Insindacabilita' in appello della decisione del giudice di primo grado di non riunire due ricorsi connessi.
Cons. St., Sez. III, 14 agosto 2014, n. 4261
N. 04261/2014
N. 00988/2011 REG.RIC.
N. 01360/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
1.
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2011, proposto da:
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.,
in persona del procuratore p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sartorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via Luigi Luciani, 1,
contro
Nicola Tessaro, Luciano Andreasi, Maurizia Stolfo, Marco Tamburini, Pier Giorgio Bortolotti, Arianna Vittoni, Paolo Cristoforetti, Franco Antonini, Giacomo Pasquetti, Lisa Santuliana, Walter Caceffo, Donato Zecchini, Carmen Mancabelli, Barbara Rizzonelli, Luca Omezzolli, Claudio Divan, Renato Corraini, Maria Bergamo, Mario Betta, Carla Santuliana, Ciro Raso, Sergio Sibioli, Sandra Cathleen Legon, Lorenza Colo, Andrea Pontalti, Jane Crosina, Silvano Morandi, Micaela Robert, Daniela Bertamini, Marina Caurla, Giorgio Malacarne, Mario Bresciani, Marco Barone, Paolo Perini, Tatiana Selmin, Vanessa Rossetto, Michelina Angeli, Maria Antonietta Montagni, Domenico Guizzaro, Bruno Fattorelli, Vittoria De Rossi e Raffaella Prandi,
non costituitisi in giudizio
nei confronti di
- Provincia Autonoma di Trento,
in persona del Presidente p.t.,
costituitasi in giudizio con atto di appello incidentale, rappresentata e difesa dall'avv.to Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Roma, via Gioacchino Rossini, 18;
- Comune di Arco,
in persona del Sindaco p.t.;
- ADAMI Ivo;
- ADAMI Walter;
- SGARIGLIA Gabriele,
quale procuratore di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
- SIMONCELLI Bianca Maria,
quale Dirigente del Comune di Arco,
non costituitisi in giudizio;
2.
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2011, proposto da:
Comune di Arco,
in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Provera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferruccio De Lorenzo, in Roma, via Luigi Luciani, 1,
contro
Nicola Tessaro, Luciano Andreasi, Maurizia Stolfo, Marco Tamburini, Pier Giorgio Bortolotti, Arianna Vittoni, Paolo Cristoforetti, Franco Antonini, Giacomo Pasquetti, Lisa Santuliana, Walter Caceffo, Donato Zecchini, Carmen Mancabelli, Barbara Rizzonelli, Luca Omezzolli, Claudio Divan, Renato Corraini, Maria Bergamo, Mario Betta, Carla Santuliana, Ciro Raso, Sergio Sibioli, Sandra Cathleen Legon, Lorenza Colo, Andrea Pontalti, Jane Crosina, Silvano Morandi, Micaela Robert, Daniela Bertamini, Marina Caurla, Giorgio Malacarne, Mario Bresciani, Marco Barone, Paolo Perini, Tatiana Selmin, Vanessa Rossetto, Michelina Angeli, Maria Antonietta Montagni, Domenico Guizzaro, Bruno Fattorelli, Vittoria De Rossi e Raffaella Prandi,
non costituitisi in giudizio
nei confronti di
- WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.,
in persona del procuratore p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sartorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via Luigi Luciani, 1;
- Provincia Autonoma di Trento,
in persona del Presidente p.t.;
- ADAMI Ivo;
- ADAMI Walter;
- SGARIGLIA Gabriele,
quale procuratore di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
- SIMONCELLI Bianca Maria,
quale Dirigente del Comune di Arco,
non costituitisi in giudizio,
entrambi per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, n. 230/2010.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione, nel giudizio promosso da Wind Telecomunicazioni, della Provincia Autonoma di Trento, a valere quale atto di appello incidentale;
Visto l'atto di costituzione, nel giudizio promosso da Comune di Arco, di WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.;
Visto che non si sono costituite le altre parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande;
Vista l'Ordinanza n. 1566/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2011, di riunione dei giudizii e di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata in ciascuno di essi proposta;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 19 giugno 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Giuseppe Sartorio per WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. e, in sostituzione dell'avv. Marco Provera, per il Comune di Arco, nonché l'avv. Alberto Colitti, in sostituzione dell'avv. Gioia Vaccari, per la Provincia Autonoma di Trento;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ed ivi rubricato al n. R.G. 167/2009, gli odierni appellati, proprietarii di terreni e/o abitazioni in C.C./Romarzollo – località Chiarano e/o residenti in alcune vie del Comune di Arco prossime alla via Gobbi nella quale è stata eretta la stazione radio base per cui è causa, impugnavano :
a) con ricorso principale:
- la concessione edilizia n. 57/2009, di data 12.6.2009, avente ad oggetto l'installazione di una stazione radio - base sulle pp.ff. 595/2 e 593, in C.C. Romarzollo, via Gobbi, in Arco;
- il parere della Commissione edilizia comunale assunto in data 14.4.2009, in verbale n. 4/2009;
- la determinazione n. 88/2008, di data 23.5.2008, del Comitato per l'autorizzazione all'istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni, presso la Provincia autonoma di Trento;
- tutti gli atti ulteriori, presupposti, comunque connessi e conseguenti;
b) con ricorso per motivi aggiunti:
- i provvedimenti originariamente impugnati a seguito della produzione, in data 30 marzo 2010, di copia semplice di un contratto di locazione tra Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Ivo e Walter Adami.
Deducevano all'uopo i seguenti motivi di diritto:
I - “violazione dell'art. 88 delle legge provinciale 5.9.1991, n. 22, e dell'art. 101 della legge provinciale 4.3.2008, n. 1; violazione dell'art. 11 delle direttive comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione”, posto che il titolo concessorio sarebbe stato rilasciato non al legale rappresentante di Wind bensì ad un soggetto genericamente qualificatosi come procuratore, il quale, inoltre, non avrebbe prodotto alcun documento comprovante l'esistenza di un titolo idoneo a legittimare sia la richiesta che il successivo rilascio della concessione;
II - “contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità, carenza di motivazione”, in quanto la Commissione edilizia comunale si sarebbe espressa in senso positivo dopo due argomentati pareri negativi, in tal modo evidenziando la contraddittorietà del processo di formazione delle volontà dell'Amministrazione, che avrebbe adottato il provvedimento finale solo a seguito di un atto di diffida inviato dalla Società Wind;
III - “violazione dell'art. 38 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale e dell'art. 38 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di Arco, anche in relazione alle direttive comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, approvate con deliberazione consiliare n. 36 di data 26.3.2002”, perché la stazione radio - base sarebbe collocata in una zona classificata area agricola di pregio dal Piano urbanistico provinciale e area agricola primaria dallo strumento pianificatorio comunale, in una zonizzazione, pertanto, specificamente tutelata per il particolare rilievo paesaggistico di tali aree; inoltre, anche le direttive comunali vieterebbero l'ubicazione di impianti fissi di telecomunicazione nelle zone di elevato pregio paesaggistico - ambientale; detta tutela, inoltre, opererebbe del tutto indipendentemente dall'esistenza di specifici vincoli di tutela paesaggistico - ambientale;
IV - “violazione dell'art. 2 del D.P.G.P. 29.6.2000, n. 13-31/Leg, e delle direttive comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, approvate con deliberazione consiliare n. 36 di data 26.3.2002”, posto che a pochi metri dal manufatto esisterebbe un edificio adibito ad agriturismo ed un'area destinata ad un insediamento edilizio economico popolare; infine, la localizzazione del manufatto non sarebbe conforme alla normativa posta a tutela della salute.
V ( di cui al ricorso per motivi aggiunti ) - “violazione dell'art. 88 delle legge provinciale 5.9.1991, n. 22, e dell'art. 101 della legge provinciale 4.3.2008, n. 1; violazione dell'art. 11 delle direttive comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione, sotto ulteriore, diverso e autonomo profilo”, posto che il contratto di locazione prodotto, che non risulta allegato al titolo concessorio, non sarebbe stato registrato.
Con la sentenza indicata in epigrafe il T.R.G.A., disattese le eccezioni di rito sollevate dalle difese dei resistenti, accoglieva il ricorso, ritenendo fondati i motivi primo e quinto ( connessi ), nonché il terzo motivo di impugnazione.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello, deducendo avverso di essa articolate censure, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ( R.G. n. 989/2011 ) ed il Comune di Arco ( R.G. n. 1360/2011 ).
La Provincia Autonoma di Trento ( nel ricorso R.G. n. 989/2011 ) ha proposto appello incidentale, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.a. e dell'art. 333 c.p.c., parimenti chiedendo l'integrale annullamento della sentenza di primo grado.
In nessuno dei giudizii si sono costituiti gli appellati ricorrenti in primo grado.
Con Ordinanza n. 1566/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2011, gli appelli venivano riuniti e veniva altresì accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata in ciascuno di essi proposta.
Nel giudizio proposto dal Comune di Arco si è altresì costituita Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Nessuna delle altre parti intimate si è costituita.
La parti hanno poi prodotto memorie.
Le cause riunite sono state chiamate e trattenute in decisione alla udienza pubblica del 19 giugno 2014.
2. – Va anzitutto esaminato il preliminare rilievo, formulato in entrambi gli atti di appello principale, circa la mancata riunione in primo grado del ricorso proposto dagli odierni appellati con altro ricorso connesso e chiamato dal T.R.G.A. alla medesima udienza.
Il motivo è infondato.
Ed invero il provvedimento di riunione ( ovvero quello, anche implicito, di reiezione dell'istanza di riunione ) di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 274 c.p.c. (v. oggi art. 70 c.p.a.) costituisce un provvedimento ordinatorio rimesso alla discrezionalità del Giudice; esso non è dunque nient'altro che una misura organizzatoria del lavoro giudiziario ( cfr. Corte cost., 7 novembre 2007, n. 379 ), che involge valutazioni di opportunità non sindacabili in sede di appello.
Se è vero, peraltro, che il provvedimento di riunione non fa venir meno la autonomia delle singole impugnazioni ( Cons. St., IV, 12 agosto 2005, n. 4372 ), a maggior ragione la mancata riunione vale a delimitare il thema decidendum a quello dedotto nel singolo giudizio, tenendo conto dei fatti in esso introdotti e dei motivi in esso specificamente denunciati; sì che sarà poi la coerenza delle deduzioni e conclusioni del Giudice di primo grado rispetto allo specifico thema decidendum che caratterizza ciascun giudizio a poter essere oggetto di valutazione in grado di appello, in sede di verifica della conformità all'ordinamento processuale e sostanziale del percorso motivazionale da quel Giudice seguito e delle relative conclusioni.
3. – Si può quindi passare al motivo di impugnativa, comune a tutti gli appelli, con il quale si deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame di prime cure per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, che non avrebbero dimostrato, secondo gli odierni appellanti, la titolarità di alcun interesse qualificato all'impugnazione della concessione edilizia e degli altri atti fatti oggetto di contestazione.
Il motivo è inammissibile, dal momento che, una volta che il T.R.G.A. ha accertato positivamente la sussistenza in capo a tutti i ricorrenti tanto dei presupposti processuali quanto delle condizioni dell'azione, era ònere degli appellanti, ai fini della utile confutazione di tale statuizione, indicare nominativamente i singoli originarii ricorrenti, in relazione ai quali tali presupposti non si realizzerebbero, nonché le specifiche ragioni, per ciascuno di essi, che condurrebbero a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal T.R.G.A.; e tale onere non risulta in nessuno degli appelli minimamente soddisfatto, permanendo la genericità dell'eccezione come dedotta in primo grado.
Tale mancanza di specificità rende dunque inammissibili le censure svolte sul punto, fermo, peraltro, che lo stabile collegamento e/o la vicinitas, che sono notoriamente alla base del riconoscimento dell'interesse alla contestazione della realizzazione di un'opera edilizia, possono ravvisarsi alternativamente sia nella proprietà ( od altro diritto di godimento ) di immobili vicini ai luoghi oggetto di trasformazione, sia nella residenza negli stessi luoghi.
4. – Con ulteriore motivo, anch'esso dedotto in tutti gli atti di appello, la sentenza di primo grado è impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'assenza in capo a Wind Telecomunicazioni di un titolo idoneo ad attestare la disponibilità del bene, necessario ai fini della richiesta di concessione edilizia; ciò, afferma il T.R.G.A., stante la nullità del “contratto stipulato in data 19.2.2008 tra la Società Wind ed i sig.ri Adami (cfr., documento n. 2 depositato dalla Società resistente) [ che ] non era registrato e dunque era incontrovertibilmente nullo sia al momento della proposizione della domanda di concessione (3.7.2008), che al momento del rilascio della stessa (12.6.2009), ed anche al tempo dell'edificazione della stazione radio base (luglio 2009)”: pag. 15 sent.
Le censure sono da accogliere, stante, come efficacemente sintetizzato dalla difesa della Provincia, l'ininfluenza ai fini del decidere della questione della nullità del contratto di locazione depositato in giudizio, avverso il quale s'è rivolta la censura ( n. 5 ) dedotta con l'atto di motivi aggiunti ed accolta dal T.A.R. unitamente al primo motivo di ricorso, con il quale si lamentava la mancanza in capo a Wind della titolarità e della legittimazione alla richiesta ed al rilascio del titolo edilizio.
Ed invero, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare oggetto del giudizio, Wind ha “speso”, quale idoneo titolo di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione edilizia sottoposto all'Amministrazione, l'atto, con il quale i proprietarii dell'area avevano autorizzato “la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. a presentare la richiesta di autorizzazione e le necessarie istanze presso tutti i competenti uffici per la realizzazione di una stazione radio base sull'immobile”; atto non a caso richiamato nelle premesse della concessione ad edificare oggetto del giudizio.
La richiesta, di cui al ricorso di primo grado, di annullamento giurisdizionale del titolo edilizio per mancanza di titolarità e legittimazione alla concessione in capo a Wind risulta dunque palesemente infondata, bastando a fondare tale legittimazione l'ormai indiscusso previo assenso ( rectius autorizzazione ) dei proprietarii dell'immobile, di cui il Giudice di primo grado non ha tenuto conto, per soffermarsi invece sull'irrilevante questione dell'idoneità o meno del contratto di locazione intervenuto tra le parti a legittimare la richiesta di concessione, quando invece in sede di procedimento amministrativo altro era stato il titolo fatto valere.
Del resto, il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente la concessione ( previsto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 88 della L.P. n. 22/1991 ) è dato dal possesso di un titolo di godimento, che non deve risultare contestato dai proprietarii dell'immobile ( cui in primis ed in via automatica la norma riconosce il requisito stesso ); sì che l'autorità pubblica deve riconoscere la legittimazione del soggetto che propone l'istanza avendo riguardo esclusivo, nel contesto della generale esigenza di verifica sull'ordinato svolgimento delle attività sottoposte al regime concessorio, alla esistenza di una posizione in qualsiasi modo ( e comunque inequivocabilmente ) adesiva dei detti proprietarii, senza sconfinare in una sorta di eccezionale incursione in un ambito privatistico, che resta estraneo alla sfera dei controlli pubblici attinenti la specifica attività edilizia di cui si tratta.
Ne risulta, nel caso all'esame, l'adeguatezza dell'istruttoria e della documentazione posta a base della stessa, con conseguente infondatezza degli ordini di censure accolti in primo grado.
5. – Parimenti destituito di fondamento appare il vizio, sub n. 3 del ricorso di primo grado, ritenuto sussistente dal T.R.G.A. con statuizione avverso la quale gli atti di appello all'esame svolgono articolate critiche.
Premesso che con detto motivo, nella parte in cui è stato ritenuto fondato dal T.R.G.A., si denunciava la violazione di legge in relazione all'art. 38 delle norme di attuazione del PUP che non ammetterebbe manufatti della natura di quelli di cui si discute nelle “aree agricole di pregio” da detta norma disciplinate (nelle quali è ricompresa l'area oggetto della qui contestata edificazione), non sono condivisibili le conclusioni del T.R.G.A., secondo cui per l'installazione di una infrastruttura relativa a pubbliche reti di telecomunicazioni in una area “agricola di pregio” deve essere verificata, caso per caso, la compatibilità dell'opera con il particolare sistema di invarianti, anche attraverso la dimostrazione della non possibilità e della non convenienza, sotto il profilo paesaggistico, di ubicare l'opera progettata in area diversa.
Osserva in proposito il Collegio che le conseguenze giuridiche della perimetrazione, effettuata dal PUP, delle “aree agricole di pregio”, di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale ( che escludono “nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio”: primo periodo del comma 4 ) non impediscono invero la realizzazione nell'àmbito di tali aree delle opere di infrastrutturazione, ex art. 46, comma 1, lett. a), delle stesse norme di attuazione; e che gli interventi di cui si tratta debbano considerarsi “opere di infrastrutturazione del territorio” risulta espressamente indicato all'art. 68, comma 3, della L.P. 11 settembre 1998, n. 19, oltre che all'art. 2, comma 1, della L.P. 28 aprile 1997, n. 9 ed all'art. 2, comma 4, del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13-31.
Quanto alla previsione, recata dallo stesso art. 46 cit., della non esclusione della realizzazione di opere di infrastrutturazione “purché compatibili con la disciplina delle invarianti di cui all'art. 8”, essa non porta certo ad escludere tale possibilità di realizzazione all'interno delle “aree agricole di pregio”, che, se è vero che costituiscono “invarianti” ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e) delle norme di attuazione del PUP ( il cui comma 1 stabilisce che “sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale” ), ricevono specifica disciplina, per effetto del richiamo operato dalla stessa lett. e) cit., dal successivo art. 38, che non solo non esclude in dette aree le opere di infrastrutturazione del territorio ( e soprattutto non ne subordina la realizzazione ad alcuna verifica di compatibilità ), ma le fa salve, come risulta dalla disposizione del comma 8, anche dalla disciplina recata dal comma 7 in tema di condizioni da rispettare per la riduzione delle aree agricole di pregio ed in particolare dalla compensazione, “che si configura come istituto innovativo su cui si fonda una condizione sostanziale per procedere alla riduzione delle aree agricole di pregio” ( v. par. 9.5.6 della relazione illustrativa del PUP ).
In secondo luogo, se è vero che le aree agricole di pregio sono caratterizzate anche “da un particolare rilievo paesaggistico”, è da escludersi, a differenza di quanto ritenuto dal T.R.G.A., che la salvaguardia, perseguita dal PUP, dell'integrità paesaggistica di queste aree si sia tradotta in un “vincolo paesaggistico” gravante sulle aree stesse, dal momento che il fatto che il PUP classifichi sostanzialmente tutto il territorio provinciale come meritevole di tutela non vale certo ad elidere il punto di diritto centrale e cioè la circostanza che è la carta delle tutele paesistiche quella che rappresenta le zone di particolare interesse ambientale, “in cui la tutela si attiva secondo le procedure stabilite nell'ordinamento urbanistico provinciale” ( v. artt. 10 e 11 delle norme di attuazione del PUP e par. 9.3.2 della relativa relazione illustrativa ); ed è incontestato che in detta carta le aree agricole di pregio non sono rappresentate come aree di tutela ambientale ex art. 11 cit.
Quindi la perimetrazione e zonizzazione di cui si discute non è nemmeno idonea, come ha preteso di dedurne il t.r.g.a. con operazione che più che interpretativa deve qualificarsi come di inammissibile novazione della norma regolamentare, a ritenere le “aree agricole di pregio” incluse tra quelle “aree sottoposte a vincolo paesaggistico”, nelle quali, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31, gli impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz non possono essere installati; aree, si badi, la cui individuazione era dalla stessa norma espressamente demandata ad una successiva deliberazione della Giunta Provinciale, che ha poi limitato il divieto di installazione (v. criteri per l'individuazione dei siti approvati con Delib. G.P. 7 dicembre 2001, n. 1360) esclusivamente:
- all'interno delle riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 ed all'articolo 11 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
- all'interno dei biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14;
- nelle aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1976, n. 26;
- nelle aree di protezione fluviale di cui all'articolo 9 bis delle norme di attuazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale, approvata con deliberazione n. 2075 del 10 agosto 2001.
Orbene, sulla base di quest'ultima individuazione, non certo ampliabile in via asseritamente interpretativa dal Giudice, non può dunque dirsi sussistente alcun divieto di installazione delle infrastrutture di cui si tratta nelle “aree agricole di pregio”, come individuate dal PUP.
Così come il combinato, sopra esaminato, disposto degli artt. 8, 37, 38 e 46 delle relative norme di attuazione non solo non reca un tale divieto, ma nemmeno consente di subordinare la concessione edilizia o la determinazione del Comitato per l'autorizzazione all'istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni al previo “esame di compatibilità” indebitamente individuato dal T.R.G.A. come limite procedimentale alla trasformazione del territorio di cui si tratta.
6. – Per effetto dell'accoglimento dei veduti motivi gli appelli vanno dunque accolti, restando assorbiti gli ulteriori motivi ed in particolare quelli sul regolamento delle spese di primo grado, in quanto la pronuncia di accoglimento degli appelli devolve al giudice di secondo grado la statuizione sulle spese relative al doppio grado di giudizio.
Ritiene in proposito il Collegio che queste, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbano, come di régola, seguire la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, accoglie gli appelli principali ed incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in favore delle tre parti appellanti, nella misura di Euro 2.500,00, per ciascuna di esse, più gli accessori dovuti per legge e il rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 19 giugno 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/08/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
19-08-2014 16:09
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