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Sentenza

Piano regionale delle coste nella Regione Puglia. Concessioni demaniali marittim...
Piano regionale delle coste nella Regione Puglia. Concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative. Regione Puglia. Piano regionale delle coste. Piano Comunale delle coste. Rilascio di nuove concessioni demaniali e ampliamento di quelle esistenti nelle more del procedimento di approvazione.
Cons. St., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4788

N. 04788/2014

N. 08076/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 8076 del 2013, proposto da:
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92;

contro

Lucia Pacella, quale titolare e legale rappresentante dell'Hotel Miramare, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso Paolo Maldari in Roma, via Filippo Corridoni, 4;

nei confronti di

Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione I, 18 settembre 2013, n. 1952, resa tra le parti, concernente concessione demaniale marittima.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lucia Pacella quale legale rappresentante dell'Hotel Miramare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 marzo 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Francesconi e Coccioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Pacella Lucia è titolare di concessione demaniale marittima, relativa ad un'area di mq. 225 in località Lido Conchiglie del Comune di Gallipoli (autorizzazione n. 22 del 17 maggio 2008 al subingresso nella licenza n. 487 del 31 agosto 2004).

Con istanza prot. n. 13420 del 15 marzo 2011, richiedeva il rilascio del titolo per l'adeguamento alla L.R. Puglia 23 giugno 2006, n. 17, della concessione demaniale, con contestuale annessione di relitti ed il potenziamento igienico-sanitario della spiaggia a servizio dell'Hotel Miramare (realizzazione di chiosco bar con annesso laboratorio e deposito merci, locale infermeria, distinti WC, locale doccia, pedana in legno per sosta disabili, passerelle in legno).

L'istanza veniva respinta con del provvedimento del Comune di Gallipoli - U.O. n. 15 quater Ufficio Demanio, prot. n. 25820 datato 25/06/2012.

Il provvedimento veniva impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ed, in particolare, alla nota prot. n. 80006 del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Gallipoli datata 1° marzo 2012, della nota del Servizio Demanio della Regione Puglia prot. n. 8026 dell'11 maggio 2012, della nota del Servizio Demanio della Regione Puglia prot. n. 10115 datata 12 giugno 2012 e della circolare n. AOO_108_23/02/2012 - 0003195 della Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Demanio Marittimo.

2. Il diniego è stato formulato in base a un duplice ordine di considerazioni, ritenendo:

 (prot. n. 80006 dell'1/3/2012, dal seguente tenore: “l'attuale concessione demaniale consente la possibilità di mantenere ombrelloni e sedie sdraio. Nel caso in specie l'originaria concessione andrebbe a modificarsi in una struttura che assume i connotati di uno stabilimento balneare. Tale circostanza non è prevista nel vigente piano regolatore generale ed è, altresì, in contrasto con le previsioni del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (P.U.T.T.). La realizzazione di uno stabilimento balneare va sottoposta alle procedure previste dal piano delle coste”);

 (parere prot. 19231 del 15/5/2012: “potendosi ravvisare la natura di “area relitta” ogni qualvolta l'area sia priva di propria autonomia funzionale per dimensioni, ubicazione, conformazione, accessibilità e suscettibilità di utilizzazione anche economica della stessa”).

3. Il ricorso, in relazione al capo dell'area relitta, è stato respinto.

4. L'ulteriore questione da trattare attiene alla realizzazione delle opere progettate dalla ricorrente, che il Comune di Gallipoli ritiene non assentibili, comportando (secondo il richiamato parere dell'UTC) la trasformazione dell'area in concessione in uno stabilimento balneare, in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale (PRG) e del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT) e da sottoporre “alle procedure previste dal piano delle coste”.

La sentenza impugnata ha osservato che le opere programmate (una volta eliminato il chiosco-bar) non appaiono tali da snaturare l'area in concessione, utilizzata per i clienti dell'albergo, che anche per questo non può dirsi trasformata in uno stabilimento balneare.

Tanto premesso, la richiesta di ampliamento dell'area in concessione e la realizzazione di opere su di essa non può essere negata, sul presupposto che occorra attendere il piano comunale delle coste, avendo questa Sezione già ravvisato l'illegittimità di una tale scelta e considerato necessario applicare le disposizioni del piano regionale delle coste.

La sentenza impugnata ha richiamato, in funzione motivazionale, il proprio precedente 22 maggio 2013, n. 1169.

5. Ha proposto ricorso in appello la Regione Puglia deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17; la violazione e falsa applicazione dell'art. 8.1 delle norme tecniche di attuazione; violazione e falsa applicazione dei commi 251 e 252 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del d.m. 30 luglio 1998, n. 343.

6. Il ricorso in appello è infondato alla luce del recentissimo precedente della Sezione (VI, 28 gennaio 2014, n. 432).

Il fulcro della controversia consiste nello stabilire se, in base alla pertinente normativa regionale pugliese, possa ritenersi che, all'indomani della definitiva approvazione del piano regionale delle coste, ma nelle more dell'adozione dei singoli piani comunali, agli enti locali sia comunque consentito o resti precluso l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, tramite il rilascio di nuove concessioni ovvero attraverso l'ampliamento di concessioni già in precedenza assentite.

La questione deve essere affrontata e risolta avendo riguardo – per un verso – alle previsioni di cui agli artt. 16 e 17, legge regionale n. 23 giugno 2006, n. 17 e – per altro verso – alle stesse prescrizioni desumibili dal piano regionale approvato nel novembre del 2011.

In particolare:

- il comma 1 dell'art. 17 ha stabilito che, nelle more dell'approvazione del piano regionale delle coste (p.r.c.), avrebbe dovuto considerarsi sostanzialmente precluso il rilascio di nuove concessioni, rimanendo consentito ai comuni il rinnovo delle concessioni già in precedenza rilasciate;

- il successivo comma 2 ha, invece, stabilito che “fino all'approvazione dei piani comunali delle coste (p.c.c.) i comuni applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal piano regionale delle coste”.

In primo luogo, il raffronto fra i commi 1 e 2 dell'art. 17, cit. rende chiaro che:

- nelle more dell'approvazione del p.r.c., il legislatore regionale ha ritenuto d'inibire in via generale l'esercizio dell'attività concessoria (in specie, in sede di rilascio di nuove concessioni), onde evitare che tale rilascio, avvenendo nella totale assenza di un qualunque quadro disciplinare di riferimento, producesse una sorta di ‘effetto di spiazzamento' in danno della complessiva regolamentazione d'imminente adozione e attuazione.

A tal fine, il novero delle attività comunque consentite nel corso di tale delicatissimo frangente temporale veniva individuato attraverso la tecnica del ‘numerus clausus' (ex art. 17, comma 1, lettere da a) a f)), con elencazione evidentemente tassativa e inestensibile;

- al contrario, all'indomani dell'approvazione del p.r.c. e nelle more dell'approvazione dei singoli p.c.c., il legislatore regionale – con formula volutamente ampia – ha ammesso il riavvio da parte dei comuni dell'attività concessoria in tutta la sua estensione (è da ritenersi: anche attraverso il rilascio di nuovi titoli concessori, cui è certamente da assimilare l'ampliamento fisico delle preesistenti concessioni, come nel caso che qui viene in rilievo).

L'unico limite espresso che la richiamata legge regionale pone al riespandersi dei poteri, prerogative e facoltà ricollegabili all'esercizio dell'attività concessoria è rappresentato dal fatto che essa debba avvenire in applicazione “[delle] disposizioni rivenienti dal p.r.c.”.

Quindi, il legislatore regionale ha reso chiaro come l'approvazione del p.r.c. costituisse il presupposto – per così dire – necessario e sufficiente per ammettere il riavvio dell'attività concessoria, da parte dei comuni, e come dovessero conseguentemente essere limitate a casi residuali le ipotesi in cui la mancata approvazione del p.c.c. sarebbe risultata ostativa all'assenso per nuove concessioni.

In definitiva, all'indomani dell'approvazione del p.r.c. (e nelle more dell'approvazione dei singoli p.c.c.), la regola è rappresentata dalla possibilità di procedere al rilascio delle concessioni (e a tal fine i comuni dovranno rinvenire nell'ambito delle dettagliate previsioni dello stesso p.r.c. i relativi presupposti, condizioni e limiti), mentre l'eccezione sarà rappresentata dalle ipotesi – a questo punto, residuali – in cui la mancata approvazione dei p.c.c. precluda comunque il rilascio delle discusse concessioni.

Tuttavia, un tale effetto preclusivo dovrà essere verificato caso per caso e motivatamente limitato alle sole ipotesi in cui la mancata approvazione del piano comunale palesi una lacuna non colmabile attraverso il ricorso alla lettura e all'interpretazione del piano regionale.

7. Sussistono giusti motivi, in relazione alla incertezza normativa determinata dalla struttura stessa della pianificazione multilivello impingente nella materia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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