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Sentenza

Patrimonio indisponibile. Impianti sportivi comunali. Ordine di sgombero. Autotu...
Patrimonio indisponibile. Impianti sportivi comunali. Ordine di sgombero. Autotutela esecutiva. Natura della posizione giuridica sostanziale del privato occupante. Interesse legittimo.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 8 settembre 2014, n. 1537

N. 01537/2014 REG.SEN.

N. 00407/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2013, proposto da:
Giovanni Acri, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Romanello, Giovanni Francesci Paolo Chiarelli, con domicilio eletto presso Domenico Bennato in Catanzaro, via Turco N12;

contro

Comune di Corigliano Calabro - Consorzio Sportivo dei Comuni Depressi della Piana di Sibari Corigliano-Rossano;

nei confronti di

;

per l'azione di reintegrazione nel possesso dell'appezzamento di terreno sito in agro di Corigliano Calabro in catasto fl. 90 p.lle 1 e 42, oggetto di “sgombero” in esecuzione dell'ordinanza n 74 del 2012 (prot.19525).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2014 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1 Il ricorrente, con ricorso depositato in data 12.7.2012 dinnanzi al Tribunale di Rossano – Sezione civile - ha introdotto azione possessoria ex art. 1140 e ss. c.c., avente ad oggetto appezzamento di terreno, di pertinenza del centro sportivo “Insiti”, gestito dal Consorzio Sportivo dei Comuni depressi della Piana di Sibari Corigliano-Rossano e sito in Corigliano Calabro.

1.2 Già in quella sede, il ricorrente rappresentava che l'avvenuto “spoglio” era stato “illegittimamente” attuato dal Comune di Corigliano Calabro ai suoi danni “in data 25.5.2012 in dichiarata esecuzione” dell'ordinanza n. 74 prot. 19525 del 3 maggio 2012 (notificata il successivo 4 maggio 2012) adottata dal medesimo Comune e avente ad oggetto “lo sgombero immediato dell'area con ripristino dello stato dei luoghi e demolizione delle opere entro 15 giorni dalla notifica della ordinanza stessa”; rappresentava inoltre che avverso tale provvedimento era già stato introdotto ricorso dinnanzi al TAR Catanzaro (di cui veniva allegata anche copia).

1.2 Con successivo provvedimento del 7 dicembre 2012, adottato nel procedimento possessorio recante n. RG 1121/2012, il Tribunale di Rossano adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, qualificando lo spoglio, non come avvenuto site titulo come prospettato dal ricorrente, ma quale fase di esecuzione materiale dell'ordinanza di “sgombero” n. 74 – prot. 19525 - del 3.5.2012 (notificata il 4/5/2012), avente natura di provvedimento amministrativo “autoritativo”, adottato formalmente dal Sindaco del Comune di Corigliano Calabro (titolare del biennio 2011-2012 del potere direzionale del Consorzio intercomunale) ed incidente su di “un compendio immobiliare a destinazione sicuramente pubblica”; con la conseguente natura di “interesse legittimo” della situazione soggettiva fatta valere dal ricorrente.

1.3 Con il medesimo provvedimento giudiziale del giudice ordinario, è stato pertanto assegnato al ricorrente termine di 120 giorni per la prosecuzione del giudizio dinnanzi al giudice amministrativo, fornito di giurisdizione sulla res controversa.

2.Con ricorso notificato in data 26 marzo 2013 e depositato in data 4 aprile 2013, il ricorrente ha quindi “riassunto” il giudizio dinnanzi al questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 co. 2 c.p.a. (va osservato che l'atto di riassunzione, oltre a contenere una analitica ricostruzione della vicenda processuale sopra sintetizzata, consiste di fatto nella riproduzione in copia del contenuto del ricorso depositato presso il Tribunale civile e delle note autorizzate nel corso della “sommaria istruttoria” svoltasi nel procedimento possessorio), concludendo per la “reintegrazione del possesso” dell'appezzamento di terreno in controversia e per la condanna del Comune resistente e del Consorzio Sportivo dei Comuni depressi della Piana di Sibari Corigliano Rossano di “astenersi da qualunque turbativa del legittimo possesso del ricorrente sul medesimo bene immobile”. 3.All'udienza del 25 luglio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Ritiene il collegio che l'azione possessoria debba dichiararsi inammissibile, in ragione della natura di “autotutela esecutiva” ex art. 823 cc. comma 2 cui è riconducibile l'azione di sgombero del terreno facente parte del “Centro Sportivo Insiti”,.

Come già osservato nella fase del giudizio incardinata dinnanzi al giudice ordinario poi dichiaratosi privo di giurisdizione, non vi è dubbio infatti che il bene immobile oggetto, dapprima dell'ordinanza di sgombero e, rimasta questa ineseguita dal privato entro il termine assegnato, della successiva esecuzione coattiva, sia qualificabile quale bene patrimoniale indisponibile (categoria cui sono pacificamente riferibili i poteri amministrativi di autotutela di cui all'art. 823 co. 2 cc; cfr sent. Cons. Stato, sez V, 1 ottobre 1999, n. 1224; Cons. Stato, sez IV, ord 6 aprile 2004 n. 1601), trattandosi di terreni facenti parte dell'impianto sportivo denominato Insiti, gestito dal Consorzio intercomunale sopra indicato “al fine di promuovere e favorire sul territorio intercomunale la pratica sportiva”; bene dunque destinato all'esercizio di un pubblico servizio (invero la natura “pubblica” del bene non è stata oggetto di specifica contestazione in sede di ricorso).

A quanto appena osservato consegue, da un lato, la natura di “interesse legittimo” della posizione fatta valere dal privato, con la conseguente giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, essendo i provvedimenti di autotutela esecutiva ex art. 823 co. 2 c.c. espressione del potere “autoritativo” dell'amministrazione, cui è riconosciuto il potere di cd. polizia demaniale; dall'altro, l'inammissibilità dell'azione possessoria qualora, rimasto ineseguito il provvedimento di sgombero da parte del privato, l'amministrazione abbia eseguito in forma coattiva il provvedimento autoritativo, come tale dotato del carattere di esecutività ex art. 21 quater L. 241/90; ciò in quanto non si tratta nello specifico di un'attività “meramente” materiale posta in essere dall'amministrazione in danno del privato, ma di un'attività “direttamente” direttamente riconducibile al provvedimento autoritativo ex art. 823 c.c. co. 2.

5. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, per la quale vengono alla cognizione di questo Tribunale due ricorsi (oltre a quello odierno, anche il ricorso n. 727/2012, oggetto di decisione alla stessa udienza del 25 luglio 2014, con cui è stata impugnata l'ordinanza di sgombero n. 74 del 2012 con azione di annullamento ex art. 29 c.p.a.), pare opportuno osservare che, seppure si qualificasse l'odierna “azione” ex art. 32 co. 2 c.p.a. quale azione promossa avverso la medesima ordinanza n. 74/2014 – in disparte la questione di litispendenza con il giudizio n. 727/2012 sopra indicato - il ricorso sarebbe comunque da dichiararsi irricevibile, in forza del principio per cui, nel caso della translatio judicii, (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IIIª, Sentenza n° 940 del 21/02/2012) restano però ferme le preclusioni e decadenze già intervenute nella fase del giudizio introdotta dinnanzi al giudice poi dichiaratosi carente di giurisdizione (nel caso specifico, l'atto introduttivo del giudizio civile “possessorio” è stato depositato in data 12 luglio 2012, mentre l'ordinanza di sgombero è stata notificata in data 4 marzo 2012, ovvero in data di molto antecedente i 60 giorni di cui all'art. 29 c.p.a.).

6. In conclusione, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

7. Non essendosi costituita parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Non luogo a provvedere sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Raffaele Tuccillo, Referendario

Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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