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Sentenza

Pubblico impiego. Rapporto di lavoro costituito in via di fatto. Fonte del credi...
Pubblico impiego. Rapporto di lavoro costituito in via di fatto. Fonte del credito retributivo ex art. 2126 c.c.. Prescrizione. Quinquennale.
Cons. St., Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5247

N. 05247/2014

N. 03654/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 3654 del 2004, proposto da Turcone Angela Rosa, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Russo e Bruno Carbone, con domicilio eletto presso Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana 85;

contro

Comune di Santa Maria Capua Vetere;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 3699/2003, resa tra le parti, concernente il riconoscimento rapporto di pubblico impiego ed il pagamento di differenze retributive


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero, nessuno essendo comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La sig.ra Angela Rosa Turcone ha prestato attività lavorativa di insegnante alla scuola magistrale del Comune di Santa Maria Capua Vetere “Cappabianca”, in virtù del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 20 aprile 1985, successivamente prorogato, sino alla conclusione dell'anno scolastico 1991-1992.

Quindi, con ricorso proposto nel 1997 adiva il TAR Campania – sede di Napoli chiedeva l'accertamento del rapporto di pubblico impiego a tempo determinato e la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, oltre alla regolarizzazione della propria posizione dal punto di vista previdenziale.

Il TAR adito:

- accertava la sussistenza degli indici della subordinazione propria del rapporto di pubblico impiego, contestualmente dichiarandone la nullità, per violazione dell'obbligo di assunzione mediante pubblico concorso, sancito dall'art. 3 del testo unico degli impiegati civili dello stato di cui al d.p.r. n. 3/1957 e dalla legislazione in allora vigente relativa alle assunzioni alle dipendenze degli enti locali;

- respingeva la domanda di condanna al pagamento delle differenze stipendiali ex art. 2126 cod. civ., statuendo che al momento della proposizione della domanda il credito retributivo si era prescritto per effetto del decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. civ.;

- accoglieva unicamente la domanda concernente la regolarizzazione della posizione lavorativa dal punto di vista previdenziale.

La sig.ra Turcone contesta nel presente appello il rigetto della domanda volta a conseguire le differenze stipendiali, negando che si applichi la prescrizione quinquennale ritenuta dal giudice di primo grado. Ad avviso dell'appellante, infatti, non si verte nel caso previsto dal sopra citato art. 2948, n. 4), cod. civ., ma nell'ipotesi di prescrizione ordinaria decennale dell'actio iudicati, perché nel caso di specie il diritto del lavoratore , ma dalla statuizione giurisdizionale che accerta il rapporto di pubblico impiego.

L'amministrazione comunale appellata non si è costituita.

DIRITTO

L'appello deve essere respinto, essendo infondato l'assunto su cui esso si impernia, e cioè che fonte del credito retributivo conseguente all'accertamento di un rapporto di pubblico impiego costituito in via di fatto sia la >. E' dunque l'ordinamento giuridico, attraverso la legge, ad individuare da quali fattispecie astratte sorgono diritti di credito, laddove la sentenza è l'atto che ne accerta la sussistenza in concreto e ne legittima l'esecuzione coattiva.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune di Santa Maria Capua Vetere.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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