Obbligo della P.A. di riattivare il procedimento sanzionatorio anche a fronte di una domanda di sanatoria non rigettata nel merito, ma dichiarata inammissibile.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 22 maggio 2014, n. 2851
N. 02851/2014 REG.SEN.
N. 00976/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2014, proposto da:
Tommaso Colella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura De Pace e Pasquale Barbato, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Manzo in Napoli, via S. Arcangelo a Baiano 19;
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Laurenza, con domicilio eletto presso l'avv. Armando Corsini in Napoli, via Parmenide 26;
per l'annullamento
della nota n. 2211/urb del 29/11/2013 con cui il Comune di Marcianise ha disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 6411/06 e l'ingiunzione di demolizione delle opere realizzate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in epigrafe Tommaso Colella ha impugnato il provvedimento del 29 novembre 2013, notificato il successivo 3 dicembre, con il quale il Comune di Marcianise ha annullato la concessione edilizia nr. 6411/2001, disponendo la demolizione delle opere abusive accertate a seguito di sopralluogo effettuato in data 6.11.2013;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente, contestualmente alla presentazione del ricorso, presentato istanza di sanatoria in data 31 gennaio 2014;
Considerato, infatti, che la giurisprudenza amministrativa ha affermato costantemente che deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l'ordine di demolizione “allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l'accertamento di conformità che per il "condono") in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino; ciò in quanto l'esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l'applicazione di detto principio determina, sotto l'aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646; negli stessi termini T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 novembre 2008, n. 1482; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 7 novembre 2008, n. 19352; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 4 novembre 2008 , n. 1911; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008 , n. 8306);
Considerato che la circostanza che il Comune abbia documentato di avere già dichiarato inammissibile, con provvedimento del 10.2.2014, n. 3204, l'istanza di sanatoria, non può condurre a diversa conclusione, ma anzi conferma la statuizione di improcedibilità, in quanto l'interesse del ricorrente risulta conseguentemente traslato sull'impugnazione del nuovo atto sfavorevole, mentre l'Amministrazione, a fronte del nuovo provvedimento di reiezione, dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base del nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere, ai sensi degli artt. 27 e segg. D.P.R. 380/2001, e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell'arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando la più onerosa sanzione dell'acquisizione;
Ritenuto che anche in tali ipotesi, pertanto, viene a mancare l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, in considerazione della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo) sull'istanza di "condono", anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dall'interessato (T.A.R. Napoli, Sez. VII, n. 3605 del 26 luglio 2012);
Ritenuto che l'esito della lite giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
20-06-2014 14:37
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