L'Unione dei Comuni è titolare del potere-dovere di (continuare a) gestire il servizio di raccolta dei rifiuti urbani durante il periodo transitorio fino a che il nuovo sistema, con la gestione a livello di ambito, non sarà operativo, ma a tale momento cesserà la sua competenza.
N. 00991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2014, proposto da:
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O. Toscana Costa in persona del
Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Germano Scarafiocca, con domicilio
eletto presso il suo studio in Firenze, via Duca D'Aosta 16;
contro
l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria, con
domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli 2; la
Regione Toscana in persona del Presidente in carica della Giunta, rappresentata e difesa per legge
dall'avv. Lucia Bora, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, piazza
dell'Unità Italiana 1;
per l'annullamento
- della determinazione del dirigente dell'Area tecnica - Ambientale dell'Unione dei Comuni
Montana Lunigiana n. 988 del 24.12.2013, pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente ed
accessibile al pubblico ex art. 32 comma 1 l. 69/09 a decorrere dal 30.12.2013 e per i successivi 15
giorni consecutivi;
- del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28.12.2013,
avente ad oggetto "servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma
differenziata nei Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano,
Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana. Durata 7 anni";
- del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto approvati con la citata determinazione
dirigenziale n. 988 del 24.12.2013, pubblicati anch'essi nel sul sito web dell'Unione di Comuni
Montana Lunigiana;
- in quanto occorrer possa, della nota del Presidente dell'Unione dei Comuni Montana Lunigiana
prot. n. 10245 del 6.12.2013 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, nonché per
l'accertamento dell'estinzione automatica - al momento dell'affidamento della gestione integrata del
servizio al gestore unico di Ambito - del contratto di appalto che dovesse essere stipulato dall'
Unione di Comuni Montana Lunigiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana e della Regione
Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'Unione di Comuni Montana Lunigiana (nel seguito: “Unione”), con determinazione
dirigenziale 24 dicembre 2013 n. 988, ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, con durata pari a sette anni. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea il 28 dicembre 2013. Avverso tale determinazione è insorta l'Autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana costa (nel seguito: “Autorità”) con il
presente ricorso, notificato il 25 gennaio 2014 e depositato l'8 febbraio 2014. Lamenta che la
normativa, sia nazionale che regionale, in materia di gestione dei rifiuti le attribuisce competenza
esclusiva in materia di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sicché non
residuerebbe alcuno spazio per autonome decisioni dei Comuni. Sarebbe quindi illegittima la
suddetta determinazione dell'Unione, posto che essa Autorità ha già attivato le procedure per
l'affidamento del servizio a livello di ambito mediante l'individuazione, con gara pubblica, di un
socio per una costituenda società mista. L'illegittimità degli atti assunti dall'Unione sarebbe resa
ancor più evidente dall'assenza, negli atti di gara, di una clausola risolutiva comportante la
cessazione dell'affidamento alla data dell'effettivo avvio del servizio da parte del gestore unico di
ambito. Sostiene poi che, nelle more, il servizio dovrebbe continuare ad essere gestito in via di
proroga dall'attuale affidatario come stabilito dall'art. 68, Legge della Regione Toscana 24
dicembre 2013, n. 77 e dall'art. 13 del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, conv. in l. 27 febbraio 2014, n.
15. Chiede inoltre che questo Tribunale accerti se il contratto che eventualmente l'Unione stipulerà
diventi inefficace al momento dell'effettivo avvio della gestione del servizio da parte del gestore
unico.
Si è costituita la Regione Toscana sostenendo che se i Comuni possono provvedere alla gestione del
servizio in fase transitoria, tuttavia gli affidamenti da loro disposti devono terminare al momento in
cui sarà effettuata dall'Autorità l'aggiudicazione del servizio a livello di ambito. L'Unione avrebbe
quindi dovuto inserire negli atti di gara una specifica clausola risolutiva contenente detta previsione.
Si è costituita l'Unione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata
notifica al controinteressato che, a suo dire, sarebbe individuabile nell'attuale gestore del servizio.
In caso di accoglimento del ricorso infatti questo sarebbe costretto ad accettare una proroga
dell'affidamento alle condizioni contrattuali vigenti, che considera non convenienti.
Eccepisce ancora poi l'inammissibilità del ricorso sotto un ulteriore profilo: se la cessazione della
gestione in essere fosse effetto automatico imposto dalla normativa, l'Autorità a suo dire non
avrebbe alcun interesse all'inserimento nel contratto oggetto della contestata gara di una clausola
risolutiva e il provvedimento di indizione della stessa sarebbe inidoneo a ledere la sua sfera
soggettiva. Ove peraltro tale effetto non si producesse, il ricorso sarebbe infondato nel merito
poiché l'omissione di una clausola che non è imposta dalla legge non determinerebbe l'illegittimità
degli atti impugnati.
Nel merito replica alle deduzioni della ricorrente rilevando che la L.R. 77/2013 è entrata in vigore
successivamente alla pubblicazione del bando di gara, al quale quindi non sarebbe applicabile la
normativa sopravvenuta, e altrettanto varrebbe per il d.l. 150/2013. Peraltro l'art. 68 della prima, se
interpretato nel senso di imporre l'obbligo di prorogare i contratti di gestione in essere, sarebbe
contrario ai principi comunitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché alla
normativa comunitaria in tema di pubblici appalti e, per di più, si imporrebbe agli attuali gestori
privandoli della loro libertà di iniziativa economica, con forti profili di incompatibilità
costituzionale. Detta disposizione dovrebbe dunque essere interpretata nel senso che consente,
senza imporla, la proroga dei contratti vigenti ma non preclude alle amministrazioni locali di
affidare il servizio mediante gara.
Secondo l'Unione sarebbe poi inammissibile la domanda di accertamento formulata dall'Autorità
poiché ha ad oggetto non un rapporto giuridico contestato, ma una mera interpretazione della legge
e peraltro non è correlata a posizioni di né diritto soggettivo, né di interesse legittimo della
ricorrente medesima.
Con ordinanza 19 febbraio 2014, n. 84, è stata accolta la domanda cautelare poiché “l'art. 68 della
Legge della Regione Toscana 24 dicembre 2013, n. 77, prevede che nelle more dello svolgimento
delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, venga prorogato l'affidamento in essere al 31 dicembre 2013
alle condizioni vigenti a tale data” e “l'affidamento autonomo del servizio da parte dell'intimata
Unione dei Comuni può creare incertezze di mercato nell'ambito di competenza dell'Autorità
ricorrente, incidendo negativamente sulla procedura che la stessa sta espletando”.
All'udienza del 14 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Per la soluzione della controversia è necessario ricostruire la normativa, sia nazionale che
regionale, che definisce le competenze istituzionali in materia di gestione dei rifiuti urbani.
L'art. 200 del d.lgs. 30 aprile 2006, n. 152, stabilisce che al comma 1 che “La gestione dei rifiuti
urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali…………………. delimitati dal piano
regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1,
lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei
rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i
trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti
solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità”.
Il successivo art. 201 prevede poi che “1.Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le
forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è
demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre
amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione
integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione
integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la
gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta
un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli
obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:
a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione
e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti
urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO”.
L'art. 202, al comma 1, recita infine “L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la
disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui
all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento
all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere
tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti
con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle
competenze regionali in materia”.
In base alla normativa nazionale le Amministrazioni comunali non possiedono quindi alcuna
competenza nella materia de qua.
Nella Regione Toscana le norme del d.lgs. 152/06, per quanto interessa nella presente sede, sono
state attuate dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 individuando, all'art. 30, gli ambiti territoriali
ottimali ed istituendo ex art. 31, per ciascuno di essi, l'Autorità per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito di riferimento.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, “a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo
la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201
del D.Lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le
autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31.
2. Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
sull'attività di gestione del servizio”:
Infine l'art. 42, al comma 1, stabilisce che “Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri
di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico
soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale”.
Il sistema disegnato dalla legislazione, sia nazionale che regionale, prevede quindi che siano le
autorità competenti per ciascun ambito a programmare ed organizzare il servizio di gestione dei
rifiuti urbani e che, dunque, le stesse effettuino l'affidamento ad un unico gestore per ciascun
ambito. Questo è il sistema “a regime”, per giungere al quale è però necessario che le autorità e le
amministrazioni che in esse sono rappresentate collaborino lealmente ed efficacemente al fine di
individuare un punto di partenza del sistema medesimo, mediante un meccanismo che consenta di
passare dagli affidamenti in essere effettuati dalle singole amministrazioni all'affidamento unico da
parte delle autorità, come correttamente evidenzia la memoria di replica della ricorrente.
La difficoltà di arrivare a questo risultato è testimoniata dalle proroghe che si sono succedute
nell'individuare il termine ultimo per la messa a regime del nuovo sistema. In particolare l'art. 34,
comma 21, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha statuito “Gli
affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti
previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre
2013……………. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti
provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti
nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”. Tale
scadenza è stata successivamente prorogata dal d.l. 150/2013 il quale, all'art. 13, comma 1, ha
previsto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di
garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove
previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le
procedure di affidamento …………, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino
al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014”. Il comma 3 del
medesimo articolo stabilisce poi che “il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta
la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data
del 31 dicembre 2014”.
Infine la L.R. 24 dicembre 2013, n. 77, all'art. 68 prevede che “1. Per garantire la continuità del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more
dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 della L.R.
69/2011……….. il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo,
l'attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico”.
Alla luce del sopra riferito quadro normativo il ricorso è fondato, nei limiti seguenti.
L'Autorità ricorrente lamenta che l'intimata Unione abbia bandito una gara d'appalto per la
gestione del servizio di nettezza urbana e gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del proprio
territorio, in spregio al riparto delle competenze istituzionali in materia. È indubitabile che sussista
un suo interesse allo scrutinio delle censure formulate nel gravame poiché l'esecuzione dei
provvedimenti impugnati comporterebbe un restringimento territoriale dell'affidamento infieri cui
essa sta provvedendo e, in ultima analisi, una incisione sulla sua sfera di competenza
legislativamente determinata. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
deve quindi essere respinta.
Venendo alla trattazione del ricorso nel merito occorre preliminarmente precisare che il passaggio
da una gestione locale ad una gestione più ampia del servizio in esame è materia che attiene alla
buona amministrazione e implica scelte rientranti nel merito amministrativo, il cui esame esula dal
presente giudizio. Questo Tribunale è infatti adito in sede di legittimità e il suo compito consiste
nello (ed è limitato allo) scrutinio sulla conformità a legge dei provvedimenti contestati ed
eventualmente nell'individuazione delle procedure esperibili in base alla legge, la cui scelta rientra
però in valutazioni di opportunità e convenienza amministrativa.
Il Collegio, ad un più attento esame della controversia rispetto alla sommaria delibazione effettuata
in Camera di consiglio, ritiene che la normativa sia statale che regionale in materia di proroga degli
affidamenti in essere debba essere applicata alla fattispecie, ma non possa essere interpretata nel suo
senso letterale.
Sotto il primo profilo va rilevato che la procedura per l'affidamento de quo era appena iniziata, con
la pubblicazione del bando, al momento dell'entrata in vigore delle normative sia statale che
regionale di proroga. L'affidamento dei contratti pubblici è una procedura a formazione progressiva
e nel corso della stessa ben può sopravvenire una nuova normativa che ne imponga l'annullamento.
Le pur condivisibili osservazioni della difesa dell'Unione sul principio tempus regit actum sono
applicabili nel caso in cui la nuova normativa disponga diversamente in ordine ad alcuno degli atti
della gara, ma non laddove essa disciplini diversamente l'intero rapporto sotteso alla gara stessa,
disponendo una diversa regolamentazione del primo che escluda la seconda e fintantoché
l'affidamento non sia concluso con l'aggiudicazione. E' quanto prevedono sia l'art. 13 del d.l.
150/2013 che l'art. 68 della L.R. 77/2013 i quali, dal momento della loro entrata in vigore
(rispettivamente 31 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014), stabiliscono la proroga degli affidamenti in
essere ponendo quindi una nuova (sia pur transitoria) disciplina del rapporto della quale devono
tenere conto le Amministrazione che, come l'Unione, hanno bandito ma non ancora concluso la
gara per un nuovo affidamento. Scopo di dette normative è evitare che l'iniziativa di alcuna delle
amministrazioni comprese negli Ambiti pongano in essere iniziative atte a pregiudicare l'avvio del
servizio a tale livello. Non vi è effetto retroattivo della normativa sopravvenuta, nel caso di specie,
poiché l'affidamento non era concluso nel momento della sua entrata in vigore.
Le norme transitorie soprariferite, tuttavia, non possono essere interpretate nel senso di imporre la
prosecuzione degli affidamenti in essere.
A questa conclusione il Collegio giunge valutando che tale interpretazione condurrebbe a risultati
contrastanti con le sovraordinate normative sia comunitaria, sia costituzionale. Appare infatti
difficilmente compatibile con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici una seconda
proroga degli affidamenti vigenti e se le suddette norme fossero interpretate nel senso di obbligare
le Amministrazioni in tal senso, potrebbe emergere un'elusione da parte dello Stato italiano dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Sotto il profilo della compatibilità
costituzionale apparirebbe poi difficilmente armonizzabile con il principio di libera iniziativa
economica, ex art. 41 Cost., l'imposizione alle imprese attualmente affidatarie del servizio di
gestione dei rifiuti urbani di una obbligatoria proroga contrattuale, alle condizioni in essere.
L'art. 13 del d.l. 150/2013 e l'art. 68 della L.R. 77/2013 devono quindi essere interpretati nel senso
che gli affidamenti in essere possono proseguire mentre, per contro, le amministrazioni affidanti
non sono private, in regime transitorio, del potere di organizzare il servizio in attesa che entri a
regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità. Esse pertanto, in base a considerazioni di
opportunità e convenienza (idest di merito), sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del
servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure
effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica, nei limiti di cui si dirà appresso.
Questa considerazione consente di respingere l'eccezione formulata dalla difesa dell'Unione, la
quale contesta la mancata notificazione del ricorso all'attuale gestore del servizio. Se infatti questi è
libero di scegliere o meno se continuare a gestire il servizio in base ad un'interpretazione
comunitariamente e costituzionalmente orientata degli artt. 13, comma 1, d.l. 150/2013 e 68, L.R.
77/2013, alcuna lesione nella sua sfera giuridica può derivare dall'accoglimento del ricorso.
Si è stabilito più sopra che le Amministrazioni aventi affidamenti in essere sono libere di scegliere
se prorogarli (mentre l'attuale gestore é a sua volta libero di decidere se accettare o meno la
proposta di proroga), oppure effettuare una nuova gara. In questo secondo caso però l'affidamento
ex novo del servizio non può ledere le competenze istituzionali in materia così come stabilite dalla
legislazione più sopra esaminata.
Entro questi limiti la pretesa dell'Unione appare legittima. Essa può, e anzi deve, garantire il
servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti urbani in attesa che si concludano le procedure attivate
dall'Autorità ricorrente, ma le sue iniziative non devono mettere in pericolo l'efficacia e l'efficienza
del (futuro) servizio di ambito, come accadrebbe se il servizio in parte del suo territorio fosse per
lungo tempo affidato ad un gestore diverso da quello (che sarà) dalla stessa Autorità individuato.
Tale risultato di contemperamento tra istanze diverse ritiene il Collegio che possa essere raggiunto
mediante l'inserimento nel contratto oggetto di affidamento da parte dell'Unione di una clausola
risolutiva, avente effetto dal momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell'Autorità.
In questi limiti il ricorso è fondato.
L'Unione è titolare del potere-dovere di (continuare a) gestire il servizio di raccolta dei rifiuti
urbani durante il periodo transitorio fino a che il nuovo sistema, con la gestione a livello di ambito,
non sarà operativo, ma a tale momento cesserà la sua competenza. Gli atti di gara di cui si tratta
avrebbero quindi dovuto contemplare una clausola risolutiva dell'affidamento (che sarà) effettuato
poiché, diversamente opinando, sarebbero lese le competenze dell'Autorità.
Venendo alla domanda da quest'ultima formulata volta a accertare che detto contratto si estingue
automaticamente con l'affidamento a livello di Ambito, in disparte le pur fondate questioni di
ammissibilità posto che essa non è collegata alla lesione di una posizione giuridica, ma ad una
situazione di incertezza giuridica, la stessa è comunque infondata poiché dal quadro normativo
sopradescritto, ed in particolare dalle disposizioni volte a regolamentare la transizione dal
precedente sistema a quello “a regime”, non emerge alcun effetto risolutivo automatico dei contratti
stipulati per l'affidamento del servizio nel periodo transitorio. Il passaggio dal precedente all'attuale
sistema è stato rimesso dal legislatore all'azione delle singole Amministrazioni le quali dovranno
contemperare le opposte esigenze di garantire la continuità del servizio anche nel periodo
transitorio, da un lato, e di non effettuare nel corso del medesimo operazioni in grado di
compromettere l'avvio del nuovo sistema, dall'altro. Il risultato può essere ottenuto o mediante una
proroga degli affidamenti in essere fino al momento dell'affidamento del servizio da parte
dell'Autorità, oppure effettuando una gara per un nuovo affidamento il cui contratto però non abbia
durata superiore a detto momento, e che contenga quindi una clausola risolutiva espressa in tal
senso.
In questi limiti i provvedimenti odiernamente impugnati si palesano illegittimi, poiché le condizioni
di gara non contengono tale clausola, ed entro tali limiti il ricorso deve essere accolto.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione della novità e della
particolarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti
impugnati nella parte in cui non prevedono una clausola risolutiva del contratto in gara al momento
dell'affidamento del servizio da parte dell'Autorità ricorrente. Respinge la domanda di
accertamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
14-06-2014 09:08
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