Manufatti precari sull'arenile demaniale.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 7 novembre 2014, n. 2694
N. 02694/2014 REG.SEN.
N. 01077/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2009, proposto da:
Luigi Walter Tamborrini, rappresentato e difeso dall'avv. Rita De Simone e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via Evangelista Menga, 79;
contro
Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le,Br,Ta, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliati presso la sede di quest'ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
Comune di Salve;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 8551 del 15/5/2009, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per le Provincie di Lecce Brindisi e Taranto nel prendere atto della autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente dal Comune di Salve, pur non rilevando vizi di legittimità tali da essere indotta ad annullare il provvedimento ha fatto presente "che tutte le strutture dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva, ripristinando lo stato dei luoghi", nella parte in cui impone la rimozione delle opere a fine stagione nonché del conseguente provvedimento comunale n. 96 del 27/5/09, con cui il Dirigente dell'UTC del Comune di Salve ha rilasciato l'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento di un chiosco precario su suolo pubblico in località "Pescoluse" nella parte in cui prescrive la rimozione del manufatto al termine della stagione estiva (1/9/2009);.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le,Br,Ta, Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Gabriella Spata, in sostituzione di Rita De Simone, Simona Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E' impugnato il provvedimento epigrafato con il quale la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce –Brindisi - Taranto, nel prendere atto dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente dal Comune di Salve per l'esecuzione di alcune modifiche al manufatto installato negli anni precedenti al fine di adattarlo all'attività SPAB e per il mantenimento dello stesso oltre la stagione estiva, ha imposto la rimozione della struttura al termine della stagione estiva con il ripristino dello stato dei luoghi.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
-Violazione e falsa applicazione dell'art.146 d.lgs. 22.1.2014 n.42 – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell'azione amministrativa – violazione della delibera di C.C. n.41 del 30.09.2008 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per sviamento.
Con atto depositato in data 20 luglio 2009 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.638/2009 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L'art. 11, comma quarto della legge Regionale Puglia 23 giugno 2006 n. 17 stabilisce che "la gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente".
La previsione normativa consente il mantenimento delle opere precarie poste a servizio di uno stabilimento balneare per l'intero anno solare, subordinando tuttavia ciò alla salvezza della tutela del paesaggio, in ossequio al rilievo primario della tutela paesaggistica.
La esclusione della rimozione dei manufatti al termine della stagione estiva deve quindi fondarsi sull'assenza di lesioni, nel periodo interessato dalla persistenza della struttura, ai valori paesaggistici del sito nel cui ambito lo stabilimento balneare è insediato.
Nel caso in esame, la Soprintendenza, non adduce alcuna ragione che induca a ritenere incompatibili le opere al termine della stagione estiva.
Il Collegio non ignora l'orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato in materia (per tutte sent.5293/2013) che partendo dal presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2008, n. 232, ha affermato che la precedente formulazione della L.r.17/ 2006 (prima della modifica apportata dalla L.R.24/2008) – che consentiva il mantenimento oltre la durata della stagione balneare e per l'intero anno delle opere precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa su aree demaniali e già autorizzate per il mantenimento stagionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica - violava le competenze esclusive statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica e ha dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittima la norma stessa, che lede l'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. in relazione all'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, - ha rilevato che anche la nuova formulazione della legge regionale tende a eludere il disposto della sentenza costituzionale.
Con la sentenza citata il Consiglio di Stato, ha ritenuto che una lettura della stessa secundum Costitutionem, comporti che “il parere e l'autorizzazione paesaggistica dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio non possono essere limitati dall'esterno da una legge regionale come quella in questione, perché diversamente si ammetterebbe, in lesione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che la Regione Puglia possa con una sua legge regionale modificare o condizionare l'operatività delle leggi statali in materia di tutela. Ne segue nella specie che già ai fini dell'autorizzazione paesaggistica - la quale (art. 146, comma 4) “costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio” e alla quale debbono pertanto conformarsi gli altri atti amministrativi che danno titolo a quei manufatti - non opera la previsione dell'art. 11, comma 4-ter, l.r. Puglia 23 giugno 2006, n. 17, come introdotto dall'art. 1 l.r. 2 ottobre 2008, n. 24, secondo cui tutte le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno. Ben può pertanto una tale autorizzazione paesaggistica, come il parere della Soprintendenza che ne è presupposto, prescrivere che un manufatto sia paesisticamente assentibile, ove ne ricorra il caso, per la sola stagione balneare e perciò vada al suo termine rimosso”.
Applicando tali principi alla fattispecie, deve rilevarsi che è pur sempre necessario che la Soprintendenza manifesti espressamente le ragioni sottese alla sua valutazione di non compatibilità delle strutture al termine della stagione estiva, valutazioni che per quanto espressione di discrezionalità tecnica, devono comunque esternare le ragioni tecniche utilizzate, in ossequio al principio generale di cui all'art.3 della L.241/1990, che impone l'obbligo di motivazione a tutti i provvedimenti amministrativi (tanto più ove questi comportino il sacrificio del diritto di iniziativa economica di cui all'art.41 Cost. con l'imposizione dell'utilizzo di ingenti risorse economiche), e a quelli di buon andamento ed efficacia di cui all'art.97 cost.
Nella fattispecie in esame, la Soprintendenza non ha manifestato alcuna ragione che possa giustificare l'obbligo di rimozione della struttura al termine della stagione estiva.
3. Sotto tale aspetto pertanto il ricorso, previo assorbimento delle censure non esaminate, merita accoglimento.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARio
18-11-2014 18:29
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