Niente permesso di soggiorno all'immigrato condannato per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite.
T.A.R. Toscana, Sez. II, 5 agosto 2014, n. 1337
N. 01337/2014 REG.SEN.
N. 00928/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2014, proposto da:
N. A., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso Michele Cipriani in Firenze, via dei Rododendri 1;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
a) del decreto prot. 62 del 08.04.2014 del Questore di Firenze, di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 09.10.2012, notificato il 22.05.2014;
b) di ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorchè incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento 8 aprile 2014 n. 62, il Questore di Firenze disponeva il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per ragioni di lavoro autonomo presentata dal ricorrente; a base del rigetto era posta la rilevazione di ben due condanne penali (si tratta, in particolare, delle sentenze di condanna 1° marzo 2005 della Corte d'Appello di Bologna e 27 aprile 2012 del Tribunale di Firenze), per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, le ripetute frequentazioni da parte del ricorrente di pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio ed una complessiva valutazione della pericolosità sociale del Sig. N. ().
Il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione e/o omessa applicazione artt. 4, 3° comma e 5, 5° comma del d.lgs. 286 del 1998, mancata valutazione dell'inserimento familiare e sociale del ricorrente; 2) violazione e/o omessa applicazione art. 9 del d.lgs. 286 del 1998 e art. 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria; 3) violazione e/o omessa applicazione art. 26, 3° comma d.lgs. 286 del 1998 e art. 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria; 4) violazione e/o omessa applicazione artt. 4, 3° comma e 5, 5° comma del d.lgs. 286 del 1998, art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
La previsione dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come, da ultimo, modificato dall'art. 1 della l. 15 luglio 2009 n. 94) impedisce che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero .
Del tutto esattamente, la giurisprudenza assolutamente incontroversa ha rilevato come, in questo caso, la valutazione di pericolosità sociale sia stata già operata dal legislatore che ha del tutto escluso ogni possibilità di ammettere sul territorio nazionale e di rilasciare un permesso di soggiorno agli extracomunitari che abbiano riportato una sentenza di condanna anche non definitiva (o una sentenza ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dalla norma: (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 giugno 2010, n. 2030).
Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha rilevato la sussistenza di ben due sentenze penali di condanna del ricorrente (si tratta, in particolare, delle sentenze di condanna 1° marzo 2005 della Corte d'Appello di Bologna e 27 aprile 2012 del Tribunale di Firenze) per il reato previsto all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, quindi, per un reato in materia di stupefacenti ostativo al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
In presenza di una causa di esclusione del rilascio del permesso di soggiorno di questo tipo, nessuna rilevanza può poi assumere il riferimento al carattere non definitivo di una delle due sentenze (la causa ostativa opera, infatti, anche in presenza di sentenze non passate in giudicato), a precedenti prassi illegittime dell'Amministrazione (come il rilascio di precedenti permessi di soggiorno che non avrebbero dovuto essere rilasciati) o alla diversa strutturazione normativa prevista per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Anche ponendosi nella diversa prospettiva ricostruttiva propria di Consiglio di Stato sez. III, 21 gennaio 2013 n. 326 (che ritiene che, in presenza di circostanze relative al ricongiungimento familiare, la rilevanza delle condanne penali non sia più automatica, ma debba essere ponderata in concreto con le esigenze della famiglia del richiedente) o di altre più recenti decisioni del Giudice d'appello, la conclusione non potrebbe poi mai essere l'annullamento dell'atto; come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, l'atto impugnato appare, infatti, caratterizzato da una struttura complessa che, da una parte, richiama l'automatica rilevanza ostativa delle condanne penali, ma dall'altra, evidenzia altresì, come, anche in una prospettiva discrezionalmente orientata, la gravità delle condanne penali riportate dal ricorrente (che appaiono veramente notevoli e riferite ad ipotesi di cessione di stupefacenti di rilevante importanza) e le ripetute frequentazioni da parte dello stesso di pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e il patrimonio appaiano sintomatiche di una innegabile pericolosità sociale destinata a prevalere sulle esigenze del nucleo familiare dello stesso; e si tratta di un giudizio complessivo di pericolosità del ricorrente che appare sostanzialmente immune da vizi di logicità e da eccessi di valutazione sindacabili in sede giurisdizionale.
Come già avvenuto per la convivente, il Sig. N, potrà poi far valere le eventuali esigenze relative ai propri figli minorenni in autonomo procedimento ex art. 31, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 instaurato avanti al Tribunale per i minorenni (con conseguenziale irrilevanza, in questa sede, delle censure relative alla protezione della persona e dell'infanzia, destinate ad essere tutelate nella sede propria).
Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese di giudizio delle Amministrazioni resistenti devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore delle Amministrazioni resistenti, della somma di € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
12-08-2014 17:16
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