L'abuso occasionale di alcool puo' comportare la revoca del porto d'armi?
N. 05783/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07478/2010 REG.RIC.
N. 11825/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7478 del 2010, proposto da:
Giorgio Zinutti, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Cesaroni, Alessandro Nannerini, con domicilio eletto presso
Francesca Cesaroni in Roma, via Odorisi da Gubbio, 18;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 11825 del 2010, proposto da:
Giorgio Zinutti, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Cesaroni, Alessandro Nannerini, con domicilio eletto presso
Francesca Cesaroni in Roma, via Odorisi da Gubbio, 18;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 7478 del 2010:
del provvedimento della Questura di Roma datato 11.6.2010 con il quale viene decretata la revoca della licenza di porto
di fucile per uso caccia.
quanto al ricorso n. 11825 del 2010:
del provvedimento del Prefetto di Roma del 7/9/2010 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
- ritiro amministrativo di tutte le armi e munizioni in possesso del ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno e di
Prefettura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, il giorno 13 maggio 2010, mentre era alla guida della propria autovettura, nell'affrontare un curva, ha
perso il controllo del mezzo a causa del fondo scivoloso ed è andato ad urtare contro il guard-rail, senza provocare
danni a persone.
La Polizia Stradale, intervenuta sul posto, lo ha sottoposto al controllo del tasso alcolimetrico mediante
l'apparecchiatura Alcotest 7110, e dal controllo sono emerse le misurazioni di 0,57 g/l e di 0,52 g/l superiori al limite di
0,50 g/l.
In conseguenza di detta circostanza, gli è stata contestata la violazione dell'art. 186 c. 2 Codice della Strada, è stata la
sospesa la sua patente di guida, ed il Questore di Roma gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia.
Con il presente ricorso ha impugnato quest'ultimo provvedimento deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1 – Violazione di legge T.U.L.P.S.
Deduce il ricorrente che non ricorrerebbero nel caso di specie i presupposti degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. non
essendo provata la mancanza di affidabilità nell'uso delle armi, in quanto il superamento del limite di 0,50 g/l potrebbe
derivare dal non corretto funzionamento dell'apparecchiatura e comunque non costituirebbe prova di abuso di alcol.
2 – Violazione di legge L. 241/90 artt. 7, 8, 10.
Lamenta la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.
3 – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti e presupposto erroneo,
manifesta illogicità ed erroneità di interpretazione della normativa.
Deduce infine il vizio di difetto di istruttoria in merito alla valutazione sulla sua inaffidabilità nell'uso delle armi, tenuto
conto che il Questore non ha neppure atteso l'esito delle visite mediche ASL disposte dalla Prefettura.
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con il successivo ricorso R.G. 11825/10, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Roma, con il quale è gli stato
fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
In detto ricorso il ricorrente ha rappresentato di essere stato prosciolto per il reato di cui all'art. 186 c. 2 C.d.S. con
sentenza n. 196/10 del G.I.P. del Tribunale di Rieti, di aver ottenuto l'annullamento del decreto di sospensione della
patente di guida per effetto della decisione del Giudice di Pace di Roccasinibalda.
Avverso il provvedimento del Prefetto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1 – Violazione ed eccesso di potere.
L'avvenuto proscioglimento per il reato di cui all'art. 186 c. 2 C.d.S. farebbe venire meno il presupposto sulla base del
quale è stato emesso il provvedimento impugnato.
2 – Violazione di legge per inosservanza dell'art. 379 del Regolamento del Codice della Strada.
Sostiene il ricorrente che le due misurazioni non sarebbero stato eseguite a distanza di 5 minuti l'una dall'altra come
dispone l'art. 379 c. 2 del Regolamento, e dunque la prova non sarebbe valida.
3 – Violazione di legge ed eccesso di potere.
Ribadisce il vizio di difetto di istruttoria, e rileva che il risultato del test (0,52 g/l con dubbi sulla corretta misurazione e
con il margine di errore della macchina) evidenzia l'inesistenza dell'abuso di alcol.
4 – Violazione di legge T.U.L.P.S.
Ribadisce che il giudizio sulla sua inaffidabilità sull'uso delle armi sarebbe del tutto erroneo ed immotivato.
5 – Violazione degli artt. 7, 8 10 della L. 241/90
Reitera la censura di violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.
6 – Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per erroneità dei presupposti,
manifesta illogicità ed erroneità di interpretazione della norma.
Rileva ancora una volta il vizio di difetto di istruttoria, anche sotto il profilo dell'omessa valutazione sulla sua
personalità, sostenendo che egli non potrebbe considerarsi un soggetto inaffidabile in merito al corretto uso delle armi.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'udienza pubblica del 15 maggio 2014 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover disporre la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione
soggettiva ed oggettiva.
I ricorsi sono fondati, e devono essere accolti.
Come ha ripetutamente affermato la Sezione (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 12-03-2013, n. 2583; 10-
01-2013, n. 184), nell'ordinamento vigente, non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla
detenzione ed al porto di armi, costituendo anzi tali situazioni delle eccezioni (ad apposito divieto previsto dall'art. 699
c.p. e dall'art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975) circondate di particolari cautele.
Dispone l'art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e
materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; dispongono invece gli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, che la licenza di porto d'armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non
abusare delle armi. Tale disciplina è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno
che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati
che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.
La valutazione di affidabilità espressa in ordine all'interessato costituisce, infatti, l'esito di un giudizio sinteticovalutativo
che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto, con riguardo all'osservanza sia delle comuni
regole di convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali
dell'ordinamento.
L'Amministrazione, quindi, deve indicare nella motivazione le circostanze di fatto indicative - sulla base di
considerazioni probabilistiche – della pericolosità del soggetto o, comunque, della sua inaffidabilità sul corretto uso
delle armi (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 ottobre 2009, n. 6477; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 dicembre 2012, n. 5039;
TAR Campania, Napoli, Sez. V, 6 novembre 2012, n. 4424).
Nel caso di specie, i due provvedimenti sono basati sulla medesima circostanza: la mancanza di idoneità del ricorrente
all'uso delle armi ai sensi del DM 28.4.1998, in relazione all'unico episodio di abuso di alcol (peraltro di lieve entità
considerato il superamento di pochissimo del limite di 0,50 g/l) rilevato in seguito all'incidente stradale – senza feriti –
verificatosi il giorno 13 maggio 2010 nel Comune di Torricella in Sabina (RI), mentre percorreva la Via Salaria Km.
62.300 in direzione Rieti.
Ritiene il Collegio, conformemente alla giurisprudenza in seguito richiamata, che l'art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 –
norma richiamata nei provvedimenti impugnati - non sanzioni, di per sé, l'abuso occasionale di alcool, riferendo
"l'occasionalità" esclusivamente all'assunzione di sostanze stupefacenti: ciò significa che per l'alcol è necessario
l'"abuso" non occasionale.
L'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle
armi di cui all'art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, ma
tale giudizio non può però essere basato su un singolo episodio (T.A.R. Marche 17/4/2013 n. 287; 17.5.2010 n. 387,
T.A.R. Veneto 14.6.2006 n. 226), e deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione
esauriente.
Nel caso di specie, è stato rilevato a carico del ricorrente il solo abuso occasionale di alcool (peraltro con il superamento
di pochissimo dei limiti previsti dalla legge) che – a giudizio del Collegio - non può costituire di per sé solo un
presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità, soprattutto se si considera che il provvedimento è
intervenuto senza ulteriori approfondimenti, neppure di natura sanitaria, e prima ancora che venisse eseguita la visita
medica disposta dal Prefetto in relazione alla sospensione della patente di guida, in esito alla quale non è emerso
alcunché in merito all'abuso di alcool (cfr. verbale della Commissione Medica Locale di Roma 3 dell'8/7/2010, doc. n.
17 del fascicolo di parte ricorrente).
Inoltre, nel caso di specie sussistono anche fondati dubbi in merito al rispetto del termine minimo di 5 minuti per la
ripetizione delle misurazioni, come dedotto dal ricorrente, tanto da potersi ragionevolmente presumere che ove il
maggior termine fosse stato osservato, la seconda misurazione sarebbe stata nei limiti previsti dalla legge, e dunque
nessun abuso – neppure occasionale – sarebbe stato rilevato.
Ne consegue che appaiono fondate le censure di violazione di legge, di difetto di istruttoria e di motivazione.
I ricorsi devono essere pertanto accolti perché fondati, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporne la
compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
così dispone:
- riunisce i ricorsi;
- li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
10-06-2014 22:12
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