In caso di ballottaggio, non e' impugnabile il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione inerente la determinazione delle schede bianche, nulle, contestate e non attribuite in quanto, non essendovi stata la proclamazione di elezione del sindaco, gli atti hanno natura giuridica meramente endo-procedimentale e, quindi, non sono immediatamente lesivi.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 05-06-2014, n. 1450
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2014, proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dagli avv. Elia Di Matteo, Elisabetta Di Matteo e Daniele Funghini, con domicilio eletto presso lo Studio del primo, via Visconti di Modrone, n.3;
contro
Comune di Menaggio, in persona del Sindaco pro tempore Alberto Bobba, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Perazzi, con domicilio fissato ai sensi dell'art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R.. in Milano, via Corridoni n. 39;
nei confronti di
A.V., non costituito;
D.M.V., non costituito;
P.G., in proprio e personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fossati, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Milano, c.so Porta Vittoria, n. 28;
per l'annullamento
delle operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Menaggio tenutesi il 25/5/2014, ed in particolare:
1) del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione - Sezione n. 1 - Modello n. 225-AR, con specifico riferimento, allo stato, in ordine alla parte in cui ha disposto la determinazione delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede contestate e non attribuite, alla data del 26 maggio 2014, ore 21.00;
2) del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione - Sezione n. 2 - Modello 225-AR, con specifico riferimento, allo stato, alla parte in cui ha disposto la determinazione delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede contestate e non attribuite, senza data di chiusura delle operazioni;
3) del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione - sezione n. 3 - Modello 225-AR, con specifico riferimento, allo stato, alla parte in cui ha disposto la determinazione delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede contestate e non attribuiti alla data del 26 maggio 2014, ore 17.00;
4) del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione - Sezione n. 4 - Modello 225-AR, con specifico riferimento, allo stato, alla parte in cui ha disposto la determinazione delle schede bianche, delle schede nulle e delle schede contestate e non attribuite, alla data del 25 maggio 2014, ore 16.20;
5) del verbale delle operazioni dell'Adunanza del Presidente delle Sezioni - Modello n. 306-AR, nella parte relativa alla determinazione della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei voti di lista validi complessivamente ottenuti in tutte le sezioni del Comune (n. 953) dalla lista n. 1, avente il contrassegno "Insieme per Menaggio" e (n. 953) dalla lista n. 2, avente il contrassegno "Vivere Menaggio - Squadra Bobba";
6) del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, Modello n. 306/11I-AR, per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio alla data del 26 maggio 2014, ore 22.45;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni del 25 maggio 2014, nella parte in cui si assegna al candidato Sindaco M.S. n. 953 voti e all'altro candidato Sindaco A.V. n. 953 voti, con conseguente non elezione di entrambi e che, per l'effetto, dovranno partecipare ad un turno di ballottaggio programmato per domenica 8 giugno 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;
Visto il decreto n. 440 del 28 maggio 2014 del Presidente della Sezione III di questo Tribunale;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Menaggio e di P.G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica speciale elettorale del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
In data 25 maggio 2014, si svolgevano le elezioni relative al rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Menaggio (Como). Alla competizione elettorale prendevano parte due liste e precisamente:
a) la lista n. 1 - "Insieme per Menaggio" con capolista G.P. a sostegno del candidato Sindaco A.V.;
b) la lista n. 2 "Vivere Menaggio - squadra Bobba", con capolista Alberto Bobba, a sostegno del candidato Sindaco M.S..
Con verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26 maggio 2014 veniva registrato il risultato di parità tra i due candidati Sindaci, con attribuzione a ciascuno di n. 953 voti. Non veniva, pertanto, proclamato eletto nessuno dei due candidati, dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 267 del 2000, al turno di ballottaggio da tenersi nella giornata di domenica 8 giugno 2014.
Avverso tale verbale e tutti gli atti delle operazioni elettorali finora svolte - indicati in epigrafe - il candidato Sindaco della lista n. 2, M.S., ha proposto ricorso, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha dedotto che non sarebbero stati attribuiti allo stesso un numero di voti non inferiori a dieci, stante l'intervenuto annullamento di alcune schede nelle sezioni elettorali n. 1, 2, 3 e 4.
Con specifico riferimento alla sezione n. 1 ha esposto che il voto espresso in una scheda sarebbe stato inizialmente attribuito al ricorrente S., salvo essere successivamente annullato (cfr. verbale della Sezione n. 1 - doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente). Anche per effetto di questo unico specifico episodio il ricorrente non è stato proclamato eletto immediatamente, al primo turno delle consultazioni.
Si è costituito in giudizio il Sindaco pro tempore del Comune di Menaggio.
Si è costituito altresì G.P., capolista della lista n. 1 "Insieme per Menaggio", che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l'inammissibilità sotto diversi profili ed ha spiegato ricorso incidentale.
All'udienza pubblica del 4 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe il candidato Sindaco della lista n. 2 "Vivere Menaggio - squadra Bobba" del Comune di Menaggio ha impugnato l'esito del primo turno delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali tenutosi il 25 maggio 2014.
I due candidati alla carica di Sindaco hanno infatti ottenuto un identico numero di voti (953), sicchè, trattandosi di Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve farsi luogo al turno di ballottaggio, ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 267 del 2000, previsto per il prossimo 8 giugno 2014.
Il ricorrente contesta il voto attribuito ad alcune schede scrutinate, ed in particolare ad una appartenente alla Sezione elettorale n. 1.
Il controinteressato G.P., capolista della lista n. 1 "Insieme per Menaggio", nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 130 c.p.a. avendo il ricorrente impugnato atti aventi natura endoprocedimentale e non essendosi ancora concluso il procedimento elettorale.
Tale eccezione deve essere esaminata in via preliminare.
Ad avviso del Collegio l'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 130 comma 1 cod. proc. amm., al di fuori dello specifico caso disciplinato dall'art. 129, relativo all'esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni, "contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti".
Per procedimento elettorale deve intendersi tutto il dispiegarsi del procedimento, dall'emanazione dei comizi fino alla proclamazione degli eletti, atto conclusivo del procedimento stesso.
Si tratta di un procedimento unico, ancorchè diviso in due turni, tant'è che il primo turno non si conclude con il provvedimento tipico di tale procedimento, ovvero la proclamazione degli eletti.
Non vale a dimostrare il contrario l'intitolazione "Proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco" di cui al paragrafo 3 del modello n. 306/III-AR (Estratto del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni), atto impugnato con il ricorso proposto e a cui ha fatto riferimento l'avvocato di parte ricorrente nel corso dell'udienza pubblica.
A prescindere dal rilievo che l'indicazione su una modulistica predisposta dall'Amministrazione non potrebbe mutare il regime delle impugnazioni legislativamente previsto, il Collegio osserva che lo stesso paragrafo 3 dell'estratto del verbale contempla espressamente l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, i due candidati Sindaco ottengano lo stesso numero di voti, ed in questo caso indica gli stessi quale soggetti ammessi al successivo turno di ballottaggio.
Ciò rilevato, il disposto del comma 1 dell'art. 130 cod. proc. amm. è chiaro nel prevedere che tutti gli atti del procedimento elettorale sono impugnabili, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, soltanto alla conclusione del procedimento stesso (Cons. Stato sez. V 7 marzo 2013 n. 1410; idem 29 ottobre 2012, n. 5504), avendo gli atti precedenti alla proclamazione natura endoprocedimentale e dunque privi del carattere di immediata lesività.
Unica eccezione alla regola suddetta è l'ipotesi che riguarda il procedimento preparatorio alle elezioni (ovvero la fase pre-elettorale), disciplinata dall'art. 129 cod. proc. amm. (la cui attuale formulazione si deve alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 160 del 2012). Tale disposizione prevede la possibilità di impugnare recta via i provvedimenti di esclusione, in quanto immediatamente lesivi.
V'è da osservare - a conferma dell'eccezionalità di tale previsione di impugnazione immediata - che il comma 2 dello stesso art. 129 precisa che "gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti", disposizione che anticipa quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 130 cod. proc. amm.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 129 va letta in base a criteri di stretta interpretazione e non è quindi applicabile per analogia ad altre ipotesi, ed in particolare ad atti del procedimento elettorale, per i quali trova applicazione esclusivamente l'art. 130 cod. proc. amm.
Ciò in quanto, da un lato, le due disposizioni hanno un ambito oggettivo diverso (disciplinando l'art. 129 il procedimento preparatorio alle elezioni, l'art. 130 il procedimento elettorale vero e proprio), dall'altro la notevole compressione del contraddittorio che caratterizza il rito di cui all'art. 129 ne impone un'applicazione non estensibile analogicamente.
Ne consegue che non essendo ancora intervenuto, nel caso di specie, l'atto conclusivo del procedimento elettorale, ovvero la proclamazione degli eletti, non vi sono atti impugnabili, alla stregua del disposto di cui all'art. 130 cod. proc. amm. Il ricorso proposto è quindi diretto verso atti endoprocedimentali privi del carattere di immediata lesività, come si dirà meglio in seguito.
La parte ricorrente nel corso dell'udienza pubblica ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Ad avviso del Collegio l'eccezione è infondata.
Premesso che il giudice, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma deve verificare l'impossibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, il Tribunale non ravvisa, nell'art. 130 cod. proc. amm., alcuna violazione delle disposizioni della Carta sopra indicate.
L'effettività della tutela giurisdizionale in ordine agli atti del procedimento elettorale è pienamente garantita dalla richiamata norma del codice del processo amministrativo, tenuto conto della particolare articolazione del procedimento elettorale nonché della natura lesiva o meno degli atti che lo compongono.
Invero l'esigenza di una tempestiva e piena tutela giurisdizionale si impone a fronte di atti che incidano immediatamente nella sfera giuridica dell'interessato, provocandone, appunto, un'immediata lesione.
Nel procedimento elettorale ciò avviene soltanto con il provvedimento di proclamazione degli eletti.
Nel caso di specie l'interesse giuridicamente tutelato del ricorrente è quello di essere eletto Sindaco. Tale posizione giuridica non soffre, allo stato, di alcuna lesione attuale per effetto dell'esito del primo turno elettorale, considerato che lo stesso, essendo stato ammesso al turno di ballottaggio, ben potrebbe ottenere il bene della vita cui aspira.
Nel caso in cui, invece, l'esito del ballottaggio si riveli sfavorevole al ricorrente, questi ben potrà impugnare il provvedimento di proclamazione degli eletti unitamente a tutti gli atti endoprocedimentali precedenti, in applicazione dell'art. 130 cod. proc. amm.
In altri termini il sistema delineato dal codice del processo amministrativo nella materia elettorale intende conciliare - secondo una ragionevole impostazione che tiene conto dei vari profili costituzionalmente rilevanti in materia - l'esigenza di una pronta ed efficace tutela giurisdizionale con le altre esigenze connesse (ordinato svolgimento delle consultazioni, piena garanzia del contraddittorio, cognizione unitaria delle impugnazioni relative alla medesima elezione) (cfr. T.A.R. Lazio - Roma Sez. II bis 24 aprile 2013, n. 4128).
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto il profilo esaminato, restando assorbite le ulteriori questioni di rito e di merito.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare il presente provvedimento a tutte le parti del giudizio, ancorchè non costituite, nonché alla Prefettura di Como per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
25-06-2014 23:38
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