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Sentenza

La presentazione di domanda di condono edilizio comporta la sospensione dei proc...
La presentazione di domanda di condono edilizio comporta la sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e penali dipendenti dall’abusività delle opere oggetto dell’istanza stessa, ai sensi degli art. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985 con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, 13 ottobre 2014, n. 10272

N. 10272/2014 REG.SEN.

N. 18578/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18578 del 1999, proposto dalla:
Società S.M.Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Frisina, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, v.le B. Buozzi, 99;

contro

COMUNE di FIUMICINO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Ciotti, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, Circonvallazione Clodia, 94;

per l'annullamento, previa sospensione,

dell'ordinanza n.97/9 in data 30 settembre 1999, adottata dal Comune di Fiumicino, notificata in data 29.10.1999, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere abusive consistenti nelle strutture in pali di legno coperte con rete verde ombreggiante, per un'area di mq. 400 circa, con altezza di mt. 2,00 circa, a copertura di un parcheggio auto, all'interno dello stabilimento, con ripristino dello stato dei luoghi e di ogni altro provvedimento preliminare e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;

Vista l'ordinanza n. 658 del 2000 con cui è stata accolta la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Riferisce la società S.M. srl di essere concessionaria dell'area demaniale marittima per la superficie pari a circa 11.400 mq. sul litorale del Comune di Fiumicino, Lungomare di Ponente n.11 (conc. n.334/1998 della Capitaneria di Porto di Roma). L'utilizzo di tale area è iniziato a seguito di subentro dal precedente concessionario che, per i manufatti realizzati e destinati alla copertura del parcheggio, aveva presentato al Comune di Roma (all'epoca non esisteva il Comune di Fiumicino) domanda di sanatoria (prot. n. 0032442/1996), ai sensi della legge n. 47 del 1985, trattandosi di manufatti ultimati entro il 1976.

Riferisce la società che al Comune di Fiumicino era nota l'esistenza di tali manufatti, come risultante dall'atto dell'autorizzazione n.2 del 1992, per l'esercizio dello stabilimento balneare nonché dalla perizia allegata al medesimo atto, facente riferimento al piazzale adibito a parcheggio macchine, coperto da tettoie di legname e canne.

Tra l'altro, espone la società che la realizzazione di tali strutture non sarebbe stata mai contestata dalla Capitaneria di Porto di Roma.

Lamenta la società che dopo 23 anni dalla realizzazione e 13 anni dalla presentazione della domanda di condono, il Comando della Polizia Municipale del Comune di Fiumicino ha accertato la violazione dell'art. 4 della legge n.47 del 1985 per la realizzazione di opere abusive consistenti nelle strutture “in pali di legno e rete verde ombreggiante racchiudente una superficie di mq. 400 circa con altezza di m. 2 circa a copertura di un'area di parcheggio auto all'interno dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione edilizia”.

Con l'ordinanza n. 97/9 in data 30 settembre 1999 il Comune di Fiumicino ha disposto la sospensione dei lavori e la demolizione delle predette opere, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Avverso tale provvedimento la società San Marco srl ha proposto ricorso deducendo articolati motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 54 del codice della navigazione, dell'art. 31 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto emesso senza tener conto della preesistenza delle opere di copertura del parcheggio, ricomprese nell'atto di concessione n.182, rilasciato in data 13.7.1989 dalla Capitaneria di Porto di Roma e riportate nella planimetria allo stesso allegata. Inoltre la legittimità delle opere in questione sarebbe comprovata sia dalla circostanza che la Capitaneria di Porto al momento della riconsegna delle aree da parte del precedente concessionario non avrebbe intimato allo stesso la demolizione delle opere realizzate sia dalla circostanza dalla ulteriore circostanza che nel rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio dello stabilimento balneare n.2 del 1992 avrebbe accertato anche la consistenza delle tettoie di legname mercantile del parcheggio coperti di canne, dimostrando così la piena conoscenza dell'esistenza delle opere, senza determinare al riguardo.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge 28.2.1985, n. 47 e succ. mod.: per il manufatto adibito a parcheggio sarebbe stata presentata domanda di condono ex lege n. 47 del 1985, prot. n. 0032442, in data 30.12.1986, con pagamento anche di oneri e oblazioni, con decorrenza anche del termine di 24 mesi di cui all'art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e formazione del silenzio assenso, in disparte la circostanza che si tratterebbe di opere senza aumento di superficie né volumetria, aperte da tutti i lati e coperte con materiale sintetico per filtrare i raggi del sole.

In ogni caso la presentazione della domanda di sanatoria sospenderebbe l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

3) Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti: l'Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento senza acclarare la preesistenza delle opere e la inclusione delle stesse nell'autorizzazione balneare rilasciata dallo stesso Comune nel 1992 nonché la presentazione per le stesse della domanda di sanatoria.

4) Violazione di legge per errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 47 del 1985. Eccesso di potere per sviamento, per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifesta: il Comune avrebbe emanato il provvedimento di demolizione in contrasto con la norma rubricata, trattandosi di manufatti relativi al parcheggio realizzati nel 1976, entrati a far parte del demanio marittimo e oggetto di successiva concessione marittima e collaudate dall'Amministrazione prima del rilascio, opere per le quali è stata presentata domanda di condono. Inoltre il potere di ordinare la demolizione sarebbe attribuito anche all'Amministrazione demaniale, ai sensi degli artt. 39 e 54 cod. nav. e 31 del Reg. per l'esecuzione del cod. nav., con necessità di un coordinamento tra i due Enti, invece l'ordinanza comunale avrebbe omesso l'indicazione della sussistenza di un prevalente interesse concorrente e prioritario, in violazione dei principi di logicità e ragionevolezza.

5) Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi di veridicità e completezza che regolano l'azione amministrativa: dal testo del provvedimento non risulterebbero in alcun modo indicate le ragioni per le quali il Comune ha adottato l'atto, mancando anche la specifica indicazione dell'indagine conoscitiva istruttoria al riguardo nonché l'interesse pubblico che avrebbe legittimato l'ordine di demolizione.

6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, completezza e veridicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione del principio di buona amministrazione: la contestazione delle eventuali difformità riscontrate dal verbale della P.M., costituendo il presupposto per l'emanazione del provvedimento di demolizione, avrebbe dovuto essere portata a conoscenza della società per garantire la corretta azione amministrativa e consentire il corretto contraddittorio necessario nella specie. Conclude con la richiesta di sospensione del provvedimento e dell'annullamento dell'atto impugnato.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino per resistere al ricorso, opponendosi allo stesso, con riserva sull'esito della domanda di condono.

Con ordinanza n. 658 del 2000 la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta.

4. In prossimità dell'odierna udienza pubblica parte ricorrente ha presentato articolata memoria conclusionale ed ha argomentato ulteriormente sulla illegittimità dell'atto impugnato, considerando abusive le opere senza provare i presupposti dell'assenza dell'autorizzazione edilizia e, trattandosi altresì di beni del demanio marittimo, omettendo qualsiasi comunicazione alla competente Amministrazione, in assenza della preventiva pronuncia sulla domanda di condono presentata precedentemente dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Con l'impugnata ordinanza n.9220 del 1999 il Comune di Fiumicino, visto il modello 23/A bis n. 10360/99 del Comando della Polizia Municipale, ha ordinato la sospensione immediata dei lavori e la demolizione delle opere abusive realizzate, senza l'autorizzazione edilizia comunale, sul terreno sito in Fiumicino Lungomare di Ponente snc, consistenti “in pali di legno coperte con rete verde ombreggiante, racchiudente un'area di mq 400, circa con H di mt. 2,00 circa, a copertura di un parcheggio auto all'interno dello stabilimento”.

5.1. Come rappresentato in fatto parte ricorrente ha dedotto, nella sostanza, la violazione della normativa di cui al codice della navigazione e della disciplina del condono edilizio - trattandosi di manufatti destinati alla copertura del parcheggio già inclusi nella concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Roma per i quali, comunque, parte ricorrente ha precedentemente presentato domanda di sanatoria, prot. n. 0032442/1996, ai sensi della legge n. 47 del 1985 - denunciando altresì l'eccesso di potere, sotto svariati profili, e il difetto di istruttoria e motivazione, in mancanza della indicazione delle ragioni sottese al provvedimento.

6. Le censure dedotte con il ricorso sono fondate.

Come rappresentato in fatto e risultante in atti la società ricorrente è titolare di concessione ai sensi dell'art.36 del cod. nav. sull'area demaniale marittima sita in Fiumicino Lungomare di Ponente n.11, come da provvedimento concessorio della Capitaneria di Porto di Roma, n.182/1989 nonché dal successivo provvedimento n.334/1989, ottenendo altresì dal Comune di Fiumicino apposita autorizzazione per l'esercizio di uno stabilimento balneare in data 30 luglio 1992. Risulta documentato che all'atto dell'originaria concessione le opere in questione risultavano ricomprese tra i beni oggetto della stessa, come rilevato anche dalle planimetrie allegate riguardo l'area destinata a parcheggio su cui sono collocati i manufatti in legno (doc. 2, 3, 6, 7).

Per tali manufatti il precedente concessionario dell'area ha presentato in data 30.12.1986 presso gli Uffici del Comune di Roma, all'epoca competente, domanda di sanatoria ex art. 31 della legge n. 47 del 1985, come documentato, su cui il Comune non si è espresso.

Pertanto, si prospetta che l'ordinanza di demolizione sia frutto del denunciato difetto di istruttoria, di motivazione e carenza dei presupposti, ma anche di violazione del principio di affidamento del privato nei confronti dell'agire autoritativo della p.a. (terzo, quarto e quinto mezzo) .

Del pari fondata è la censura della violazione degli art. 31 e ss. della legge n. 47 del 1985 (secondo mezzo), in relazione anche agli effetti di sospensione della irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di intervenuta presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria anteriormente all'atto demolitorio.

La presentazione di domanda di condono edilizio comporta, invero, la sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e penali dipendenti dall'abusività delle opere oggetto dell'istanza stessa, ai sensi degli art. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985 (richiamato dall'art. 32, comma 25 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. nella l. n. 326 del 2003).

Al riguardo, occorre segnalare la giurisprudenza che ha, a più riprese, sostenuto il principio della illegittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati prima della definizione delle istanze di condono edilizio già presentate. In tali casi sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio di tale titolo abilitativo in sanatoria; ne deriva l'obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di sanatoria prima di dare corso al procedimento repressivo, tant'è che, a norma dei richiamati artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, 1 febbraio 2011, n. 633; idem, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2005; Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 aprile 2012, n. 3101).

La fondatezza e la rilevanza delle scrutinate censure consentono di accogliere il ricorso prescindendo dalla disamina degli ulteriori motivi, comunque confermativi delle rassegnate considerazioni.

In definitiva, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato è annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Fiumicino al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2014

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
Avv. Antonino Sugamele

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