Per il Tar italianizzare il proprio nome di origine albanese Erzen in Emilio favorisce l'integrazione.-
TAR Lombardia, sez. I, sentenza 18 - 20 dicembre 2013, n. 2899
Presidente/Estensore Mariuzzo
Fatto e diritto
Con ricorso notificato il 22.9.2009 il signor Ermen Muca di origine albanese, ma allo stato cittadino italiano a seguito di matrimonio contratto nel 2003 con la sig.ra Silvia Fichera, ha impugnato il diniego opposto dal Prefetto di Como di poter mutare il suo nome in quello di Emilio, con il quale è ormai da anni chiamato nella vita lavorativa e tramite il quale avverte felicemente la sua avvenuta integrazione nella collettività italiana.
Egli assume che il ridetto mutamento sarebbe necessario, posto che, svolgendo la sua attività di lavoro nella vicina Svizzera, sarebbe non infrequentemente fermato da parte delle forze dell'ordine per controlli all'atto del passaggio quotidiano della frontiera, apparendo non verosimile che egli sia un cittadino italiano: il che si tradurrebbe in continui disagi, non esclusi i conseguenti ritardi per accedere al posto di lavoro.
Nella motivazione addotta a sostegno del pronunciato diniego il Prefetto di Como ha rilevato che, nella comparazione tra l'interesse pubblico alla stabilità del nome, apprezzabile nei rapporti con la pubblica Amministrazione e in ogni altro rapporto giuridico e il privato interesse al detto mutamento, sarebbe palesemente preminente il primo, non essendo tra l'altro sufficientemente provate le ragioni di fatto illustrate nella prodotta domanda.
Osserva, al riguardo, il Collegio che il disagio asseritamente patito nel transito giornaliero del confine Italia - Svizzera e viceversa, nonché i ritardi causati dai richiamati controlli alla dogana non sono stati enunciati nella domanda presentata al Prefetto di Como e dunque non possono essere presi in considerazione quanto al riscontro della legittimità dell'opposto diniego.
Nella domanda, la cui copia è stata prodotta in giudizio, si fa, infatti, esclusivo riferimento a situazioni di “lacerante vergogna” nei rapporti con terzi e di “gravi pregiudizi” scaturenti dall'immediata conoscenza della sua origine albanese tratta dal nome che porta, il che potrebbe in futuro pregiudicare la crescita di un figlio della tenera età di sei anni.
Osserva, al riguardo, il Collegio che l'aspirazione del ricorrente, che ha già conseguito la cittadinanza italiana, appare degna di riconoscimento, essendo espressione della volontà di un'ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei rapporti interpersonali, ma nella stessa collettività nazionale.
La circostanza, che appare peraltro attendibile, di essere già chiamato in via di mero fatto con il nome di Emilio conferma l'esistenza di questa aspirazione, che troverebbe definitivo riconoscimento anche davanti alla legge, sancendo dunque in modo definitivo l'avvenuto ingresso nel nuovo Paese, che il ricorrente considera già all'evidenza come proprio.
Se, quindi, deve pur convenirsi con l'esistenza di un interesse pubblico alla stabilità del nome soprattutto nei rapporti con la pubblica Amministrazione, da un lato la situazione personale del deducente appare da un lato credibile e, dall'altro, la domanda presentata consta essere fondata su una significativa e assai apprezzabile motivazione, nei termini sopra illustrati: il che consente di qualificare il relativo interesse come preminente rispetto a quello pubblico richiamato dal Prefetto di Como.
Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono, peraltro, essere compensate tra le parti in causa, attesa la peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
13-01-2014 17:54
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