Opere realizzare in assenza di titolo abilitativo. Area soggetta a vincolo ex art. 142 d.lgs. 42/2004. Repressione dell'abuso. Proporzionalità della sanzione. Individuazione del pregiudizio concreto. Occorre. Scarso impatto delle opere realizzate. Demolizione. Illegittimità.
T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 settembre 2014, n. 1361
N. 01361/2014 REG.SEN.
N. 00887/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2013, proposto da:
M.G.R. di Manzone Giuseppe e C. Snc, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Sabrina Molinar Min, Nicola Patria, con domicilio eletto presso Tiziana Miccoli in Genova, via XX Settembre, 41;
contro
Comune di Laigueglia, in nome del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Vazio, con domicilio eletto presso Franco Vazio in Genova, Galleria Mazzini, 7/7;
nei confronti di
Gilda Galli Franzi;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 28 fasc. AE 492, prot. n. 0006165 del 4 aprile 2013, notificata il 16 maggio 2013 adottata dal comune di Laigueglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Laigueglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata dal responsabile del settore Territorio del comune di Laigueglia.
La misura ripristinatoria, si precisa nell'atto introduttivo, ha ad oggetto l'installazione di una nuova recinzione dell'immobile abitativo in proprietà e una diversa pavimentazione delle aree esterne mediata dalla sistemazione del terreno.
Opere che, ancorché insistenti in zona tutelata ex art. 142, t.u. b. cult., non integrerebbero la nozione di abuso edilizio passibile della sanzione demolitoria.
Demolizione che, in presenza della domanda d'accertamento di conformità, il Comune non avrebbe potuto adottare senza essersi prima pronunciato sull'accoglimento dell'istanza di sanatoria.
Da cui i seguenti motivi d'impugnazione:
Violazione dell'art. 3 l. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili;
Violazione degli artt. 23 l.r. 6 giugno 2008 n. 16 2 146 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
Violazione degli artt. 3 e 37 d.P.R. 380/2001.
Il comune di Laigueglia si è costituito instando per l'infondatezza del gravame.
Accolta (ord. n. 313 del 2013) la domanda incidentale di tutela cautelare, alla pubblica udienza del 26.05.2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnata l'ordinanza di demolizione adottata dal responsabile del settore competente del comune di Laigueglia.
Le censure muovono in via principale dalla qualificazione della natura delle opere oggetto dell'ordinanza impugnata che non sarebbero suscettibili della sanzione ripristinatoria.
L'installazione di una nuova recinzione dell'immobile abitativo in proprietà, una diversa pavimentazione delle aree esterne rispetto a quella preesistente ed infine la sistemazione del terreno non dando vita a nuovi volumi, non incidendo sul carico insediativo, sebbene realizzate senza titolo abilitativo in zona gravata da vincolo paesaggistico, sarebbero al più assoggettate alla sanzione pecuniaria.
E comunque, aggiunge la ricorrente, in presenza della domanda d'accertamento di conformità, il Comune, prima di adottare la sanzione, avrebbe dovuto definire il procedimento di sanatoria.
Il ricorso è fondato.
Tulle le censure denunciate colgono nel segno.
Nell'ordine.
Effettivamente le opere oggetto dell'ordinanza impugnata non violano la disciplina sostanziale delle area di sedime come disciplinata dagli strumenti urbanistici.
Tant'e che né la comunicazione d'avvio del procedimento né l'ordine di demolizione indicano le norme del PRG o del regolamento edilizio violate. La contestazione degli abusi dal punto di vista urbanistico-edilizio rappresenta piuttosto violazioni di natura formale: le opere sono state realizzate senza titolo abilitativo ovvero senza previa presentazione della SCIA.
Nulla si dice in ordine al pregiudizio recata all'assetto urbano.
Il fatto che incidano su area tutelata ex lege (ex art. 142 t.u. bb. cc.) – e non da vincolo specifico (ex art. 136 bb. cc.) – non giustifica affatto la sanzione della demolizione: occorre(va) individuare il concreto pregiudizio recato al paesaggio dalla recinzione e da una diversa pavimentazione, rispetto a quella preesistente, del terreno circostante la casa.
In considerazione dello scarso o nullo (sostanziale) rilievo urbanistico-edilizio delle opere, va altresì ribadito l'orientamento giurisprudenziale (cfr., TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14 luglio 2008 n. 8769; Cons. St., sez. IV, 27 settembre 2005 n. 4473) che, una volta presentata la domanda d'accertamento di conformità delle opere realizzate senza titolo edilizio, onera il Comune a definire il procedimento di sanatoria prima di adottare la sanzione.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto ed annullato l'atto impugnato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nel fatto che le opere sono state comunque realizzate dalla ricorrente senza rispettare la normativa di settore. E da cui ha preso causa il contenzioso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto, annulla l'ordinanza di demolizione impugnata in epigrafe indicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
28-09-2014 18:18
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