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Sentenza

La presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia ex art. 13 L.47/85, anterior...
La presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia ex art. 13 L.47/85, anteriormente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall'istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell’abusività dell’opera.
N. 00355/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00064/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2014, proposto da G.L.G. rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice, con domicilio presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera, 6;

contro

il Comune di Canicatti', non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ingiunzione n.113 dell'11/10/2013 di demolizione delle opere edilizie eseguite dal ricorrente in assenza di relativa concessione edilizia in via Pescara 9-11 (fabbricato per civile abitazione composto di n. 3 elevazioni fuori terra);

- di tutti gli altri atti premessi, collegati, precedenti e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Filippo Giamportone e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che il presente giudizio può essere definito con "sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, sussistendo i prescritti presupposti di legge e considerato che i procuratori delle parti sono stato avvisati di tale possibilità, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Ed invero, parte ricorrente documenta di aver presentato istanza di sanatoria ex art.13 L.47/85.

Ora, per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “in materia edilizia, la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia ex art. 13 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (ora, art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), anteriormente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall'istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa” (ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 08 gennaio 2010 , n.8; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 25 settembre 2006 , n.1947);

Ritenuto, nel caso di specie, che l'istanza di sanatoria è stata presentata dal ricorrente il 19.11.2013 e, dunque, prima della notifica del ricorso (11.12.2013), per cui il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile atteso appunto che l'interesse del ricorrente si incentra oramai sul provvedimento (esplicito o implicito) relativo alla predetta istanza di sanatoria;

Ritenuto che nulla va statuito sulle spese di lite in mancanza di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Ritenuto, ancora, che il ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato e che l'apposita commissione allo stato non ha adottato alcuna decisione;

Ritenuto, quindi, che sulla predetta istanza debba pronunciarsi il Collegio, dal momento che il ricorso in esame viene deciso nel merito con la presente sentenza;

Ritenuto, in proposito, che non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stante la rilevata manifesta inammissibilità dell'impugnativa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla sulle spese.

Non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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