Poliziotta viene ritenuta non idonea a causa di un «tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme». Ove la candidata depositi certificazione attestante l'avvenuta rimozione la Commissione ha il dovere di accertarlo.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14 novembre - 5 dicembre 2013, n. 5779
Presidente Cirillo – Estensore D'Alessio
Fatto e diritto
1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell'art. 70 del c.p.a., dei due ricorsi che risultano legati dall'evidente vincolo della connessione sia soggettiva che oggettiva.
2.- La signora Simona De Gabrieli aveva partecipato alla selezione per il reclutamento di n. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato ed era stata ritenuta non idonea per carenza dei requisiti fisici, a causa di un «tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme», ai sensi dell'art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2), lett. B del D.M. n. 198 del 2003.
Con un primo ricorso (n. 208 del 2012) aveva impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il giudizio di non idoneità, il conseguente provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva, nonché la graduatoria finale di merito del concorso.
3.- Il T.A.R. per il Lazio, avendo rilevato che non risultava impugnata la graduatoria del concorso, nel frattempo pubblicata sul sito dell'Amministrazione e con avviso sulla GU, Serie Speciale Concorsi, n. 93 del 25 novembre 2011, con sentenza della Sezione I Ter, n. 1189 del 3 febbraio 2012 ha dichiarato il ricorso improcedibile.
Tale decisione è stata appellata dalla signora De Gabrieli e questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sulla domanda cautelare, con ordinanza n. 1541 del 20 aprile 2012, l'ha accolta tenuto conto che l'appellante aveva dedotto «di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. avverso la graduatoria… nonché di aver rimosso il tatuaggio in questione prima della visita medica che ha comportato l'immediata esclusione dell'interessata dal concorso, circostanze non contrastate dall'Amministrazione».
4.- La ricorrente aveva, infatti, proposto davanti al T.A.R. per il Lazio un secondo ricorso (n. 1886 del 2012) avverso la graduatoria della selezione e gli atti ad essa presupposti.
5.- Il T.A.R. per il Lazio, con la pure appellata sentenza n. 2631 del 13 marzo 2013, avendo rilevato che il Consiglio di Stato aveva «accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio n. 1189/2012», riguardante «il medesimo provvedimento di esclusione della ricorrente», ha ritenuto improcedibile, per carenza di interesse, anche tale (secondo) ricorso.
6.- La signora De Gabrieli ha appellato anche tale decisione (con il ricorso n. 4346 del 2013) sostenendone l'erroneità.
7.- Nel frattempo, a seguito della citata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1541 del 20 aprile 2012, l'interessata è stata ammessa, il 18 giugno 2012, al prosieguo degli accertamenti attitudinali al termine dei quali, come si rileva dagli atti, la stessa è stata riconosciuta idonea al servizio di polizia.
Successivamente, la Commissione esaminatrice per la procedura selettiva in questione ha proceduto, in data 7 luglio 2012, alla valutazione dei titoli della appellante rilevando che la stessa era stata sottoposta il 18 giugno al prosieguo dei prescritti accertamenti attitudinali «al termine dei quali è stata riconosciuta idonea al servizio di polizia, con riserva di rivederne la posizione allorquando l'Organo giurisdizionale adito avrà espresso un giudizio nel merito».
8.- Questa Sezione, avendo ritenuto che, per risolvere la questione oggetto dei due ricorsi, l'Amministrazione dovesse comunicare gli esiti delle ulteriori valutazioni compiute, anche sulla base dei contenuti della citata ordinanza cautelare n. 1541 del 20 aprile 2012, circa l'idoneità dell'appellante ai requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198, aveva disposto, con ordinanza n. 2341 del 21 giugno 2013, specifico incombente istruttorio.
9.- Dalla documentazione trasmessa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in esito alla predetta ordinanza, non si rileva peraltro l'avvenuta effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari sulla idoneità fisica dell'appellante al servizio di polizia.
Da tali atti si rileva tuttavia che l'interessata si collocherebbe utilmente in graduatoria con punti 9,875.
10.- Tutto ciò premesso, non si può ritenere che la signora De Gabrieli non abbia interesse alla decisione dei ricorsi da lei proposti avverso l'esclusione dalla procedura selettiva in questione. Infatti risulta dagli atti che l'Amministrazione ha proceduto a valutare l'interessata «con riserva» per poi rivederne la posizione all'esito dei ricorsi da lei proposti.
Devono pertanto essere riformate le sentenze appellate che avevano dichiarato improcedibili per carenza di interesse i due ricorsi proposti dall'interessata.
11.- Quanto al merito della questione, risulta dagli atti che la signora De Gabrieli era stata ritenuta non idonea al servizio di polizia dalla apposita Commissione medica, in data 8 novembre 2011, a causa di un «tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme».
Dallo stesso verbale della visita medica si rileva peraltro che l'interessata aveva depositato due certificati dermatologici «per rimozione tatuaggio»; nelle note del medesimo verbale si rileva anche che la Commissione medica aveva rilevato che il tatuaggio, in corrispondenza della caviglia, risultava «rimosso solo parzialmente».
12.- L'interessata ha depositato peraltro in giudizio documentazione (fotografica e sanitaria) attestante l'avvenuta rimozione del tatuaggio e, quindi, attestante il possesso dei requisiti, anche fisici, che erano necessari per poter essere ammessi alla selezione in questione.
Tale circostanza questa Sezione ha chiaramente evidenziato nell'ordinanza cautelare con la quale ha sospeso l'esclusione dell'interessata dalla procedura selettiva.
13.- Sulla base di tali elementi ed alla luce della documentazione depositata in giudizio (non contrastata dall'Amministrazione), ritiene la Sezione che le doglianze dell'interessata debbano essere favorevolmente considerate e che non possa pertanto ritenersi legittimo il definitivo giudizio di non idoneità al servizio di polizia espresso dalla apposita Commissione medica nella seduta dell'8 novembre 2011.
Infatti, la Commissione medica avrebbe dovuto considerare che erano stati effettuati recenti interventi dermatologici per la rimozione del tatuaggio, con effetti all'epoca della visita ritenuti parziali, e sottoporre l'interessata ad una successiva ed ulteriore definitiva visita sanitaria al fine di verificare l'effettivo completamento del processo di rimozione.
14.- In conclusione, per i motivi esposti, gli appelli riuniti devono essere accolti.
Resta ferma peraltro ogni definitiva valutazione dell'Amministrazione sulla questione.
15.- Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, in riforma delle sentenze del T.A.R. per il Lazio n. 1189 del 2012 e n. 2631 del 2013, annulla il provvedimento di esclusione originariamente impugnato.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
09-01-2014 00:19
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