L'indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall'art. 1, comma 1, della L. 29.3.01 n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della distanza minima, non inferiore ai dieci chilometri, tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Consiglio di Stato sez. III 14/01/2014 ( ud. 03/12/2013 , dep.14/01/2014 )
Numero: 103
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9340 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
contro
Fo. An., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Di Majo e
Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso l'avv. Angela
Fiorentino in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 03338/2007,
resa tra le parti, concernente diniego indennità di trasferimento
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Cons.
Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Caianiello e
dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Con l'atto in epigrafe il Ministero dell'interno ha appellato la sentenza 17 aprile 2007 n. 3338 del TAR Lazio, sede di Roma, sezione I ter, con la quale è stato accolto il ricorso dell'agente della Polizia di Stato, An. Fo., diretto ad ottenere l'annullamento della nota 7 maggio 2002 n. 2503 della Questura di Caserta, di diniego di corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001 per distanza inferiore a km. 10 tra la sede di provenienza (Questura di Caserta) e quella di destinazione (Commissariato di Maddaloni), nonché della richiamata circolare ministeriale 2 febbraio 2007 n. 333G, della nota ministeriale 2 maggio 2003 n. 333G e di ogni altro atto connesso, oltreché per il riconoscimento del diritto al detto trattamento economico, interessi e rivalutazione.
A sostegno dell'appello il Ministero ha dedotto;
1.- Error in procedendo, violazione dell'art. 112 c.p.c. (divieto di non liquet), error in iudicando, contraddittorietà della motivazione.
Il TAR si è pronunciato di un unico atto impugnato, mentre il diniego contestato è diretta estrinsecazione dell'indicata circolare.
2.- Error in iudicando.
L'operato dell'Amministrazione è conforme alla normativa applicata letta alla luce delle ragioni logicosistematiche dell'introduzione del requisito in parola e della ratio della medesima normativa.
Il signor Fo. si è formalmente costituito in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione in decisione all'udienza del 3 dicembre 2013.
L'appello è fondato.
In particolare è fondato l'assorbente secondo mezzo di gravame, poiché la portata innovativa della legge n. 86 del 2001 è limitata solo alla tipologia dei destinatari, fermi restando i previgenti requisiti, tra cui quello della distanza minima.
Come più volte affermato dal Consiglio di Stato, anche anteriormente alla risolutiva sentenza dell'Adunanza plenaria 14 dicembre 2011 n. 23, l'indennità per il trasferimento "di autorità", prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della distanza minima, non inferiore ai dieci chilometri, tra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr., ad es., sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8293 e 19 dicembre 2008 n. 6417).
Pure recentemente, è stato ribadito che la disciplina dell'indennità di trasferimento del personale delle Forze armate di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 86 (che ha abrogato l'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100) ha lasciato invariato lo stesso previgente regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la necessaria sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio di cui all'art. 1 dell'ancora vigente legge 26 luglio 1978 n. 417, ai sensi del quale "le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali" spettano solo nel caso di "missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, fuori della ordinaria sede di servizio" (cfr. sez. IV, 20 maggio 2013 n. 2973 e 2 luglio 2012 n. 3868).
La Sezione ha già avuto modo di aderire a tale indirizzo, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsene (cfr. sez. III, 11settembre 2012 n. 4803).
Pertanto l'appello dev'essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado. Tuttavia, nel consolidarsi del seguìto orientamento dopo la proposizione dei quest'ultimo (e dopo la pronunzia appellata), si ravvisano giusti motivi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
PQM
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 GEN. 2014
17-02-2014 23:40
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