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Sentenza

Immobile costruito in violazione della fascia di rispetto di 20 metri dalla stra...
Immobile costruito in violazione della fascia di rispetto di 20 metri dalla strada proviciale.L'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 pone espressi limiti, presupposti e condizioni per l'annullamento di ufficio. Serve sepcifico interesse pubblico attuale e concreto per annullare
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 aprile – 27 giugno 2014, n. 3256
Presidente Severini – Estensore Mosca

Fatto

1. Risulta dagli atti che F.A., attuale appellante, ha presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo del Lazio per l'annullamento del provvedimento n 7621 del 14 febbraio 2011, con cui il Comune di Marino aveva annullato in autotutela i permessi di costruire in sanatoria rilasciati in data 10 ottobre 2006, rispettivamente ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché il permesso di costruire n. 6/2010 per ristrutturazione.
L'annullamento era richiesto pure per l'ordinanza di demolizione n. 158 del 13 aprile 2011 e per gli atti connessi e presupposti.
I citati permessi erano relativi al fabbricato ubicato nel territorio del medesimo Comune alla via dei Laghi, Km. 5.600, esistente sin dal 1975 come dimostrato dall'autorizzazione amministrativa rilasciata al padre del ricorrente per l'esercizio di attività di commercio all'interno dello stesso immobile, attualmente in locazione ad uso commerciale a LIDL Italia s.r.l., con contratto sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dei permessi di costruire in sanatoria.
Una volta ottenuti i primi due titoli abilitativi in sanatoria n. 23178/86 e n 4368/95, il signor Fanasca aveva altresì richiesto e ottenuto il permesso di costruire n. 6/2010 ex art. 20 d.P.R. 6 giugno 2001, n 380 per la ristrutturazione dell'edificio al fine dell'apertura di un esercizio commerciale della catena di supermercati della LIDL Italia s.r.l.. Quest'ultima aveva sottoscritto un contratto di appalto per la realizzazione delle opere di ristrutturazione autorizzate con il permesso di costruire rilasciato il 21 gennaio 2010, come risulta dall'articolo 4 del contratto di locazione citato in precedenza.
2. Il provvedimento di annullamento in autotutela n. 7621 del 14 febbraio 2011, impugnato con il ricorso in primo grado, faceva seguito a una nota del 22 dicembre 2010 diretta al Comune dalla Provincia di Roma, in cui si comunicava che i lavori di ristrutturazione dell'immobile ricadevano all'interno della fascia di rispetto di venti metri dal confine stradale. Questi lavori non erano stati autorizzati da quell'amministrazione ai sensi del Codice della strada essendo la via dei Laghi classificata strada provinciale. Il Comune di Marino era altresì invitato a prendere le opportune iniziative, non potendo, nella fascia di rispetto stradale all'esterno dei centri abitati e in zona agricola, essere realizzati o sottoposti a sanatoria manufatti di qualunque tipo.
3. Il signor Fanasca con i tre motivi di impugnazione e con i primi tre motivi aggiunti, lamentava dinanzi al Tribunale amministrativo:
a) l'omesso rispetto dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione al principio di legittimo affidamento, considerato il lasso di tempo trascorso e l'insufficiente motivazione dell'atto impugnato;
b) l'eccesso di potere in considerazione del fatto:
- che la zona era caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici, ad uso residenziale e commerciale, edificati nella fascia dei venti metri dal confine stradale,
- che il Comune si era già pronunciato sull'assenza di minaccia al traffico e alla sicurezza stradale;
- che l'ANAS, proprietaria sino al 2001 della strada, aveva rilasciato altri nulla osta nella stessa zona.
Dopo l'ordinanza di demolizione n. 158 del 2011, il ricorrente proponeva motivi aggiunti con cui prospettava nuovamente la suesposta censura unitamente con doglianze sulla violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.
4. Il giudice, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso limitatamente all'impugnazione proposta con i motivi aggiunti e per l'effetto annullava l'ordinanza di demolizione n. 158 del 13 aprile 2011; per il resto, respingeva il ricorso, anche con riferimento alla domanda risarcitoria.
La sentenza riteneva l'impugnato atto di annullamento in autotutela immune dai prospettati vizi e si soffermava sugli effetti di tale annullamento con riguardo al criterio ricavabile dall'articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'articolo 20 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15. Conseguentemente, riteneva fondata la censura proposta con i motivi aggiunti di violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990: l'avvio del procedimento ha, nella specie, la funzione di rendere possibile le ulteriori valutazioni, in vista dell'eventuale sanatoria del vizio della mancata completa acquisizione dei necessari pareri o autorizzazioni.
Nel respingere, poi, la domanda risarcitoria, la sentenza prescriveva agli enti coinvolti, Comune e Provincia, di pronunciarsi sulle originarie istanze, avuto riguardo all'esigenza di un approfondimento dei profili riguardanti la sicurezza stradale.
5. Ha presentato appello l'originario ricorrente in primo grado che ha ribadito:
a) con il primo motivo, la violazione del principio del legittimo affidamento tutelato dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che impone all'Amministrazione di esercitare i propri poteri, anche di annullamento, entro un termine ragionevole: invece nel caso di specie l'annullamento è intervenuto dopo quattro anni e quattro mesi dal rilascio dei titoli abilitativi, senza specificare l'interesse pubblico diverso e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità;
b) con il secondo motivo, la necessità di una motivazione pregnante e significativa del provvedimento impugnato, illegittimo per evidente difetto di motivazione, visto che deve essere esternata la sussistenza di un interesse pubblico attuale all'adozione dell'atto contrario a quello adottato da tempo e che ha già prodotto effetti nella sfera del destinatario;
c) con il terzo motivo, la legittimità dei permessi di costruire rilasciati:
- trovandosi l'immobile in questione in una zona, ormai da considerare centro abitato, in cui esistono numerosi edifici adibiti ad uso residenziale e commerciale, parimenti edificati all'interno della fascia dei venti metri dal confine stradale;
- avendo il Comune risolto la questione, pronunciandosi per l'inesistente minaccia alla sicurezza avallata anche dal rilascio del nulla osta da parte dell'ANAS per altri fabbricati limitrofi ;
d) il rispetto delle prescrizioni dettate dal Comune, a tali fini, nei permessi di costruire, con l'esclusione di qualsiasi accesso dalla via dei Laghi;
e) la singolare inerzia tenuta, a seguito della sentenza impugnata e nonostante l' invito rivolto dal giudice di prime cure per un'ulteriore valutazione della questione, dal Comune e dalla Provincia;
f) la fondatezza della domanda risarcitoria.

Diritto

1. L'appello è fondato.
Preliminarmente, merita di essere rilevata l'inerzia delle Amministrazioni coinvolte nei riguardi di quanto sollecitato dal giudice di primo grado all'ulteriore pronuncia amministrativa sull'originaria istanza presentata dal ricorrente e all'approfondimento dei profili riguardanti la sicurezza stradale.
Il Collegio ritiene comunque fondati il secondo e il terzo motivo di appello e, conseguentemente, ritiene illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dal Comune di Marino in data 14 febbraio 2011.
L'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 pone espressi limiti, presupposti e condizioni per l'annullamento di ufficio. Questo non può dunque fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve essere fondato su ragioni che manifestino la presenza specifica di un interesse pubblico, ed entro un termine ragionevole, tenendo conto, tra l'altro, degli stessi interessi dei destinatari.
Nella specie, il Comune non ha adeguatamente esposto nel provvedimento le ragioni dello specifico interesse pubblico giustificante il sacrificio imposto all'interesse del privato. Ne consegue che il provvedimento è carente nella motivazione.
Appare poi sintomo di contraddizione viziante il comportamento dell'Amministrazione Comunale che, con nota dell'11 gennaio 2011 (vale a dire, un mese prima dell'adozione dell'atto qui impugnato e comunque successivamente alla segnalazione della Provincia avvenuta con nota del 22 dicembre 2010) ha ritenuto il fabbricato in questione non pericoloso per la sicurezza stradale considerando evidentemente i nulla osta rilasciati dall'ANAS per altri fabbricati limitrofi, sino al 2001 epoca in cui la via dei Laghi è diventata strada provinciale.
Dalla documentazione agli atti, emerge che l'edificio in questione esisteva sin dagli anni '70 del sec. XX e che l'autorizzazione rilasciata al padre dell'odierno appellante per svolgere attività di commercio riguardava il medesimo fabbricato posto nell'attuale posizione e cioè al Km. 5,600 della via dei Laghi.
Lo stesso permesso ex articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ottenuto dal Falasca in data 21 gennaio 2010 attiene alla ristrutturazione di quell'edificio commerciale, come gli altri rilasciati in sanatoria nel 2006.
Conseguentemente, il vincolo imposto dalla Provincia non poteva ritenersi sussistente: e inizialmente così è stato ritenuto dal Comune, in coerenza con l'articolo 33, comma 1, l. 28 febbraio 1985, n. 47, perché imposto in un'epoca successiva a quella di realizzazione dell'opera ed essendo state presentate le domande di sanatoria (cfr. Cons. Stato, VI, 7 gennaio 2008, n. 22).
Lo specifico interesse pubblico per l'autoannullamento deve essere attuale e concreto. Nella specie la stessa Provincia aveva ritenuto, nella relazione del 9 settembre 2011, non sussistente l'intralcio alla visibilità della strada e solo potenziale la minaccia alla circolazione, in caso di fuoriuscita accidentale di un veicolo dalla carreggiata.
Le Amministrazioni interessate del resto, malgrado i solleciti reciproci, non hanno mostrato di essere, nei giusti tempi, in grado di valutare gli effettivi profili riguardanti la sicurezza stradale (che, qualora evidenti, concreti e attuali avrebbero dovuto essere senz'altro posti in risalto).
Per altro verso, come assume la Provincia, non poteva impedirsi al Comune di valutare la necessità dell'intervento provinciale in base a un'autonoma valutazione sulle caratteristiche edificatorie dell'immobile oggetto del condono: valutazioni in un primo tempo effettuate in un certo modo ma poi ribaltate in autotutela con il provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene, infine, infondata la richiesta risarcitoria, in considerazione della genericità della pretesa in merito al danno causato, che non è stato specificato, né quantificato, né sussistente all'esito del presente giudizio.
2. In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto. il provvedimento di annullamento in autotutela, impugnato in primo grado, va annullato.
Stante la peculiarità della vicenda, le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (ricorso n. 2192 del 2013) lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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