Opere abusive su aree demaniali. Attività edilizia sine titulo. Accertamento di conformità. Legittimazione a richiedere. Titolare di concessione demaniale marittima. Sussiste.
.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 10 marzo 2014, n. 710
N. 00710/2014 REG.SEN.
N. 02233/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2013, proposto da:
Francesca Moscagiuri, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Manelli e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, viale M De Pietro,23;
contro
Comune di Porto Cesareo, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via Garibaldi 43;
per l'annullamento
della nota prot. n. 19991 del 27.11.2013, comunicata il successivo 06.12.2013 con cui il Comune di Porto Cesareo ha definitivamente rigettato la richiesta volta ad ottenere il titolo edilizio in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. per il mantenimento di una struttura precaria a servizio di un immobile demaniale condotto in concessione, sito alla via Silvio Pellico - Riviera di Levante, ed ha ordinato di rimuovere le strutture lignee entro il termine di giorni 15 dal ricevimento dell'impugnato richiesto;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 10369 del 17.6.2013 con cui il Settore V del Comune di Porto Cesareo ha espresso il parere tecnico di propria competenza, della nota prot. n. 12112 del 10.7.2013 di comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, della nota dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia prot. n. 19949 del 27.11.2013 di controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente, conosciuta solo perchè richiamata nel provvedimento di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Cesareo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti Gianluigi Manelli, Antonio Quinto, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Pietro Quinto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La sig.ra Moscagiuri, concessionaria di un'area demaniale, situata nel centro del Comune di Porto Cesareo (ove esercita l'attività di ristorazione), ha presentato in data 16.5.2013 istanza ex art.36 DPR 380/2001, volta a ottenere il titolo in sanatoria per il mantenimento della struttura in questione come ampliata nel 2007.
Avverso i provvedimenti con i quali il Comune ha prima comunicato le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e poi ha respinto definitivamente la stessa è insorta la ricorrente con il ricorso all'esame, deducendo le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell'art.3 L. n.241/1990 e ss.mm.ii. – difetto assoluto di motivazione.
Violazione e falsa applicazione dell'art.36 DPR n.380/2001 e s..mm.ii. – errata applicazione del regolamento comunale per l'installazione di opere precarie approvato con delibera di CC n.19/2012 – violazione del principio di ragionevolezza.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. Le ragioni del diniego opposte dal Comune intimato muovono dalle seguenti considerazioni: “l'attività di installazione, su aree pubbliche (demaniali marittime e/o comunali) ricadenti nel centro urbano, di opere precarie temporanee è normata a far data dall'anno 2012 dal regolamento comunale disciplinante l'installazione delle opere precarie approvato con delibera di c.c. 19/2012 - … la citata norma non prevede abilitazioni ex post … ritenuto pertanto che il richiamato art.36 del DPR 380/2001 non risulta applicabile nella fattispecie richiesta, in quanto norma applicabile alla disciplina urbanistica dal DPR 380/2001 e ss.m.m.i., in ipotesi di interventi edilizi consentiti dallo strumento urbanistico vigente e non già da norme rinvenienti da regolamenti comunali…” .
Secondo l'art. 36 D.P.R.38072001 “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.”
Sono legittimati a presentare la richiesta di accertamento di conformità' volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile.
Analogamente a quanto avviene per il permesso a costruire (C.d.S. 4557/2010) la legittimazione a richiedere l'accertamento e la successiva sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario.
Nella specie, la ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per il mantenimento, ai sensi dell'art.36 del DPR 380/2001, di una struttura in legno già eseguita in adiacenza all'esercizio pubblico esistente in via Pellico su area demaniale marittima, in virtù della posizione qualificata rivestita rispetto all'istanza in esame, posizione che si ricollega alla titolarità della concessione demaniale dell'area in questione.
La P.a. comunale, dopo aver dato atto delle ragioni fondanti il diniego impugnato, ha tuttavia riconosciuto che “resta salva la possibilità per l'interessata, già titolare di concessione demaniale marittima, di presentare, previa rimozione documentata delle opere de quo, nuova istanza di abilitazione ai sensi e in conformità alle caratteristiche costruttive, ubicazionali e dimensionali, alle forme e alle soluzioni tipologiche previste dal citato regolamento comunale”.
Appare quindi evidente la titolarità, ex art.36 DPR 380/2001, in capo alla ricorrente, di una relazione qualificata con l'area in oggetto.
Effettuata tale premessa ricostruttiva, può confermarsi quanto già espresso dalla sezione (sent. Sez.I n.2057/2012) in relazione alla possibilità di presentare istanze di sanatoria di abusi commessi su area demaniale, affermandosi che “in materia di concessione di beni demaniali tale possibilità non può essere esclusa, come affermato dalla giurisprudenza che – in fattispecie di sgombero dell'area abusivamente occupata – ha costantemente affermato il principio secondo cui, a fronte di un'istanza di sanatoria, l'interessato può esigere che l'Amministrazione “tenga conto dell'eventuale sanabilità dell'occupazione prima di ingiungere lo sgombero del demanio” (TAR Lazio – Sez. II-ter, 30 agosto 2010 n. 31953, con ulteriori richiami).
Anche la giurisprudenza penale implicitamente riconosce l'ammissibilità della sanatoria per le concessioni demaniali, allorché vi lega l'effetto di rendere il reato non più configurabile (cfr., tra le tante, Cassazione penale - Sez. III, 28 aprile 2011 – 13 giugno 2011 n. 23641: “Per quanto attiene al reato residuo, ex art. 1161 c.n. trattandosi di reato permanente, la condotta antigiuridica cessa con il venir meno della abusiva occupazione, o con il rilascio della concessione demaniale in sanatoria …”).
Le ragioni citate militano nel senso di ritenere l'ammissibilità astratta per il titolare di concessione demaniale di un'istanza in sanatoria ex art.36 D.P.R.380/2001 in relazione ad opere abusive realizzate sull' area demaniale concessa.
Nessun ostacolo si rinviene, in concreto, dall'applicazione del regolamento comunale disciplinate l'installazione delle opere precarie approvato con delibera di C.C. n.19/2012, il quale lungi dal poter prevedere deroghe alla disciplina di cui all'art.36, in concreto non risulta ostativo alla presentazione di istanze di sanatoria, limitandosi a definire “le caratteristiche costruttive, ubicazionali e dimensionali consentite, le forme e le soluzioni tipologiche da adottare, nonché l'iter procedurale per l'ottenimento dell'iter abilitativo”, sicchè lo stesso si pone come mero parametro per le istanze di abilitazione in genere e, quindi, anche per quelle in sanatoria.
Del resto, l'esistenza di un canone generale a cui va improntata l'azione amministrativa, in virtù del quale, allorquando una determinata attività sia assoggettata al previo assenso dell'autorità amministrativa e, ciò nonostante, l'iniziativa sia stata condotta a termine, spetta alla Pubblica Amministrazione (pur in assenza di una specifica disciplina) valutare la ricorrenza delle condizioni che possano rendere legittima la stessa, autorizzandola in via postuma.
Ciò corrisponde a un'esigenza di economia degli atti giuridici (da tempo messa in rilievo dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale: cfr. la sentenza della Sez. II del 10 febbraio 2006 n. 899), nonché a un principio di ragionevolezza, non corrispondendo ad alcun preminente interesse che debba essere vanificata l'attività o distrutta l'opera che risulti assentibile (fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni, per non aver richiesto o conseguito il titolo prima di intraprendere l'iniziativa) ( cfr. sent. 2057/2012 cit.).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
13-03-2014 15:12
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