integrale del pregiudizio patrimoniale patito, nella misura che sarà determinata in corso di causa”;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Antonio Maria De Sensi, Maurizio Roberto Brancati e Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sigg. Giuseppe Petrocelli, Nunziantonio Faliero, Rosa Faliero e Cosimo Cassano sono proprietari di alcuni terreni, siti nei pressi della Via Concilio Vaticano II del Comune di Bernalda, sui quali erano stati realizzati anche alcuni fabbricati di modeste dimensioni.
Il PRG, approvato con DPGR n. 1368 del 24.6.1980, aveva inserito i predetti terreni nella Zona Impianti e Servizi di uso Pubblico, tra cui anche “locali di spettacolo e attrezzature ricettive alberghiere e commerciali”, previa stipula di apposita convenzione urbanistica, prevedendo una potenzialità edificatoria pari al 60% della superficie utile ed un'altezza massima di 7 metri.
Con Del. G.M. n. 150 del 5.11.2002 il Comune di Bernalda conferiva all'Arch. Antonella Guida ed all'Ing. Guido Dell'Osso l'incarico di redigere il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999.
In data 13.1.2004 la Conferenza di Pianificazione esprimeva parere favorevole sullo schema di Regolamento Urbanistico, predisposto dai professionisti incaricati, il quale inseriva suddetti terreni, insieme ad altri suoli prima destinati a Zona Agricola, nell'ambito del Distretto Perequativo di Nuovo Impianto, dove, previa formazione di apposito Piano attuativo di iniziativa privata o pubblica, potevano essere costruiti nuovi insediamenti residenziali, aventi un'altezza massima di 11 m., con un indice di fabbricabilità territoriale (comprensivo delle strade e delle aree verdi e destinate a servizi) pari a 1 mc./mq. ed un indice di fabbricabilità fondiaria medio (da calcolare sul solo lotto edificatorio) di 2 mc./mq., da cui dovevano essere detratti i volumi già realizzati. Ma tutto ciò risultava condizionato dalla prescrizione dell'obbligo di cedere gratuitamente al Comune il 30% di tali aree, che dovevano essere utilizzate sia per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sia per il trasferimento dei preesistenti diritti edificatori alle sopraelevazioni dei proprietari degli immobili, siti nel Centro Storico, che secondo la Soprintendenza doveva essere tutelato per il suo valore storico-ambientale.
Con Del. C.C. n. 1 del 23.1.2004 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 28.1.2004 al 12.2.2004) il Comune adottava Regolamento Urbanistico.
Dopo la pubblicazione dell'atto di adozione i Sigg. Giuseppe Petrocelli, Nunziantonio Faliero, Rosa Faliero e Cosimo Cassano con apposite istanze chiedevano:
1) in via principale, di mantenere la precedente destinazione e disciplina urbanistica;
2) in via subordinata, l'aumento dell'indice di fabbricabilità territoriale da 1 a 2 mc./mq. ed il non conteggio dal calcolo dell'indice di fabbricabilità territoriale dei volumi già costruiti, che potevano essere oggetto di ristrutturazione e/o di demolizione e ricostruzione.
I professionisti, che avevano redatto il Regolamento Urbanistico, ritenevano accoglibile la predetta richiesta, formulata in via subordinata.
Nella seduta del 5.5.2004 la Conferenza di Pianificazione, dopo aver evidenziato la differente destinazione urbanistica tra il precedente PRG (Impianti e Servizi di uso Pubblico) e quella del Regolamento Urbanistico (residenziale), integrava l'art. 16 delle N.T.A., prevedendo sia che le aree, precedentemente destinate ad Impianti e Servizi di uso Pubblico, non dovevano effettuare alcuna cessione gratuita del 30% al Comune, sia che i volumi ivi realizzati non dovevano essere computati nel calcolo dell'indice di fabbricabilità territoriale.
Con Del. C.C. n. 26 dell'11.5.2004 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 14 al 29.5.2004) veniva recepita la suindicata decisione della Conferenza di Pianificazione.
Nella seduta del 21.5.2004 la Conferenza di Pianificazione confermava quanto statuito con la predetta Del. C.C. n. 26/2004.
Con Del. C.C. n. 35 del 26.5.2004 (pubblicata nell'Albo Pretorio dal 28.5.2004 al 12.6.2004) veniva approvato il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999.
Le suindicate Delibere C.C. nn. 1, 26 e 35 del 2004, unitamente a presupposti verbali della conferenza di Pianificazione, sono state impugnate con il presente ricorso (notificato il 28/29/30.9.2004 e depositato il 14.10.2004), deducendo:
1) in via principale: a) violazione del principio di eguaglianza e dell'art. 3 L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, mancata e/o errata considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto il Comune non aveva congruamente motivato la drastica riduzione volumetrica dei terreni dei ricorrenti ed i vantaggi riconosciuti alle precedenti zone agricole; b) violazione dell'art. 33, comma 3, L.R. n. 23/1999 e/o dei principi in materia di perequazione, in quanto non era stato tenuto conto della precedente disciplina urbanistica;
2) in via subordinata, in caso di reiezione dei predetti due motivi di impugnazione, la violazione dell'art. 38, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000, in quanto le impugnate Delibere C.C. n. 26 dell'11.5.2004 e n. 35 del 26.5.2004 era state emanate dopo la pubblicazione in data 14.4.2004 del Decreto del Prefetto di Matera di convocazione dei comizi elettorali il 13.6.2004 per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bernalda.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
All'Udienza Pubblica del 22.5.2014 il ricorso in esame passava in decisione.
DIRITTO
Si prescinde dall'esame dell'irricevibilità del ricorso in esame, tenendo conto esclusivamente della pubblicazione nell'Albo Pretorio del provvedimento conclusivo di approvazione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, Del. C.C. n. 35 del 26.5.2004, da cui discende che il termine decadenziale di impugnazione scadeva il 26.9.2004, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario in data 28.9.2004.
Ciò anche perché non si conoscono le date di pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico e dell'adempimento dell'ulteriore formalità della pubblicazione di un avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico, prescritte dall'art. 10, comma 6, L. n. 1150/1942, non derogato dall'art. 36 L.R. n. 23/1999.
Sul punto, va rilevato che questo TAR con le Sentenze nn. 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602 e 605 del 16.12.2011 ha applicato, anche con riferimento al Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 7771 del 25.11.2003; TAR Lazio Sez. II Sent. 15500 del 4.6.2010) secondo cui il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni inizia a decorrere dal momento conclusivo dell'ultima delle suddette misure conoscitive, indicate dal citato art. 10, comma 6, L. n. 1150/1942.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Non può essere accolto il primo motivo di impugnazione.
Innanzitutto, va richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui in sede di adozione e/o approvazione di uno strumento urbanistico generale le scelte di zonizzazione dell'Amministrazione costituiscono apprezzamento di merito e/o sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità, sottratto al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, eccetto i casi in cui siano inficiate da errori di fatto e/o da abnormi illogicità o palese irragionevolezza.
Pertanto, le scelte discrezionali dell'Amministrazione, contenute in uno strumento urbanistico generale, non necessitano di una motivazione specifica, eccetto alcuni casi, come per es. il superamento degli standards minimi di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 o con riferimento a terreni già oggetto di convenzione di lottizzazione e/o di provvedimenti di diniego di permesso di costruire, annullati dal Giudice Amministrativo (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 1 dell'8.1.1986).
Queste ultime ipotesi, però, non ricorrono nella fattispecie in esame.
Inoltre, va richiamato il prevalente orientamento giurisprudenzale (cfr. per es. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 1476 del 13.12.2010; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2837 del 9.6.2008; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2411 del 14.5.2007; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 7626 del 30.12.2005; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1191 del 4.3.2003; TAR Umbria Sent. n. 138 de 26.4.2012; TAR Bari Sez. III Sent. n. 398 del 25.2.2012; TAR Napoli Sez. VIII Sent. n. 4630 del 6.10.2011; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 805 del 22.7.2011; TAR Trento Sent. n. 306 del 16.12.2009; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 1554 del 2.12.2008), secondo cui la motivazione delle scelte di uno strumento urbanistico può desumersi dai criteri generali seguiti nell'impostazione del Piano.
Sul punto, va evidenziato che con la Relazione Illustrativa al Regolamento Urbanistico è stato specificato che nel Comune di Bernalda erano state interamente sfruttate tutte le aree edificabili con destinazione residenziale del precedente PRG, mentre erano state realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dallo stesso PRG: nuove scuole, tra cui l'Istituto Commerciale; Stadio, Palazzetto dello Sport, Piscina comunale ed altre strutture sportive; aree verdi attrezzate, parco urbano del fosso San Rocco e nuovi grandi parcheggi a San Donato ed in prossimità delle sede municipale (cfr. pag. 5).
Inoltre, con la predetta Relazione Illustrativa è stato precisato che, tenuto conto della conformazione orografica dell'ambito urbano di Bernalda, delimitato da ampi fossati, l'esigenza di nuove aree residenziali poteva essere soddisfatta nell'unica area pianeggiante ancora disponibile, dove si trovano anche i terreni dei ricorrenti, destinata dal precedente PRG in parte a Zona Agricola ed in parte a Zona Impianti e Servizi di uso Pubblico, dove erano già state costruiti il Palazzetto dello Sport, la Piscina comunale, la nuova viabilità ed i relativi parcheggi (cfr. pag. 18).
Tali circostanze non state smentite dai ricorrenti.
Pertanto, dalle predette parti della Relazione Illustrativa al Regolamento Urbanistico risulta evidente che il Comune di Bernalda aveva già realizzato tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed ampiamente sfruttato la Zona del PRG destinata Impianti e Servizi di uso Pubblico, mentre risultava necessaria la costruzione di nuova edilizia residenziale, che poteva essere localizzata nell'unica area pianeggiante ancora disponibile, dove si trovano anche i terreni dei ricorrenti, rientranti nell'ambito dell'ex Zona Impianti e Servizi di uso Pubblico.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi sufficientemente motivata la scelta necessaria del Comune di Bernalda di inserire i terreni dei ricorrenti, insieme a quelli precedentemente destinati a Zona Agricola, nell'ambito del Distretto Perequativo di Nuovo Impianto e della relativa disciplina.
E per quanto riguarda quest'ultimo profilo va rilevato che, diversamente dai terreni, prima destinati ad uso agricolo, quelli dei ricorrenti non sono colpiti dalla cessione gratuita del 30% al Comune, per interventi di edilizia residenziale pubblica e/o per il trasferimento dei preesistenti diritti edificatori alle sopraelevazioni dei proprietari degli immobili, siti nel Centro Storico, che secondo la Soprintendenza doveva essere tutelato per il suo valore storico-ambientale.
Inoltre, è stata accolta anche l'istanza dei ricorrenti, dell'esclusione dal calcolo dell'indice di fabbricabilità territoriale dei volumi già realizzati, beneficio non applicato ai proprietari dei terreni, prima destinati a Zona Agricola.
L'unica pretesa dei ricorrenti non accolta è stata quella volta a conseguire l'aumento dell'indice di fabbricabilità territoriale da 1 a 2 mc./mq..
Al riguardo, va evidenziato che l'impugnato Regolamento Urbanistico ha previsto per i terreni in questione l'altezza massima di 11 m., il rapporto di copertura massima (tra la superficie coperta e l'intera area del lotto edificabile) del 30%, l'indice di fabbricabilità territoriale (comprensivo delle strade e delle aree verdi e destinate a servizi) di 1 mc./mq. e l'indice di fabbricabilità fondiaria medio (da calcolare sul solo lotto edificatorio) di 2 mc./mq..
Pertanto, tenuto conto della circostanza che l'indice di 2 mc./mq. è comunque riconosciuto nell'ambito del lotto edificatorio, deve ritenersi che la pretesa dei ricorrenti non sia molto distante da quanto effettivamente riconosciuto dal Comune.
Secondo quanto affermato dai ricorrenti il precedente PRG prevedeva una potenzialità edificatoria pari al 60% della superficie utile ed un'altezza massima di 7 metri.
Ma dall'unica pagina, che comprende la parte finale dell'art. 5 e l'art. 6 delle NTA del precedente PRG, depositata dalla Regione, risulta, oltre all'altezza massima di 7 m., l'indice di fabbricabilità territoriale 0,30 mc./mq., l'indice di fabbricabilità fondiaria 0,40 mc./mq., il lotto minimo di 2.000 mq. ed il rapporto di copertura massima 1/15.
Anche se non è stata acquisita in giudizio la prova di quanto affermato dai ricorrenti, va comunque rilevato che le eventuali condizioni peggiorative sotto il profilo della maggiore volumetria, consentita dal PRG, risultano ampiamente compensate dalla più redditizia destinazione residenziale, anche perché i ricorrenti non hanno dimostrato la necessità dell'insediamento di “locali di spettacolo e attrezzature ricettive alberghiere e commerciali”, previa stipula di apposita convenzione urbanistica, prevista dall'art. 6 delle vecchie NTA del PRG.
Va respinto anche il secondo motivo di impugnazione.
Infatti, ai sensi dell'art. 33, comma 3, L.R. n. 23/1999 “la valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio l'indifferenza delle determinazioni del Piano Operativo o del Regolamento Urbanistico, rispetto al valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento della formazione del piano”.
Ma, come già statuito da questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 451 del 31.7.2013), tale norma va interpretata nel senso che il valore dei suoli, da porre a base delle diverse modalità di perequazione urbanistica, è quello derivante dallo stato di fatto e di diritto originato dal Regolamento Urbanistico, tenuto conto della circostanza che l'art. 15, comma 4, L.R. n. 23/1999, nel disciplinare i Piani Operativi, collega espressamente le “politiche perequative” nell'ambito dei Distretti Urbani, previsti da tali strumenti attuativi, con i “regimi immobiliari interessati” dall'attuazione dei Piani Operativi e perciò con i regimi urbanistici stabiliti dal nuovo assetto urbanistico.
Dalla predetta norma si evince soltanto che vanno preservati i diritti edificatori, connessi alla legittima edificazione esistente, ma tale conservazione va disciplinata secondo i parametri stabiliti dal nuovo Regolamento Urbanistico, per cui può capitare che tali parametri risultano completamente assorbiti dagli esistenti fabbricati oppure consentano un'ulteriore edificazione.
Infine, non può essere accolto il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, proposto in via subordinata, in caso di reiezione dei due precedenti motivi già esaminati.
Ai sensi dell'art. 38, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 i Consigli Comunali “durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.
Pur tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti (cfr. TAR Bari Sez. II n. 541 del 4.4.2011; TAR Veneto Sez. II n. 6478 del 14.12.2010; TAR Veneto Sez. II n. 6059 del 17.11.2010; TAR Catania Sez. III n. 2194 del 22.12.2009; mentre TAR Bari Sez. II n. 382 del 3.2.2004 limita l'applicazione dell'art. 38, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000 “soltanto a quelle fattispecie in cui il Consiglio Comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza intereferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore”), il Collegio ritiene condivisibile il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia Sent. n. 585 del 30.8.2006), secondo cui una delibera consiliare, emanata dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, può essere annullata solo in caso di motivazione inesistente e/o di palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta.
Ma la Del. C.C. n. 35 del 26.5.2004 ha specificato che l'approvazione del Regolamento Urbanistico risultava urgente, attesocchè la prolungata vigenza delle misure di salvaguardia determinava “un aumento del carico di lavoro dei componenti dei competenti Uffici già oberati” e produceva una situazione di incertezza per l'esame delle “numerose pratiche di condono edilizio rimaste sospese”, per cui risultava necessario sottrarre gli ambiti urbani “a qualsiasi ipotesi di utilizzo disorganico e privo della necessaria attività di programmazione e pianificazione”.
Comunque, la censura in commento risulta anche irrilevante, in quanto il nuovo Consiglio Comunale, formatosi in seguito alle elezioni del 13.6.2004, avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela (sul punto cfr. per es. Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana Sent. n. 94 del 31.1.2012, di conferma della Sentenza TAR Catania Sez. I n. 3009 del 13.7.2010), annullando l'impugnato Regolamento Urbanistico, ma non lo ha fatto, per cui deve ritenersi che la disciplina urbanistica, che ci occupa, sia stata condivisa anche dal neo eletto Consiglio Comunale.
Né può trovare applicazione nella specie quanto affermato con la Sentenza TAR Veneto Sez. II n. 1118 del 6.8.2012, in quanto essa si riferisce all'impugnazione di un atto emanato dal Commissario ad acta regionale, in sostituzione del Consiglio Comunale.
In ogni caso, va evidenziato che l'art. 44, comma 1, L.R. n. 23/1999, come modificato dall'art. 43 L.R. n. 7/2003 stabiliva che il Regolamento Urbanistico doveva essere emanato entro il 31.3.2004 e ciò costituiva un valido motivo di urgenza e/o di indifferibilità per la sua immediata approvazione mediante le impugnate Delibere C.C. n. 26 dell'11.5.2004 e n. 35 del 26.5.2004, anche se emanate dopo la pubblicazione in data 14.4.2004 del Decreto del Prefetto di Matera di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bernalda del 13.6.2004 (per fattispecie analoghe cfr. TAR Brescia Sez. I Sentenze n. 4 del 9.1.2013 e n. 1732 del 14.5.2010; TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 29085 del 29.7.2010).
A quanto sopra consegue la reiezione della domanda impugnatoria.
Da tale reiezione discende automaticamente il rigetto del risarcimento in forma specifica.
Ma anche la negazione del risarcimento in forma equivalente, peraltro non provato, in quanto, ai fini dell'ammissibilità del risarcimento dell'interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell'illegittimità degli atti e/o provvedimenti impugnati.
Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. i ricorrenti vanno condannati al pagamento nei confronti della Regione Basilicata delle spese di lite, liquidate in dispositivo; mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio con riferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della costituita Regione Basilicata delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi 2.000,00 €, oltre IVA e CPA; Spese compensate nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Giancarlo Pennetti, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
12-09-2014 23:10
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