Occupazione permanente di banchina demaniale riservata ad operazioni di carico e scarico. Abuso. Sussiste.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 10 febbraio 2014, n. 164
N. 00164/2014 REG.SEN.
N. 00904/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2006, proposto da:
Società I.F.A. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Benini, con domicilio eletto presso Stella Pancari in Bologna, via Murri 48;
contro
Autorita' Portuale di Ravenna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 4204 emesso in Ravenna in data 6.6.2006 dall'Autorità Portuale di Ravenna, in persona del Presidente Dott. Parrello Giuseppe, con il quale la Società ricorrente veniva invitata al pagamento dell'indennizzo, determinato in Euro 6.161,84, dovuto per l'occupazione/innovazione abusiva di zona del demanio marittimo (art. 54 del Codice di Navigazione), posta sotto la competenza amministrativa del Presidente dell'autorità Portuale, dal 15 marzo 2006 al 29 maggio 2006,
e per l'annullamento di tutti gli atti anteriori, posteriori e conseguenti connessi con quello sopra indicato ed impugnato, anche se non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Ravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento 4204 del 6/6/2006 con cui l'Autorità portuale di Ravenna ha determinato l'indennizzo dovuto per l'occupazione abusiva di zona del demanio marittimo in applicazione dell'articolo 54 del codice della navigazione.
La determinazione dell'indennizzo trae origine dal fatto che l'Autorità portuale ritiene che la ricorrente, pur titolare di concessione della banchina che consente alla società l'esecuzione delle operazioni portuali di carico e scarico, stante la presenza di cumuli stabili di fedelspato, abbia comunque realizzato una forma di occupazione permanente della banchina demaniale.
2. Il ricorso è infondato.
Come risulta dalla nota del 30 /05 /2006 dell'Autorità portuale di Ravenna, la verifica dello stato dei luoghi ha consentito di accertare la presenza sulla banchina di cumuli permanenti come testimoniato dalla crescita di piante sugli stessi.
Invero la circostanza che il materiale, come sostiene la ricorrente, non sia sempre lo stesso per effetto di aggiunte e sottrazioni in relazione alle procedure di carico e scarico, non muta la realtà, rappresentata dal fatto che i cumuli hanno natura permanente, mentre al termine di ogni singola operazione portuale la banchina deve essere ricondotta allo stato originale.
In conclusione l'applicazione dell'indennizzo per l'occupazione ed uso della banchina al di fuori di quanto consentito dalla convenzione in essere appare giustificato e, quindi, esente dalle censure formulate.
Per quanto sopra e il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese, competenze ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
13-02-2014 00:19
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